INPS - CASSA iNTEGRAZIONE
GUADAGNI ORDINARIA - RIPRESA DELL’ATTIVITa’ PRODUTTIVA - MESSAGGI n. 6990/09 E
n. 7526/09
L’Inps, con nota n. 6990 del
27 marzo 2009 e con messaggio n. 7526 del 2 aprile 2009 appositamente rivolto
al settore edile, riportati entrambi in calce alla presente nota, è tornato
sull’argomento relativo al concetto di ripresa dell’attività produttiva, ai
fini del riconoscimento della Cassa integrazioni guadagni
ordinaria - Cigo.
L’Istituto ha confermato che,
anche per il settore edile, l’approvazione della Cassa integrazione guadagni
ordinaria non deve essere subordinata dalla ripresa dell’attività lavorativa.
Pertanto, il giudizio della
Commissione circa la certa “riammissione”, entro breve termine degli operai
interessati nell’attività produttiva aziendale, è un giudizio che va espresso
in via preventiva sulla capacità della ditta di riprendere l’attività
lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di quanto
successivamente accaduto.
Infine è essenziale che
l’istruttoria delle domande per l’ammissione al trattamento integrativo sia
fondata su documentazione fornita dalla ditta richiedente e, qualora mancante,
venga richiesta in fase di istruttoria, al fine di poter formulare un
favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività.
INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito
Roma, 27 marzo 2009
Messaggio n.
006990
Oggetto: CIGO - applicazione
dell’art. 6 Legge 164/75 - ripresa dell’attività produttiva - proroghe
trimestrali.
Sono pervenute alla scrivente
Direzione Centrale segnalazioni relative all’adozione, da parte di alcune
Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per
l’autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa,
che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui
versano le aziende richiedenti.
In primo luogo viene
segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già
espressi dall’Istituto, valutano l’accoglimento delle domande di CIGO solo dopo
l’avvenuta ripresa dell’attività produttiva da parte della ditta richiedente.
A tal proposito è necessario
ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa “riammissione, entro
breve periodo degli operai stessi nell’attività produttiva dell’impresa” (di cui
all’art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso
in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come
affermato nella circolare dell’Istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio “è
il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture
riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le
medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto
inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze
sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione
salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se
non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta
dell’intervento previdenziale”.
Tale orientamento è stato
successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385
del 2005.
In secondo luogo risulta che,
ai fini della concessione di proroghe dell’intervento CIGO successive ai primi
tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell’attività
produttiva da parte dell’impresa richiedente.
Al riguardo, si ricorda che
l’art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che
“l’integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è
corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi
eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo
di 12 mesi “. In base al successivo comma 3 del medesimo art. 6, “qualora
l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una
nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale
l’integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52
settimane di normale attività lavorativa”.
Dal testo normativo sopra
riportato appare evidente che nessuna ripresa dell’attività lavorativa può
essere imposta all’impresa nell’ipotesi di richieste di successive proroghe
trimestrali nell’ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo
restando ovviamente la sussistenza in capo all’impresa dei requisiti per
accedere all’intervento medesimo. La ripresa dell’attività lavorativa è
prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che
abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale
ordinaria.
Per i casi in cui ad un
periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce,
infine, che l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello
straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su
cui era fondata l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata
nel corso della sospensione.
I presupposti del
provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell’inizio della
relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla
successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per
una eventuale valutazione retroattiva di non
sussistenza del requisito di temporaneità.
Si chiarisce pertanto che,
nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile
accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già
concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di
ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente
dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a
queste ultime.
I destinatari del presente
messaggio avranno cura di portare a conoscenza delle Commissioni provinciali i
suddetti chiarimenti.
INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito
Roma, 2 aprile 2009
Messaggio n.
007526
Oggetto: CIGO - ripresa
dell’attività produttiva - chiarimenti con specifico riferimento all’edilizia.
Facendo seguito al messaggio
n. 6990 del 27 marzo u.s., e rispondendo alle molteplici richieste di
precisazioni da parte delle sedi, si ribadisce che, come affermato nella
circolare dell’Istituto n. 130 del 14.7.2003, anche per il settore
dell’edilizia il giudizio della Commissione circa la certa “riammissione”,
entro breve termine degli operai interessati nell’attività produttiva aziendale
(di cui all’art. 5, comma 1, del DLCPS del 12.8.1947 n. 869), è un giudizio che
va espresso in via preventiva sulla capacità della ditta di riprendere l’attività
lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di quanto
successivamente accaduto.
Come da indirizzi già
espressi dall’Istituto, si devono quindi considerare non conformi alla
normativa le prassi di alcune
Commissioni Provinciali che valutano l’accoglimento delle domande di CIG/ed,
presentate per mancanza di lavoro, fine cantiere, mancanza di commesse, solo
dopo l’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa da parte della ditta richiedente.
Pertanto è essenziale che
l’istruttoria delle domande per l’ammissione al trattamento integrativo sia
fondata su documentazione fornita dalla ditta richiedente e, qualora mancante,
venga richiesta in fase di istruttoria, al fine di poter formulare un
favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività.