INPS - FONDI INTERPROFESSIONALI FORMAZIONE CONTINUA - OPERAZIONI SOCIETARIE -CIRCOLARE n. 54/09

 

Con circolare n. 54 dell’8 aprile 2009 l’Inps fornisce istruzioni operative in merito agli adempimenti che, nei casi di operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, ecc.), devono essere effettuati dalle aziende interessate e dalle sedi dell’Istituto al fine di evitare disallineamenti verificatesi con riguardo alla continuità nelle adesioni ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e alla correntezza delle imputazioni delle risorse loro destinate.

L’Istituto, considerato che le attuali modalità di comunicazione dell’adesione ad un Fondo interprofessionale o di revoca della medesima, espresse dai datori di lavoro sulla denuncia di mod. DM10, non possano gestire le particolarità connesse alle operazioni societarie, ha previsto che le aziende coinvolte vengano appositamente codificate.

La circolare in commento precisa che le aziende interessate da operazioni societarie, nel contesto delle attività amministrative connesse a tali mutamenti, debbano comunicare alla competente sede Inps la “continuità nell’adesione” al Fondo interprofessionale.

A loro volta, le sedi dell’Istituto, nell’ambito delle attività gestionali previste nei casi di operazioni societarie (apertura di una nuova matricola, cessazione di una o più posizioni, ecc.), sono tenute, in assenza di comunicazioni in merito, ad acquisire una dichiarazione aziendale di “continuità nell’adesione” al Fondo, già espressa su una diversa posizione contributiva.

Le stesse sedi provvederanno, quindi, a verificare:

 

- sulla posizione oggetto di chiusura per fusione e/o incorporazione: la presenza dell’adesione ad un Fondo e la relativa decorrenza, consultando le informazioni già presenti negli archivi dell’Inps;

 

- sulla posizione contributiva incorporante, ovvero su quella costituita a seguito dell’operazione societaria, nella quale dovrà essere “ereditata” l’informazione relativa ad un Fondo: l’eventuale presenza di una precedente adesione.

 

In proposito, la circolare in parola ricorda che - ad eccezione del personale con qualifica di dirigente, per il quale sono previsti specifici Fondi - ogni datore di lavoro può aderire soltanto ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.

Pertanto, nelle ipotesi in cui venga riscontrata la presenza di contestuale adesione a Fondi tra di loro diversi, dovranno essere accese più posizioni contributive.

Dopo aver esperito le verifiche sopra evidenziate, le sedi Inps attribuiranno alla posizione contributiva il Codice di autorizzazione “5P” (che assume il nuovo significato di “posizione contributiva interessata da operazioni societarie”), seguito dall’indicazione della matricola aziendale dalla quale occorre “ereditare” la preesistente manifestazione di adesione al Fondo interprofessionale; la data di validità indicata in corrispondenza del Codice di autorizzazione “5P” (periodo dal XX/XX/XXXX) costituirà, così, la decorrenza di adesione al Fondo interprofessionale, con i conseguenti riflessi ai fini dell’imputazione finanziaria delle risorse.

L’Istituto fa salva la possibilità, per i datori di lavoro subentranti, di revocare in seguito l’adesione al Fondo, dando apposita comunicazione in merito.

Nel richiamare le istruzioni in precedenza impartite, l’Istituto ribadisce che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesione ai Fondi non precedute da espresse indicazioni di revoca.

Da ultimo, l’Inps si riserva di illustrare con apposita circolare le modifiche introdotte alla normativa in materia di Fondi interprofessionali dall’art. 19, comma 7-bis, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché gli emendamenti apportati al riguardo in sede di conversione in legge del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”), con particolare riferimento alle ipotesi di mobilità fra tali Fondi.