INPS
- LEGGE 104/1992 - AGEVOLAZIONI PER I GENITORI E I CONGIUNTI DI PERSONE AFFETTE
DA HANDICAP - ULTERIORI PRECISAZIONI ISTITUTO
Con
messaggio 15 marzo 1999, n. 23307, l'I.N.P.S., ad integrazione delle istruzioni
diramate con circolare 18 febbraio 1999, n. 37 ha fornito ulteriori
precisazioni in materia di permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
I
chiarimenti dell'Istituto riguardano, in particolare, le modalità di fruizione
dei permessi chiesti dal lavoratore per assistere un familiare portatore di
handicap. L'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 prevede, successivamente
al compimento del terzo anno di età del bambino, il diritto a tre giorni di
permesso mensile per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore
padre, di minore con handicap grave non ricoverato a tempo pieno in istituto
specializzato. Tale diritto al permesso mensile di tre giorni è, inoltre,
riconosciuto al congiunto convivente, parente o affine entro il terzo grado,
che assista una persona con handicap grave non ricoverata a tempo pieno.
Il
comma 6 dello stesso art. 33 riconosce, inoltre, al lavoratore handicappato
maggiorenne, in situazione di gravità, il diritto a fruire di due ore di
permesso giornaliero o, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile.
Al
riguardo l'I.N.P.S., con la circolare n. 37/1999, ha chiarito, fra l'altro, che
i giorni di permesso possono essere riconosciuti al lavoratore non disabile,
che sia familiare convivente di lavoratore handicappato grave, anche se
quest'ultimo fruisce già dei permessi per sé stesso, alla duplice condizione
che:
-
il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una
effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore
convivente;
-
nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare in grado di prestare
assistenza, con la precisazione che i familiari non lavoratori ma studenti sono
equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge n.
104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa.
Con
riferimento alla seconda delle condizioni sopra ricordate, l'I.N.P.S., con il
messaggio da ultimo pervenuto, ha chiarito che i giorni di permesso chiesti dal
lavoratore non disabile, per assistere un familiare convivente lavoratore
handicappato, possono essere concessi anche nel caso in cui nel nucleo
familiare sia presente un familiare non lavoratore ma studente convivente di
maggiore età. In altri termini, ai fini della concessione dei permessi, la
presenza di un familiare maggiorenne studente non lavoratore è equiparata,
anche nei periodi di inattività scolastica, a quella in cui nel nucleo
familiare sia presente un familiare lavoratore, che, in quanto tale, non è in
grado di prestare assistenza.
La
possibilità per il lavoratore richiedente di fruire dei giorni di permesso è
inoltre riconosciuta nei casi di presenza del nucleo familiare di un familiare
minorenne, anche non studente.
Infine,
l'Istituto precisa che il familiare studente non lavoratore non può fruire dei
permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, ciò in quanto
tale normativa è riferita esclusivamente al soggetto lavoratore.