APPALTI PUBBLICI - IL DURC NEGATIVO DEVE ESSERE VALUTATO
DALLA P.A. PRIMA DI ESCLUDERE DALLA GARA
(Consiglio
di Stato - Sezione V^, n. 2874/09)
Una volta
aperta da parte della stazione appaltante l’istruttoria sulla rilevanza e sul
conte-nuto delle irregolarità del D.U.R.C., la stessa non può sottrarsi
all’onere di valutare i chiarimenti richiesti venendo meno al legittimo
affidamento ingenerato nella partecipante sulla disponibilità
dell’Amministrazione ad accogliere i chiarimenti eventualmente forniti.
E’
conseguentemente, meritevole di conferma la sentenza impugnata che ha ritenuto
insufficiente l’impianto motivazionale del provvedimento dell’Azienda
sanitaria, di non procedere all’aggiudicazione definitiva in favore
dell’Associazione ricorrente perché risulta non regolare con i versamenti dei
contributi, nonostante i riscontri richiesti e forniti.
… omissis …
FATTO
1. La
società L.C. partecipò in associazione temporanea d’imprese con la società D.A.
al pubblico incanto indetto dall’Azienda Sanitaria Locale, per la realizzazione
di opere di ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale. Risultò
aggiudicataria della gara, giusta la comunicazione in data 1° agosto 2006, con
un ribasso del 19,508% sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 21 co. 1
lett. b) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.
1.1. Con la
nota del Direttore della A.S.L. in data 7 giugno 2006 prot. n. 433/20/MTL/gn,
fu comunicato alle aggiudicatarie che “sono pervenute le allegate dichiarazioni
nelle quali se pur non complete, è evidenziata l’irregolarità contributiva
rispettivamente: L.C. - istruttoria I.N.P.S., - D.A. istruttoria CE. Si invita
pertanto a verificare la Vs. posizione al fine di disporre degli elementi
necessari ad una definizione dell’affidamento”.
1.2. Con
nota del 15.09.2006 la L.C. trasmise alla A.S.L. una certificazione della Cassa
Edile di Caserta in data 14.09.2006 nella quale, dopo aver affermato che
“l’impresa D.A. (…) è stata segnalata irregolare alla Banca nazionale delle
Imprese, in quanto non risultava effettuato il versamento del mese di aprile
2006”, si attestava che, da un successivo controllo contabile effettuato, “la
ditta aveva regolarmente eseguito tale versamento su un nostro conto bancario
in via di estinzione. Pertanto, in attesa che venga aggiornata la B.N.I., si
attesta che l’impresa D.A. è in regola nei confronti di questa Cassa Edile”. In
data 15 settembre 2006, la Cassa Edile di Napoli rilasciava alla D.A. un
certificato da cui risultava la correttezza contributiva della stessa impresa
alla data del 7.9.2006.
1.3.
L’I.N.P.S. sede di Napoli inviò direttamente alla A.S.L. e per conoscenza alla
società L.C. la dichiarazione prot. nr. DM 5119023496 in data 12.09.2006, con
la quale “in riferimento alla richiesta di attestazione di regolarità
contributiva, si comunica che, sulla base degli elementi a tutt’oggi acquisiti,
la ditta in indirizzo, iscritta presso questa sede nel ramo “industria edile”,
codice fiscale/P.I. 03233741218, con un numero medio mensile, riferito
all’ultimo anno, di 9 dipendenti, può essere considerata in regola con
l’assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali”.
2. L’Azienda
sanitaria verificò nuovamente la regolarità contributiva della D.A. e dal
D.U.R.C. in data 5.10.2006 risultava che alla data del 2 agosto 2006 vi era
un’irregolarità contributiva dell’impresa per quanto riguardava le Casse Edili
di Perugia e Firenze.
2.1. Alla
stazione appaltante fu inviata la dichiarazione in data 16 ottobre 2006, della
Cassa Edile della Provincia di Perugia, da cui risultava che “il pagamento
della denuncia nominativa dei lavoratori occupati relativa al mese di giugno
2006 è stato effettuato con bonifico bancario in data 31.07.2006 e quello
relativo alla denuncia di luglio 2006 fa data 31.08.2006, entrambi entro i
termini previsti dal nostro Regolamento. La segnalazione presso la B.N.I. di
date di pagamento successive a quelle suddette è dovuta al fatto che la stessa
banca ha accreditato le somme da Voi versate con data, rispettivamente,
7.8.2006 e 5.9.2006, come potete verificare dalle contabili allegate”.
2.2. La
Cassa Edile della Provincia di Firenze affermava, con nota in data 23 ottobre
2006 prot. n. 658, che il versamento della D.A. relativo al mese di giugno 2006
“è stato da Voi effettuato sul nostro conto corrente in data 7.8.2006 (data di
accredito). Pertanto la scri-vente ha segnalato l’irregolarità alla Banca dati
nazionale imprese irregolari e la successiva regolarizzazione verificatasi in
data 7.8.2006. Vi precisiamo che il regolamento non fa riferimento alla data di
ordine del bonifico o alla predisposizione dello stesso, ma alla data della
effettuazione del versamento nella fattispecie risultante il 7.8.2006 (data di
accredito)”. A chiarimento della data in cui era stato effettuato il bonifico,
la Banca Popolare di Ancona, con nota del 18.10.2006 inviata alla Cassa Edile di
Firenze, confermò “di aver ricevuto istruzioni circa l’evasione dello stesso in
data 31.07.2006 dalla D.A.. Per quanto sopra siamo più che certi che eventuali
ritardi nella contabilizzazione della citata scrittura sono da imputarsi a
problematiche tecniche e non sono minimamente imputabili alla preg.ma ns.
cliente”. Risulta agli atti l’ordine di bonifico della D.A. per euro 444,00, in
data 31.07.2006, impartito alla Banca Popolare di Ancona con beneficiario la
cassa Edile di Firenze per il periodo contributivo relativo al giugno 2006.
3.
Nonostante la società L.C. avesse inviato la documentazione il 23 ottobre 2006,
l’Azienda Sanitaria, con deliberazione n. 259/C/20/06 del 14.11.2006, non ha
proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI L.C., in quanto il
documento unico di regolarità contributiva della ditta D.A. ha attestato che
l’impresa non risulta regolare con il versamento dei contributi alla Cassa
Edile della provincia di Napoli ed ha dichiarato aggiudicataria la ditta M.
… omissis ….
DIRITTO
… omissis ….
3.1.
Nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti, l’eccezione è introdotta sotto
l’aspetto della violazione degli artt. 442 co.1. e 444 co.3. c.p.c., devolutivi
alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative agli obblighi dei
datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento
di tali obblighi.
3.1.1. E’,
però, evidente la diversità dello scrutinio che compie il giudice ordinario sui
diritti previdenziali del lavoratore che si assumono violati, rispetto al
sindacato imposto al giudice amministrativo sul loro corretto adempimento,
attestato dal certificato di regolarità contributiva -introdotto dall’art. 2,
del D.L. n. 210/2002, conv. l. n. 266/2002- che le imprese affidatarie di un
appalto pubblico devono presentare alla stazione appaltante, a pena di revoca
dell’affidamento.
3.1.2.
Nell’accertare l’omesso versamento di contributi dovuti all’ente di previdenza,
lo scrutinio del giudice ha per oggetto la sussistenza del diritto del
lavoratore dipendente alla contribuzione in relazione all’attività prestata ed
al diritto al trattamento di quiescenza nella misura corrispondente: diritti
dalla cui violazione scaturisce la sanzione e la responsabilità risarcitoria
del datore nei confronti del lavoratore, secondo i principi generali fissati
dagli art. 1223 e 1225 c.c. (Cass., sez. lav., 13 dicembre 1983, n. 7358;
Cass., sez. un., 26 giugno 1986, n. 4254). Nelle controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti
tenuti al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, oggetto di indagine
del giudice è la mera regolarità della certificazione prodotta che attesta la
regolarità contributiva dell’impresa partecipante alla gara di appalto, che
rappresenta requisito della normativa di settore ai fini dell’ammissione alla
gara (Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25818).
3.1.3. La
valutazione del giudice non investe pertanto la regolarità contributiva
dell’impresa ammessa a partecipare ad una gara, come previsto nel generico
richiamo agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dell’art. 75, D.P.R. n.
554/1999. Rispetto ad esso, la diversità della disciplina introdotta dal D.L.
n. 210/2002 è stata già posta in evidenza dalla Sezione, che ha attribuito alla
regolarità contributiva, attestata dal documento unico, il carattere di vero e
proprio requisito di partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2007,
n. 5574; 25 agosto 2008 n. 4035).
3.2. Sotto
questo profilo, è pertanto ammissibile il sindacato giudiziale del documento
unico di regolarità contributiva (Durc), il cui carattere di dichiarazione di
scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti
da un pubblico ufficiale di dati in possesso della pubblica amministrazione
(T.A.R. Lombardia Milano, I, 8 maggio 2008 , n. 1415), non è di ostacolo alla
valutazione delle conseguenze che la stazione appaltante abbia tratto dal suo
contenuto ai fini dell’aggiudicazione.
3.2.1.
L’autonomia del procedimento di rilascio della certificazione di regolarità
contributiva rispetto al procedimento di gara, l’affidamento della verifica
sulla regolarità ad un’amministrazione diversa da quella che indice la gara e
l’assoggettamento delle contribuzioni alle regole proprie della materia
previdenziale, non impediscono che il documento di regolarità contributiva
possa essere sindacato dall’aggiudicataria sotto il profilo della rispondenza
di quanto ivi attestato ai requisiti richiesti dalla legge e dalla lex
specialis per l’aggiudicazione delle gare di pertinenza della p.a..
3.2.2. Non
comportano una diversa soluzione gli argomenti dedotti dalle Casse Edili delle
Province di Firenze e di Perugia, circa la natura privatistica delle Casse di
previdenza e le loro funzioni di segnalare alla Banca Dati Nazionale -B.N.I.-
le imprese non in regola con i versamenti previdenziali, in forza della
Convenzione del 15 aprile 2004 stipulata fra le Casse medesime e gli Istituti
della Previdenza Sociale e dell’Assicurazione contro gli infortuni, finalizzata
all’adozione di comuni misure tecnico-organizzative per semplificare il
rilascio dei D.U.R.C.
3.2.3. In
disparte l’osservazione che la natura privatistica di tali Casse non è di
ostacolo all’espletamento di funzioni di rilievo pubblicistico, il Collegio
osserva che l’onere imposto dalla citata Convenzione agli enti di previdenza
(fra cui le Casse Edili provinciali) di se-gnalare mensilmente alla B.N.I.
l’elenco delle imprese non in regola e l’obbligo degli enti stessi (contenuto
nella delibera n. 4/2005 del Comitato per la Bilateralità) di inserire
nell’elenco delle imprese irregolari quelle che non effettuano il versamento
dei contributi entro il mese successivo a quello di riferimento, hanno
carattere puramente convenzionale e non legislativo. Non impediscono perciò che
la stazione appaltante possa valutare la gravità della violazione ad opera
dell’impresa aggiudicataria circa la regolarità contributiva come rappresentata
dalla certificazione prima di procedere alla revoca dell’affidamento.
3.2.4. Nel
disposto dell’art. 2, co. 1 del D.L. n. 210/2002, l’effetto automatico della
revoca a carico dell’affidataria, sanziona, invero il fatto oggettivo
dell’omessa presentazione alla stazione appaltante del certificato relativo
alla regolarità contributiva e non l’irregolarità contributiva in sé e per sé.
L’automatismo consegue alla omessa presentazione e non al non essere in regola
con i contributi. Circostanza quest’ultima che, in assenza di diversa
indicazione nella lex specialis, va valutata
in relazione alla gravità dell’infrazione ad opera della stazione appaltante.
3.2.5. Nel
contesto dell’applicazione dell’art. 29, della direttiva del Consiglio 18
giugno 1992, 92/50/CEE (violazione degli obblighi previdenziali e tributari da
parte delle ditte aggiudicatarie), la Corte di Giustizia ha chiarito che, in
tema di cause di esclusione, spetta agli stati membri determinare l’ampiezza
dell’inadempimento e le condizioni dell’esclusione. Il “non essere in regola
con gli obblighi” stabilito dal legislatore nazionale, in materia di appalti
pubblici, per condurre all’esclusione dalla gara, senz’altra valutazione, deve
trovare una precisa collocazione nel procedimento di aggiudicazione, che può
indifferentemente corrispondere alla presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, alla presentazione delle offerte, all’aggiudicazione
dell’appalto (Corte giustizia CE, sez. I, 9 febbraio 2006, C-226/04 e
C-228/04).
3.2.6. Che
il legislatore nazione non abbia disciplinato le conseguenze materiali
dell’inadempimento implica che la stazione appaltante debba conformarsi ai
principi di trasparenza e di parità di trattamento, in base ai quali le
condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto
devono essere chiaramente definite in anticipo, affinché gli interessati
possano conoscere esattamente gli obblighi procedurali ed essere assicurati del
fatto che gli stessi obblighi valgano per tutti i concorrenti (cfr. Corte
giustizia CE, C-226/04 e C-228/04, in part.: punto 32).
3.2.7. Al
proposito, l’unico criterio dettato dal legislatore nazionale cui ancorare
l’inadempimento è quello delle “gravi infrazioni” … debitamente accertate …. ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”, contenuto nell’art. 75,
co. 1., lett. e) D.P.R. n. 554/1999 (nel testo dell’art. 2, D.P.R. n.
412/2000). Infrazioni la cui gravità (€ 441,00 rile-vati nei confronti della
Cassa Edile di Firenze e altrettanti riguardo alla Cassa Edile di Perugia) è
stata correttamente posta, dalla sentenza, in relazione all’importo della gara
e all’affidamento ingenerato dalla stazione appaltante che ha instaurato un
contraddittorio con la ditta nella nota del 7 settembre 2006, ove, a seguito
dell’acquisizione del primo D.U.R.C., si invitava l’aggiudicataria a verificare
la propria posizione contributiva.
3.3. Risulta
in tal modo infondato, oltre al secondo motivo di appello e dei motivi
aggiunti, anche il terzo motivo, che censurano la sentenza per avere ritenuto
l’Azienda sanitaria obbligata a valutare la gravità dell’inadempimento.
3.3.1. Una
volta aperta l’istruttoria sulla rilevanza e sul contenuto delle irregolarità
da parte della stessa stazione appaltante, questa non può sottrarsi all’onere
di valutare i chiarimenti richiesti venendo meno al legittimo affidamento
ingenerato nella partecipante sulla disponibilità dell’Amministrazione ad
accogliere i chiarimenti eventualmente forniti.
3.3.2. La
sentenza ha dato atto, al proposito, che la Cassa Edile di Firenze ha affermato
che il versamento della società D.A. relativo al mese di giugno 2006 era stato
effettuato il 31 luglio 2006 ma era stato accreditato in data 7 agosto 2006.
Nella stessa data erano state segnalate l’irregolarità e la successiva
regolarizzazione alla Banca Dati Nazionale. Ancora, nella decisione si afferma
che la Cassa Edile di Perugia ha rettificato la precedente dichiarazione, circa
il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2006 da parte della
D.A.: avvenuto in data 31 luglio 2006, ultimo giorno utile per il versamento,
era stato accreditato però solo l’8 agosto 2006. In entrambi i casi dalla
certificazione D.U.R.C., gli obblighi contributivi non risultavano adempiuti,
pur i versamenti essendo stati effettuati.
3.3.3. Non
appare rilevante al proposito che, nel proprio atto di costituzione, la Cassa
Edile per la Provincia di Perugia abbia eccepito, che oltre ai versamenti
relativi al mese di giugno del 2006 era tardivo anche il versamento del mese
successivo, pervenuto il 5 settembre e non già il 31 luglio 2006. Anche in
questa ipotesi, i versamenti in favore della Cassa erano successivi
all’aggiudicazione in favore della ricorrente L.C. ma anteriori alla richiesta
di chiarimenti, indirizzata dalla stazione appaltante in data 7 settembre 2008;
chiarimenti che, una volta forniti, non potevano essere obliterati con
affidamento della gara ad un nuovo aggiudicatario.
3.3.4. Ciò
premesso non appaiono condivisibili le eccezioni delle Casse Edili di Firenze e
di Perugia che insistono sulla irregolarità delle ditte nell’effettuare i
versamenti, perché tardivi rispetto al termine del mese successivo a quello di
riferimento, prescritto dalla deliberazione n. 4/2005 del Comitato per la
Bilateralità. Anche se il D.U.R.C. rilasciato nei confronti del raggruppamento
ricorrente è conforme alle regole convenzionali contenute nella citata deliberazione,
l’inesistenza del grave inadempimento contributivo era comprovata dalle
dichiarazioni delle stesse Casse edili, volte a riportare la regolarità
contributiva all’effettivo accreditamento delle somme versate e non già alla
data in cui il versamento era avvenuto.
3.3.5. E’
conseguentemente, meritevole di conferma la sentenza impugnata che ha ritenuto
insufficiente l’impianto motivazionale del provvedimento dell’Azienda
sanitaria, di non procedereall’aggiudicazione definitiva in favore dell’Associazione
ricorrente perché risulta non regolare con i versamenti dei contributi,
nonostante i riscontri richiesti e forniti.
3.3.6. Nella
concreta fattispecie le dichiarazioni delle casse edili hanno avuto un ruolo
determinante nei rapporti fra l’A.T.I. ricorrente e la stazione appaltante. La
sentenza è, perciò, ancora di confermare nella parte in cui ha rigettato il
difetto di legittimazione passiva ancora richiesto dalle Casse Edili, avendo
valutato l’intera vicenda processuale ed il comportamento tenuto sia
dall’Azienda ospedaliera che dalle Casse medesime.
… omissis …
5. La sentenza deve essere perciò
integralmente confermata, anche se la peculiarità della vicenda e la mancanza
di una compiuta disciplina normativa in merito al D.U.R.C., giustifica ampiamente
i motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali
relative al secondo grado del giudizio.