INPS - FONDI
INTERPROFESSIONALI FORMAZIONE CONTINUA - OPERAZIONI SOCIETARIE -CIRCOLARE n.
54/09
Con circolare n. 54 dell’8
aprile 2009 l’Inps fornisce istruzioni operative in merito agli adempimenti
che, nei casi di operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, ecc.), devono
essere effettuati dalle aziende interessate e dalle sedi dell’Istituto al fine
di evitare disallineamenti verificatesi con riguardo alla continuità nelle
adesioni ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e alla correntezza delle imputazioni delle risorse loro destinate.
L’Istituto, considerato che
le attuali modalità di comunicazione dell’adesione ad un Fondo
interprofessionale o di revoca della medesima, espresse dai datori di lavoro
sulla denuncia di mod. DM10, non possano gestire le particolarità connesse alle
operazioni societarie, ha previsto che le aziende coinvolte vengano
appositamente codificate.
La circolare in commento
precisa che le aziende interessate da operazioni societarie, nel contesto delle
attività amministrative connesse a tali mutamenti, debbano comunicare alla
competente sede Inps la “continuità nell’adesione” al Fondo interprofessionale.
A loro volta, le sedi
dell’Istituto, nell’ambito delle attività gestionali previste nei casi di
operazioni societarie (apertura di una nuova matricola, cessazione di una o più
posizioni, ecc.), sono tenute, in assenza di comunicazioni in merito, ad
acquisire una dichiarazione aziendale di “continuità nell’adesione” al Fondo,
già espressa su una diversa posizione contributiva.
Le stesse sedi provvederanno,
quindi, a verificare:
- sulla posizione oggetto di
chiusura per fusione e/o incorporazione: la presenza dell’adesione ad un Fondo
e la relativa decorrenza, consultando le informazioni già presenti negli
archivi dell’Inps;
- sulla posizione
contributiva incorporante, ovvero su quella costituita a
seguito dell’operazione societaria, nella quale dovrà essere “ereditata”
l’informazione relativa ad un Fondo: l’eventuale presenza di una precedente
adesione.
In proposito, la circolare in
parola ricorda che - ad eccezione del personale con qualifica di dirigente, per
il quale sono previsti specifici Fondi - ogni datore di lavoro può aderire
soltanto ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima
disciplina contrattuale.
Pertanto, nelle ipotesi in
cui venga riscontrata la presenza di contestuale adesione a Fondi tra di loro
diversi, dovranno essere accese più posizioni contributive.
Dopo aver esperito le
verifiche sopra evidenziate, le sedi Inps attribuiranno alla posizione
contributiva il Codice di autorizzazione “5P” (che assume il nuovo significato
di “posizione contributiva interessata da operazioni societarie”), seguito
dall’indicazione della matricola aziendale dalla quale occorre “ereditare” la
preesistente manifestazione di adesione al Fondo interprofessionale; la data di
validità indicata in corrispondenza del Codice di autorizzazione “5P” (periodo
dal XX/XX/XXXX) costituirà, così, la decorrenza di adesione al Fondo
interprofessionale, con i conseguenti riflessi ai fini dell’imputazione
finanziaria delle risorse.
L’Istituto fa salva la possibilità,
per i datori di lavoro subentranti, di revocare in seguito l’adesione al Fondo,
dando apposita comunicazione in merito.
Nel richiamare le istruzioni
in precedenza impartite, l’Istituto ribadisce che non possono in alcun modo
essere prese in considerazione modifiche di adesione ai Fondi non precedute da
espresse indicazioni di revoca.
Da ultimo, l’Inps si riserva
di illustrare con apposita circolare le modifiche introdotte alla normativa in
materia di Fondi interprofessionali dall’art. 19, comma 7-bis, della Legge 28
gennaio 2009, n. 2, nonché gli emendamenti apportati al riguardo in sede di
conversione in legge del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (“Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi”), con particolare riferimento alle
ipotesi di mobilità fra tali Fondi.