ministero del lavoro - CIGS - CRISI AZIENDALE - CONCETTO DI EVENTO IMPROVVISO ED IMPREVISTO - CIRCOLARE N. 5251/09

 

Il Ministero del Lavoro con lettera circolare n. 5251 del 30 marzo 2009, in considerazione dell’attuale fase economica e vista la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra imprese e lavoratori, ha ritenuto opportuno attualizzare il concetto di “evento improvviso ed imprevisto” relativo alla definizione degli ambiti di applicazione dell’articolo 1, comma 1, lett. e) del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002.

Il Dicastero ha chiarito, alla luce di quanto sopra riportato, che l’evento improvviso ed imprevisto è riferibile non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale od internazionale che hanno comportato una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione.

A tal fine, secondo le indicazioni della circolare in parola, rileveranno pertanto, ai fini della valutazione dell’evento, la riduzione di commesse, la perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito.

Secondo le indicazioni della circolare in commento, gli eventi sopra indicati a titolo meramente esemplificativo, devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione occupazionale cui far fronte con lo strumento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Dicastero ritiene infine che l’impresa, ritenendo di trovarsi in una delle situazioni sopra descritte proponga istanza di ammissione ai benefici della Cigs, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lettera e) del D.M. 31826/02, dovrà specificare le cause che hanno determinato la suddetta situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause hanno prodotto sull’occupazione.