INPS - LEGGE N. 335/95 - MASSIMALE
CONTRIBUTIVO- CIRCOLARE N. 42/09
Con la circolare del 17 marzo
2009 n. 42, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota,
l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al massimale contributivo di cui
all’art. 2, comma 18 della legge n. 335/95 che, per l’anno 2009, è stato
fissato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, in 91.507,00 euro.
In particolare, l’Istituto ha
precisato che il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti
successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda,
anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996.
Pertanto, i lavoratori
dipendenti, se sono stati assunti successivamente al 31 dicembre 1995 e abbiano
acquisito, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio
1996, non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile a partire dal mese successivo a quello di
presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede
Inps territorialmente competente.
A decorrere dalla predetta
data, per tali lavoratori, la contribuzione pensionistica deve essere calcolata
sull’intera retribuzione di riferimento, senza applicare il massimale
contributivo.
Per consentire il corretto
adempimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro devono acquisire,
relativamente ai dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, nel momento in
cui la loro retribuzione superi il massimale annuo, una dichiarazione, rilasciata
dal lavoratore, che attesti l’esistenza o meno di periodi utili ai fini
dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.
Nel caso di dichiarazione
positiva l’azienda dovrà sottoporre a contribuzione l’intera retribuzione,
senza fare riferimento al massimale.
Nel caso la dichiarazione
fosse negativa, l’azienda sottoporrà a contribuzione solo la parte di
retribuzione fino al raggiungimento del massimale indicato dall’Istituto per
l’anno in corso.
L’Inps sottolinea inoltre che
non modificano lo status di nuovo iscritto del lavoratore e quindi non incidono
sull’applicazione del massimale i riscatti dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa svolti in periodi antecedenti l’istituzione
dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata da parte degli iscritti alla
predetta gestione, nonchè i riscatti dei periodi dei corsi di studi
universitari richiesti da soggetti “inoccupati” collocati antecedentemente il
1° gennaio 1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato,
in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da
liquidare esclusivamente con il sistema contributivo.
La sistemazione delle
differenze contributive, rileva l’Inps, potrà essere effettuata entro il giorno
16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare in parola, ossia il
16 giugno 2009, senza aggravio di oneri accessori, con la procedura delle
regolarizzazioni contributive.
- Circolare Inps del 17 marzo
2009 n. 42
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