ministero del lavoro -
CIGS - CRISI AZIENDALE - CONCETTO DI EVENTO IMPROVVISO ED IMPREVISTO - CIRCOLARE
N. 5251/09
Il Ministero del Lavoro con
lettera circolare n. 5251 del 30 marzo 2009, in considerazione dell’attuale
fase economica e vista la necessità di favorire strumenti che preservino il
rapporto tra imprese e lavoratori, ha ritenuto opportuno attualizzare il
concetto di “evento improvviso ed imprevisto” relativo alla definizione degli
ambiti di applicazione dell’articolo 1, comma 1, lett. e) del D.M. n. 31826 del
18 dicembre 2002.
Il Dicastero ha chiarito,
alla luce di quanto sopra riportato, che l’evento improvviso ed imprevisto è
riferibile non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa ma
anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale od internazionale
che hanno comportato una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa o sui
volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione.
A tal fine, secondo le
indicazioni della circolare in parola, rileveranno pertanto, ai fini della
valutazione dell’evento, la riduzione di commesse, la perdita di quote del
mercato nazionale o la riduzione del medesimo, la contrazione delle
esportazioni, la difficoltà di accesso al credito.
Secondo le indicazioni della
circolare in commento, gli eventi sopra indicati a titolo meramente
esemplificativo, devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui
volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione occupazionale
cui far fronte con lo strumento della cassa integrazione guadagni
straordinaria.
Il Dicastero ritiene infine
che l’impresa, ritenendo di trovarsi in una delle situazioni sopra descritte
proponga istanza di ammissione ai benefici della Cigs,
ai sensi dell’art. 1, co. 1, lettera e) del D.M.
31826/02, dovrà specificare le cause che hanno determinato la suddetta
situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le
medesime cause hanno prodotto sull’occupazione.