Inps
- principali disposizioni in materia di contribuzione - eet e 11,50% - Anno
2009 - circolare n. 60/09
Con nota circolare n. 60 del
21 aprile 2009, l’Inps ha fornito una sintesi delle principali novità, riferite
all’anno 2009, in materia di contribuzione e sostegno dell’occupazione.
In particolare, la circolare,
pubblicata sul sito del Collegio in calce alla presente nota, ricorda che con
riferimento alle misure compensative riconosciute alle imprese che conferiscono
il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di tesoreria
dell’Inps, l’esonero, per ciascun lavoratore, dal versamento dei contributi
sociali dovuti alla gestione prestazioni temporanee di cui all’art 24 della
legge n. 88/89, per l’anno 2009, è pari allo 0,21%.
Relativamente allo sgravio
dell’11,50 %, di cui all’art. 1, comma 51 della legge n. 247/07, che ha
modificato l’art. 29 della legge n. 341/95, l’Istituto previdenziale ha
ricordato l’automatismo di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che,
come noto, opera dopo che siano trascorsi 30 giorni dal 31 luglio di ciascun
anno e sino all’adozione del decreto ministeriale, salvo conguaglio a seguito dell’effettiva misura accordata o
della mancata adozione del provvedimento ministeriale entro il 15 dicembre
dell’anno di riferimento.
Per i lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali in deroga, ai datori di lavoro è riconosciuto un
incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa
autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa, per il numero di mensilità di trattamento non erogate. In materia,
l’Istituto fa comunque riserva di fornire con un’ulteriore nota i chiarimenti
necessari.
Relativamente allo sgravio
per la contrattazione di secondo livello, l’Elemento Economico Territoriale per
il settore edile, di cui all’art. 1, comma 67 della legge n. 247/07, l’Inps,
nel ricordare che le modalità operative attualmente in uso sono riferibili al
solo anno 2008, ha confermato che per la fruizione del beneficio per l’anno in
corso sono necessari ulteriori sviluppi normativi, e dunque al momento non è
possibile fruire di tale sgravio.
Infine per il contributo IVS
è previsto un aumento pari allo 0,50% per quei datori di lavoro che al 1°
gennaio 1996 non avevano trasferito al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti la
quota di 4,43 punti percentuali dalla gestione TBC, Maternità e Cuaf.
Continueranno, per l’anno
2009, gli esoneri previsti dalla legge n. 388/00 e 266/05, rispettivamente pari
allo 0,80% e all’1% da operare sul contributo Cuaf.
- Circolare Inps n. 60 del 21 aprile
2009
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