INPS - LEGGE N. 335/95 - MASSIMALE CONTRIBUTIVO- CIRCOLARE N. 42/09

 

Con la circolare del 17 marzo 2009 n. 42, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della legge n. 335/95 che, per l’anno 2009, è stato fissato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in 91.507,00 euro.

In particolare, l’Istituto ha precisato che il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996.

Pertanto, i lavoratori dipendenti, se sono stati assunti successivamente al 31 dicembre 1995 e abbiano acquisito, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996, non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.

A decorrere dalla predetta data, per tali lavoratori, la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento, senza applicare il massimale contributivo.

Per consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro devono acquisire, relativamente ai dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, nel momento in cui la loro retribuzione superi il massimale annuo, una dichiarazione, rilasciata dal lavoratore, che attesti l’esistenza o meno di periodi utili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.

Nel caso di dichiarazione positiva l’azienda dovrà sottoporre a contribuzione l’intera retribuzione, senza fare riferimento al massimale.

Nel caso la dichiarazione fosse negativa, l’azienda sottoporrà a contribuzione solo la parte di retribuzione fino al raggiungimento del massimale indicato dall’Istituto per l’anno in corso.

L’Inps sottolinea inoltre che non modificano lo status di nuovo iscritto del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata da parte degli iscritti alla predetta gestione, nonchè i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” collocati antecedentemente il 1° gennaio 1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo.

La sistemazione delle differenze contributive, rileva l’Inps, potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare in parola, ossia il 16 giugno 2009, senza aggravio di oneri accessori, con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

 

 

- Circolare Inps del 17 marzo 2009 n. 42

 

 

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