INAIL
- SANZIONI AMMINISTRATIVE - PAGAMENTO TRAMITE MOD. F23 - ISTRUZIONI
COMPILAZIONE
A
far data dal 1° gennaio 1999, per il pagamento delle sanzioni amministrative
comminate dagli Enti previdenziali ed assicurativi per violazione delle norme
in materia deve essere utilizzato il Mod. F23, approvato con decreto
ministeriale 17 dicembre 1998, nelle due versioni in lire e in euro.
L'art.
1 del decreto, nonché le avvertenze per la compilazione del Modello,
stabiliscono che, salvi i casi di "autoliquidazione" o di pagamento
effettuato spontaneamente, il Modello deve essere precompilato dall'Ufficio o
dall'Ente che richiede il pagamento e deve essere inviato al contribuente
unitamente all'atto cui si riferisce.
Gli
eventuali dati mancanti devono essere indicati da chi effettua il versamento
sulla base delle informazioni contenute nell'atto stesso.
L'art.
1 del decreto stabilisce altresì che il modello deve essere redatto in tre
copie, due delle quali devono essere rilasciate al soggetto che effettua il
versamento.
Il
pagamento può essere effettuato direttamente al concessionario, ovvero tramite
banca o Ufficio postale.
L'INAIL,
con nota diffusa dalla locale sede e che si pubblica qui di seguito, ha
diramato le istruzioni per la compilazione del Modello F23 in caso di pagamento
di sanzioni amministrative. Il pagamento tramite il modello F23 trova
applicazione alle sanzioni comminate con atti emessi e notificati dall'Istituto
a decorrere dal 1°gennaio 1999.
INAIL
Sede
di Brescia
Notiziario
7/99
OGGETTO:
approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro (F23) delle entrate
già di competenza dei servizi di Cassa degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria. Istruzioni.
Con
Supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 28.12.1998 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero delle Finanze 17.12.1998 avente ad oggetto
"approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate
già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento
delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di
riscossione".
L'art.
1 comma 1 del citato Decreto dispone che, per il pagamento delle somme di cui
trattasi, va utilizzato il modello F23 pubblicato in allegato al Decreto; il
comma 2 autorizza la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli stessi; infine il comma 6 dispone che gli Uffici ed
Enti richiedenti debbano allegare il modello F23, debitamente precompilato,
agli avvisi di liquidazione o di accertamento, ai verbali di contravvenzione,
alle ordinanze - ingiunzioni o comunque all'atto con cui si richiede un
pagamento.
Le
disposizioni contenute nel Decreto hanno effetto a decorrere dall'1.1.1999 e
pertanto, ad integrazione di quanto disposto con la circolare n. 38/98, si
forniscono le istruzioni da applicare agli atti emessi e notificati da tale
data.
Nel
modello in parola dovranno essere riportati i seguenti dati:
-
concessionario competente all'esecuzione della riscossione (campo 1);
-
dati anagrafici del soggetto versante (campo 4);
-
codice fiscale del soggetto versante (campo 4);
-
codice alfanumerico diviso in due parti che contraddistingue l'Istituto (campo
6):
-
codice FXX, laddove i caratteri XX devono essere sostituiti dalla sigla
automobilistica delle province nel cui ambito territoriale ricade la Sede che
ha emesso la contestazione;
-
subcodice, composto di due spazi, laddove dovranno essere riportate le ultime
due cifre dell'attuale "codice Sede" composto in totale di 5 cifre di
cui le prime tre ininfluenti ai fini di cui trattasi in quanto relativi alla
regione e alla provincia che vengono, come anzidetto, riassunti in lettere nel
codice Ente (ad esempio, la Sede di Roma Laurentino dovrà indicare FRM80);
-
causale del versamento identificata dalla sigla P.A. (Pubblica Amministrazione)
in campo 9;
-
estremi dell'atto di riferimento (anno e numero di posizione assicurativa)
riportati in campo 10;
-
l'importo da pagare per ciascuna sanzione;
-
il totale dell'importo da pagare.
Il
modello, a norma del comma 3 dell'art. 1 del Decreto di cui trattasi , deve
essere redatto in tre copie di cui le ultime due debbono essere rilasciate al
soggetto che effettua il versamento sia dalla banca che dal concessionario o
dagli uffici postali.
Così
come previsto per il passato, copia della ricevuta comprovante l'avvenuto
pagamento dovrà essere esibita, entro sessanta giorni dalla data di notifica,
alla Sede dell'Istituto che ha emesso la contestazione; in caso di non eseguito
versamento, dovrà essere inoltrato apposito rapporto alla Direzione Provinciale
del Lavoro (ex Ispettorato Provinciale del Lavoro).
A
carico dei concessionari rimane comunque l'obbligo di fornire agli Enti
interessati le informazioni relative alle riscossioni effettuate, entro la fine
del mese successivo a quello di riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 3 del
D.M. di cui trattasi.
I
dati necessari alla compilazione del modello F23, compresi quelli relativi al
subcodice, sono stampati in calce alle contestazioni di violazione a seguito
della implementazione della funzione di stampa delle contestazioni in argomento
compresa nel pacchetto DP185 .
Una
puntuale informativa sull'individuazione dei citati subcodici, unitamente al
relativo elenco, è stata inviata al Ministero delle Finanze che provvederà alla
diffusione dello stesso ai concessionari sul territorio per la debita
rendicontazione.
Si
comunica inoltre che, congiuntamente al ministero delle Finanze, si stanno
esaminando le percorribili ipotesi di soluzione che consentano il rimborso
delle spese sostenute per la notifica degli atti in argomento.
Si
fa comunque riserva di comunicare le decisioni che saranno al riguardo
adottate.