INAIL
- NUOVE REGOLE PER LA RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DI DEBITI CONTRIBUTIVI -
CIRCOLARE ISTITUTO
L'I.N.A.I.L.
ha recentemente modificato le regole sulla competenza decisionale concernente
il rilascio delle autorizzazioni al pagamento in forma rateale dei debiti
contributivi.
Le
modifiche alla previgente disciplina sono state introdotte dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 129 dell'11 marzo 1999, e si
inseriscono nel processo di decentramento in atto, che attribuisce maggiore
autonomia e responsabilità ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
Le
nuove regole, illustrate dall'Istituto con circolare 30 marzo 1999, n. 28,
ridistribuiscono la competenza su tre livelli decisionali. In particolare, le
autorizzazioni al pagamento in forma rateale dei debiti correnti o pregressi
sono rilasciate:
-
dal Dirigente di Sede, per importi fino a lire 500 milioni e per un numero di
rate non superiori a 12 mensilità;
-
dal Dirigente Regionale, per importi fino a 2 miliardi, ovvero per un numero di
rate superiore a 12 ed entro le 24 mensilità;
-
dal Direttore Generale, per importi superiori a 2 miliardi, ovvero per un
numero di rate maggiore di 24 ed entro le 36 mensilità. L'emanazione del
provvedimento che consenta una rateizzazione superiore a 24 mesi è subordinata,
ai sensi di legge, ad autorizzazione del Ministero del Lavoro.
Non
subiscono, invece, variazioni i criteri e le modalità già in atto per la
concessione dell'autorizzazione al pagamento in forma rateale. In sintesi:
-
debito da rateizzare di importo non inferiore ad 1 milione di lire;
-
versamento di un acconto di importo non inferiore al 20 per cento della somma
di cui si chiede la rateazione, da effettuare rispettivamente: - per i debiti
correnti, entro il termine ordinario di scadenza; - per i debiti pregressi,
entro la data di inoltro della istanza;
-
presentazione di istanza motivata, alla quale va allegata copia della ricevuta
di versamento dell'acconto. Nell'istanza deve essere indicato l'impegno formale
ad osservare il piano di rateazione e a corrispondere gli interessi nella
misura vigente al momento della presentazione dell'istanza;
-
avvenuto rispetto dei piani ri rateazione eventualmente concessi nel biennio
precedente;
-
decadenza dal beneficio della rateazione, in caso di tardato o parziale
pagamento anche in una sola rata.
Per
quanto concerne la motivazione, resta confermato che assumono particolare
rilievo, agli affetti della concessione del provvedimento, le situazioni di
mancanza di liquidità che derivino da:
-
difficoltà dello specifico settore produttivo;
-
particolari condizioni di crisi aziendale;
-
crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per
lavori appaltati;
-
causa di forza maggiore.
Le
istanze di rateazione devono essere presentate alla Sede presso cui è in essere
il rapporto assicurativo, anche nel caso in cui eccedano la competenza del
Dirigente di Sede.
Confermata
è anche la regola del silenzio-assenso: pertanto le istanze di competenza del
Direttore di Sede, in assenza di comunicazione entro 20 giorni dal ricevimento,
si intendono automaticamente accolte.
Le
decisioni del Dirigente Regionale e del Direttore Generale sono definitive. È
invece, ammessa richiesta di riesame contro i provvedimenti di reiezione o di
parziale accoglimento del Direttore di Sede. Il riesame deve essere proposto
entro il termine perentorio di dieci giorni al Dirigente Regionale, che decide
in via definitiva.