I.N.P.S.
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE IN CASO DI ACCASAMENTO ETERO-FAMILIARE - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE
Con
circolare 1° aprile 1999, n. 77 l'INPS ha chiarito che l'accasamento di minori
presso famiglie diverse da quella di origine da parte di strutture pubbliche
che ne siano affidatarie è equiparabile, agli effetti del diritto all'assegno
per il nucleo familiare, all'istituto dell'affidamento.
Tuttavia
ne differisce, quanto ai presupposti per la corresponsione, in quanto necessita
di apposita autorizzazione rilasciata dall'I.N.P.S. su Mod. ANF 43.
In
particolare il rilascio dell'autorizzazione - e quindi la corresponsione dell'assegno
- è subordinato ai seguenti presupposti:
-
esistenza di un provvedimento del Tribunale dei minori che abbia disposto
l'accasamento e che non abbia attribuito la prestazione familiare alla
struttura pubblica affidataria; nonché
-
conferma dello stato di collocamento etero-familiare da parte della struttura
affidataria.
In
presenza delle predette condizioni, l'autorizzazione viene concessa con
validità annuale. Il rinnovo è subordinato alla conferma della situazione
originaria da parte della struttura affidataria. Il lavoratore richiedente ha
l'obbligo di restituire l'autorizzazione ove sopravvengano variazioni dei
presupposti che ne hanno legittimato il rilascio.
Nei
casi descritti le aziende potranno, conseguentemente, erogare l'assegno per il
nucleo familiare, nell'importo che tenga conto anche del minore accasato, solo
a seguito di rilascio da parte dell'I.N.P.S. della prescritta autorizzazione,
che, come precisato, è soggetta a rinnovo annuale.