INAIL - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PAGAMENTO TRAMITE MOD. F23 - ISTRUZIONI COMPILAZIONE

 

A far data dal 1° gennaio 1999, per il pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli Enti previdenziali ed assicurativi per violazione delle norme in materia deve essere utilizzato il Mod. F23, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1998, nelle due versioni in lire e in euro.

L'art. 1 del decreto, nonché le avvertenze per la compilazione del Modello, stabiliscono che, salvi i casi di "autoliquidazione" o di pagamento effettuato spontaneamente, il Modello deve essere precompilato dall'Ufficio o dall'Ente che richiede il pagamento e deve essere inviato al contribuente unitamente all'atto cui si riferisce.

Gli eventuali dati mancanti devono essere indicati da chi effettua il versamento sulla base delle informazioni contenute nell'atto stesso.

L'art. 1 del decreto stabilisce altresì che il modello deve essere redatto in tre copie, due delle quali devono essere rilasciate al soggetto che effettua il versamento.

Il pagamento può essere effettuato direttamente al concessionario, ovvero tramite banca o Ufficio postale.

L'INAIL, con nota diffusa dalla locale sede e che si pubblica qui di seguito, ha diramato le istruzioni per la compilazione del Modello F23 in caso di pagamento di sanzioni amministrative. Il pagamento tramite il modello F23 trova applicazione alle sanzioni comminate con atti emessi e notificati dall'Istituto a decorrere dal 1°gennaio 1999.

 

INAIL

Sede di Brescia

Notiziario 7/99

 

OGGETTO: approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro (F23) delle entrate già di competenza dei servizi di Cassa degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Istruzioni.

 

Con Supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 28.12.1998 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze 17.12.1998 avente ad oggetto "approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione".

L'art. 1 comma 1 del citato Decreto dispone che, per il pagamento delle somme di cui trattasi, va utilizzato il modello F23 pubblicato in allegato al Decreto; il comma 2 autorizza la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli stessi; infine il comma 6 dispone che gli Uffici ed Enti richiedenti debbano allegare il modello F23, debitamente precompilato, agli avvisi di liquidazione o di accertamento, ai verbali di contravvenzione, alle ordinanze - ingiunzioni o comunque all'atto con cui si richiede un pagamento.

Le disposizioni contenute nel Decreto hanno effetto a decorrere dall'1.1.1999 e pertanto, ad integrazione di quanto disposto con la circolare n. 38/98, si forniscono le istruzioni da applicare agli atti emessi e notificati da tale data.

Nel modello in parola dovranno essere riportati i seguenti dati:

- concessionario competente all'esecuzione della riscossione (campo 1);

- dati anagrafici del soggetto versante (campo 4);

- codice fiscale del soggetto versante (campo 4);

- codice alfanumerico diviso in due parti che contraddistingue l'Istituto (campo 6):

- codice FXX, laddove i caratteri XX devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica delle province nel cui ambito territoriale ricade la Sede che ha emesso la contestazione;

- subcodice, composto di due spazi, laddove dovranno essere riportate le ultime due cifre dell'attuale "codice Sede" composto in totale di 5 cifre di cui le prime tre ininfluenti ai fini di cui trattasi in quanto relativi alla regione e alla provincia che vengono, come anzidetto, riassunti in lettere nel codice Ente (ad esempio, la Sede di Roma Laurentino dovrà indicare FRM80);

- causale del versamento identificata dalla sigla P.A. (Pubblica Amministrazione) in campo 9;

- estremi dell'atto di riferimento (anno e numero di posizione assicurativa) riportati in campo 10;

- l'importo da pagare per ciascuna sanzione;

- il totale dell'importo da pagare.

Il modello, a norma del comma 3 dell'art. 1 del Decreto di cui trattasi , deve essere redatto in tre copie di cui le ultime due debbono essere rilasciate al soggetto che effettua il versamento sia dalla banca che dal concessionario o dagli uffici postali.

Così come previsto per il passato, copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere esibita, entro sessanta giorni dalla data di notifica, alla Sede dell'Istituto che ha emesso la contestazione; in caso di non eseguito versamento, dovrà essere inoltrato apposito rapporto alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato Provinciale del Lavoro).

A carico dei concessionari rimane comunque l'obbligo di fornire agli Enti interessati le informazioni relative alle riscossioni effettuate, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. di cui trattasi.

I dati necessari alla compilazione del modello F23, compresi quelli relativi al subcodice, sono stampati in calce alle contestazioni di violazione a seguito della implementazione della funzione di stampa delle contestazioni in argomento compresa nel pacchetto DP185 .

Una puntuale informativa sull'individuazione dei citati subcodici, unitamente al relativo elenco, è stata inviata al Ministero delle Finanze che provvederà alla diffusione dello stesso ai concessionari sul territorio per la debita rendicontazione.

Si comunica inoltre che, congiuntamente al ministero delle Finanze, si stanno esaminando le percorribili ipotesi di soluzione che consentano il rimborso delle spese sostenute per la notifica degli atti in argomento.

Si fa comunque riserva di comunicare le decisioni che saranno al riguardo adottate.