IVA - ESIGIBILITÀ DIFFERITA
DELL’IMPOSTA - DECRETO ATTUATIVO E CHIARIMENTI MINISTERIALI
(C.M.
20/E/2009)
Dal 28
aprile 2009, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da
soggetti Iva nei confronti di cessionari o committenti che agiscono
nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta diviene esigibile, in
via facoltativa, al momento dell’effettivo pagamento del corrispettivo, a
condizione che il cedente/prestatore abbia realizzato, nell’anno precedente, un
volume d’affari non superiore a 200mila euro.
Questo
quanto stabilito nel Decreto 26 marzo 2009 del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 aprile 2009, con il
quale sono state fissate le modalità operative per l’applicazione dell’ “IVA
per cassa” (di cui all’art.7 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche nella
legge 2/2009).
La Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n.20/E del 30 aprile 2009, ha fornito, poi, i primi
chiarimenti in materia.
1. Quadro
normativo e decorrenza
2. Soggetti
ammessi ed esclusi
2.1
L’esclusione per i soggetti che applicano il “reverse charge”
3.
Adempimenti
3.1
Adempimenti del cedente/prestatore
3.2
Adempimenti del cessionario/committente
4. Le
ipotesi che comportano il venir meno del meccanismo
4.1. Il
decorso del termine massimo di un anno dall’operazione
4.2 Il
superamento del volume d’affari
1. Quadro
normativo e decorrenza
L’art.7 del
DL 185/2008, convertito, con modifiche, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2 ha
esteso, a regime, le disposizioni sull’esigibilità differita dell’imposta sul
valore aggiunto (cd. “IVA per cassa”), contenute nell’art.6, comma 5, secondo
periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, a tutte le operazioni imponibili (cessioni
di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
In sostanza,
tale meccanismo, al ricorrere di determinate condizioni, consente ai cedenti/prestatori
di versare l’IVA solo al momento dell’effettiva riscossione dei corrispettivi
contrattuali (in deroga al principio generale stabilito dall’art.6, del D.P.R.
633/1972).
L’imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di
effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del
decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive.
In
attuazione dell’art.7 del DL 185/2008, ed a seguito del “via libera” della
Commissione UE[1], è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e
Finanze 26 marzo 2009, che, oltre a fissare le modalità attuative della
disposizione, consente l’applicabilità dell’ “IVA per cassa” a favore dei
soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato - o,
nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare - un volume d’affari non
superiore a 200mila euro.
Il regime
dell’ IVA ad esigibilità differita si rende applicabile per le operazioni
effettuate a partire dal 28 aprile 2009 (art.5 Decreto 26 marzo 2009).
In merito,
la C.M. n.20/E/2009 ha chiarito che, per individuare le operazioni effettuate a
partire da tale data, si deve far riferimento ai criteri generali di
effettuazione delle operazioni, stabiliti dall’art.6 del D.P.R. 633/1972, ossia
al momento:
- della
consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;
- della
stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili;
- del
pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (es. appalto -
subappalto);
-
dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
2. Soggetti
ammessi ed esclusi
In tal
ambito, l’art.7 del DL 185/2008 stabilisce che l’IVA ad esigibilità differita
si applica alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da
cedenti/prestatori esercenti attività commerciali, nei confronti di
cessionari/committenti che agiscono, a loro volta, nell’esercizio d’impresa, arte
o professione.
L’art.1,
comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 26 marzo 2009 ha
successivamente fissato l’ulteriore condizione relativa al volume d’affari del
cedente/prestatore, stabilendo che l’applicabilità del meccanismo dell’ “IVA
per cassa” è consentita per i soggetti passivi IVA che, nell’anno solare
precedente, hanno realizzato - o, nel caso di inizio attività, prevedano di
realizzare - un volume d’affari non superiore a 200mila euro.
In presenza
di tale condizione, come chiarito dalla C.M. n.20/E/2009, il sistema dell’ “IVA
per cassa” è applicabile su opzione del cedente/prestatore da evidenziarsi in
fattura, che, pertanto, può scegliere quali operazioni assoggettare al regime
di esigibilità differita del tributo.
Restano,
invece, comunque escluse da questo regime di liquidazione dell’IVA, le
operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti di privati consumatori.
Al riguardo,
nell’ipotesi di soggetti titolari, tra l’altro, di un’impresa individuale, che
possono operare sia in veste di soggetto passivo IVA, sia di privato
consumatore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il differimento
dell’esigibilità dell’imposta è concesso unicamente per l’acquisto di beni o
servizi effettuati nell’esercizio d’impresa.
Con
riferimento agli enti non commerciali, i quali possono svolgere anche attività
commerciali, purchè non prevalenti rispetto a quella “istituzionale”, la C.M.
n.20/E/2009 ha precisato che l’ “IVA per cassa” si applica solo per le cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio d’impresa e verso
cessionari/committenti che operano, anch’essi, nell’ambito di attività
commerciali.
In
particolare, nel caso di beni o servizi acquistati da un ente non commerciale,
l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.20/E/2009, ha richiamato quanto già
chiarito con la Circolare Ministeriale n.8/E del 13 marzo 2009, nella quale è
stato precisato che «rientrano nell’ambito applicativo della norma le
operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano nell’esercizio
di attività d’impresa, ancorchè i beni e i servizi acquistati siano destinati
ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di
attività non commerciali».
In sostanza,
per gli acquisti effettuati da enti non commerciali, la C.M. n.20/E/2009
ribadisce che l’IVA ad esigibilità differita trova applicazione anche
nell’eventualità che tali operazioni siano parzialmente destinate all’attività
istituzionale dell’ente.
Per quanto
riguarda gli effetti di tale disposizione sulle altre fattispecie assoggettate,
in via ordinaria, al regime dell’IVA ad esigibilità differita, l’Agenzia delle
Entrate precisa che le disposizioni relative all’ “IVA per cassa” non si
applicano alle operazioni di cui all’art.6, comma 5, secondo periodo, del
D.P.R. 633/1972, ossia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di:
- soci,
associati, partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici, o di
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori, o diverse,
prestazioni cui danno diritto;
- Stato,
organi dello Stato (anche se dotati di personalità giuridica), enti pubblici
territoriali e consorzi tra essi costituiti;
- camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti
universitari;
- unità
sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, e
di previdenza.
Per tali
operazioni, l’esigibilità differita dell’imposta rappresenta il regime
ordinario di fatturazione, senza che occorra alcuna annotazione in fattura[2],
e senza alcun limite di volume d’affari.
Infine, per
espressa previsione normativa, tale modalità di liquidazione è preclusa ai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA[3] ed è, altresì, esclusa per
le operazioni fatte nei confronti di cessionari o committenti che applicano la
disciplina del “reverse charge” (es. subappalti di lavori edili), come di
seguito evidenziato.
2.1.
L’esclusione per i soggetti che applicano il “reverse charge”
L’art.1,
comma 2, del Decreto 26 marzo 2009 esclude dall’ambito applicativo dell’ “IVA
per cassa”, tra l’altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di cessionari/committenti a cui si applica il meccanismo
dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”).
Con riguardo
alle operazioni soggette al “reverse charge”, la C.M. n.20/E/2009 ha chiarito
che il cedente/prestatore non può optare per l’applicazione dell’IVA ad
esigibilità differita, dal momento che tale sistema di fatturazione prevede che
il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito sia il
cessionario/committente, che ha ricevuto il bene o servizio.
L’Agenzia
delle Entrate precisa, comunque, che tale esclusione opera unicamente per le
singole operazioni assoggettate all’inversione contabile (ad es. subappalti nel
settore edile), ferma restando la possibilità, per il cedente/prestatore, di
applicare l’IVA differita alle altre operazioni per le quali l’imposta è dovuta
nelle modalità ordinarie.
In sostanza,
il cedente/prestatore dovrà comportarsi nel seguente modo, ed emettere:
- fattura
con l’applicazione dell’IVA differita, nel caso in cui abbia optato per tale
regime e la singola operazione non sia assoggettata a “reverse charge”[4];
- fattura
senza l’applicazione dell’IVA differita, nell’ipotesi in cui l’operazione
ricada nel regime del “reverse charge”.
Analogamente,
il cessionario/committente può ricevere:
- fattura
con l’applicazione dell’IVA ad esigibilità differita, ove l’operazione
effettuata nei suoi confronti segua le regole ordinarie di fatturazione, e non
sia assoggettata all’inversione contabile[5];
- fattura
senza l’applicazione dell’IVA ad esigibilità differita, nel caso in cui
l’operazione ricada nell’ambito del “reverse charge” (ad es. appaltatore di
lavori edili, per le prestazioni di servizi resa dal subappaltatore).
In tale
ultima ipotesi, questi deve integrare la fattura ricevuta dal
cedente/prestatore indicando la corretta aliquota IVA e l’imposta dovuta,
annotare l’operazione sia nel registro delle fatture emesse (o in quello dei
corrispettivi[6]), sia nel registro degli acquisti[7], e versare l’imposta
all’Erario.
3.
Adempimenti
3.1
Adempimenti del cedente/prestatore
Sotto tale
profilo, il Decreto 26 marzo 2009 richiama l’art.7 del DL 185/2008 e stabilisce
che, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 633/1972, per
quanto concerne il cedente/prestatore:
- ai fini
dell’applicazione del nuovo regime di esigibilità dell’IVA, questi deve
emettere fattura evidenziando che si tratta di un’operazione con “IVA ad
esigibilità differita ai sensi dell’art.7 del Decreto Legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2” (art.1, comma 3, Decreto 26
marzo 2009).
In particolare,
la C.M. n.20/E/2009 ha chiarito che, in mancanza di tale indicazione in
fattura, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui
all’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, di modo che tale annotazione è prevista a
pena di decadenza dal regime dell’IVA ad esigibilità differita;
- le
operazioni soggette all’ “IVA per cassa” concorrono sia alla formazione del
volume d’affari, sia alla determinazione della percentuale di detrazione (di
cui all’art.19-bis D.P.R. 633/1972), in relazione all’anno in cui l’operazione
si intende effettuata (art.2, comma 2, Decreto 26 marzo 2009);
- questi
deve computare l’imposta nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale),
in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo, o nella prima liquidazione utile
dopo la scadenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione
(art.2, comma 3, Decreto 26 marzo 2009);
- in caso di
acconti, l’imposta sarà esigibile pro-quota, in base alla proporzione esistente
fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo, come già anticipato
dalla C.M. n.8/E/2009 (art.2, comma 4, Decreto 26 marzo 2009);
In merito,
la C.M. n.20/E/2009 ha chiarito, altresì, che, per individuare il momento del
pagamento delle prestazioni eseguite, non effettuato in contanti (es. assegni
bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario), al verificarsi del quale l’imposta
diventa esigibile, il cedente/prestatore deve fare riferimento alle risultanze
dei propri conti bancari, dalle quali è ricavabile la data di accreditamento
del corrispettivo.
3.2
Adempimenti del cessionario/committente
L’art.3 del
Decreto 26 marzo 2009, come confermato anche dalla C.M. n.20/E/2009, dispone
che il cessionario/committente che riceve una fattura con IVA ad esigibilità
differita:
- deve
numerare la fattura ricevuta, ed annotarla nel registro degli acquisti (di cui
all’art.25 D.P.R. 633/1972);
- ha diritto
alla detrazione dell’imposta a partire dal momento in cui viene effettuato il
pagamento del corrispettivo.
In
particolare, la citata C.M. n.20/E/2009 ha precisato che il
cessionario/committente, al fine di effettuare la detrazione, deve «dare
evidenza della data del pagamento» del corrispettivo;
- in caso di
pagamento di acconti, ha diritto alla detrazione dell’imposta nella proporzione
esistente fra gli anticipi pagati ed il corrispettivo dovuto per l’operazione.
4. Le
ipotesi che comportano il venir meno del meccanismo
4.1. Il
decorso del termine massimo di un anno dall’operazione
L’art.7 del
DL 185/2008 stabilisce che, nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore abbia
optato per l’applicazione dell’ “IVA per cassa”, il tributo diviene, comunque,
esigibile, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione
dell’operazione (cfr. anche art.1, comma 1, Decreto 26 marzo 2009).
In tal
ambito, la C.M. n.20/E/2009 ha chiarito che il termine di un anno, che rende,
comunque, esigibile l’imposta anche senza il pagamento del corrispettivo,
decorre a partire dal “momento di effettuazione dell’operazione”, individuato
in base alle regole generali dell’art.6 del D.P.R. 633/1972[8].
Inoltre,
nell’ipotesi in cui, dopo il decorso di un anno dall’emissione della fattura,
non sia stato versato il relativo corrispettivo, il cessionario/committente,
potrà, comunque, esercitare il diritto alla detrazione.
Resta fermo,
in ogni caso, che, in assenza di pagamento del corrispettivo entro un anno
dall’emissione della fattura, il cedente/prestatore è tenuto ad operare la
liquidazione dell’IVA con riferimento al periodo in cui scade il predetto
termine.
Il medesimo
DL 185/2008 prevede che tale limite temporale non opera qualora il
cessionario/committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive[9].
Come
chiarito dalla C.M. n.20/E/2009, ciò vuol dire che, in presenza di tale
circostanza, l’esigibilità dell’imposta rimane «sospesa a beneficio di tutti i
cedenti/prestatori che abbiano emesso fatture con IVA ad esigibilità differita,
fino all’effettivo incasso del corrispettivo e, limitatamente all’ammontare di
quest’ultimo».
Di
conseguenza, si ritiene che anche il relativo diritto alla detrazione, da parte
del cessionario/committente, sia sospeso fino alla data di percepimento del
corrispettivo, a conclusione della procedura concorsuale.
L’agenzia
delle Entrate si è espressa, altresì, con riferimento all’ipotesi in cui, nel
corso dell’anno, siano state emesse note di variazione della base imponibile, o
dell’imposta (art.26 del D.P.R. 633/1972).
In
particolare, in caso di:
- variazioni
in aumento (ai sensi dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 633/1972), anche per il
nuovo ammontare dell’imponibile o dell’IVA, il termine di un anno si calcola a
decorrere dall’effettuazione dell’operazione originaria;
- variazioni
in diminuzione, il termine annuale decorre dalla data in cui è stata effettuata
l’operazione originaria. Tale principio si applica solo nel caso in cui tali
modifiche debbano essere effettuate entro il termine di un anno, come previsto
dall’art.26, comma 3, del D.P.R. 633/1972, ossia nell’ipotesi di sopravvenuto
accordo tra le parti, ovvero a seguito di rettifica di inesattezze nella
fatturazione[10].
In tutti gli
altri casi (art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972), tenuto conto che le
disposizioni in materia di IVA non stabiliscono un termine per l’effettuazione
della variazione in diminuzione, la disposizione in esame non ha rilevanza.
4.2 Il
superamento del volume d’affari
Con
riferimento al limite di volume d’affari, entro il quale è consentita
l’applicabilità dell’IVA differita, l’art.1 del Decreto 26 marzo 2009
stabilisce:
-
l’applicabilità di tale regime per i cedenti/prestatori che, nell’anno solare
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di
realizzare un volume d’affari non superiore a 200mila euro (art.1, comma 1, Decreto
26 marzo 2009);
-
l’esclusione dall’ “IVA per cassa” con riguardo alle operazioni realizzate
successivamente al momento in cui è superato il limite di 200mila euro di
volume d’affari (art.1, comma 4, Decreto 26 marzo 2009).
Su tale
specifica ipotesi, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nella richiamata
C.M. n.20/E/2009, chiarendo che:
- le
operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila
euro non possono fruire del regime dell’esigibilità dell’IVA differita, mentre
quelle effettuate prima del superamento di tale limite, restano, comunque,
assoggettate, su opzione del cedente/prestatore, al regime dell’esigibilità
dell’imposta al pagamento del corrispettivo;
-
nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’ IVA, per operazioni
effettuate dopo il superamento del citato limite, l’imposta deve essere
calcolata nella liquidazione periodica relativa al mese, o trimestre, nel corso
del quale l’operazione si considera effettuata (ai sensi dell’art.6 del D.P.R.
633/1972).
Pertanto, il
cedente/prestatore che non ha provveduto a liquidare l’IVA in tale arco
temporale, secondo le regole generali relative al “momento di effettuazione
dell’operazione”, incorre in un’ipotesi di omesso versamento del tributo.
Pur essendo
stato fissato un limite di fatturato d’imposta limitato rispetto a quello medio
delle imprese associate, si richiama l’importanza del Provvedimento, tenuto
conto sia delle prestazioni appaltate o subappaltate ad imprese con volume
d’affari non superiore a 200mila euro, sia dell’incidenza di tale nuova
modalità di liquidazione dell’IVA sulla gestione amministrativa delle imprese,
dal momento che il diritto alla detrazione IVA è, in presenza di fattura in
entrata ad esigibilità differita[11], rinviato al momento in cui effettivamente
l’impresa paga i corrispettivi contrattuali.
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[1] Infatti,
l’art.66 della Direttiva 2006/112/CE consente già, agli Stati membri, di
stabilire, per talune categorie di soggetti o di operazioni, che l’imposta
diventi esigibile non oltre il momento di incasso del prezzo (cfr. anche la
C.M. n.20/E/2009).
[2] Al
contrario, chiarisce la C.M. n.20/E/2009, qualora il cedente/prestatore intenda
applicare il regime dell’esigibilità immediata dell’IVA, deve optare
espressamente per tale modalità di fatturazione, apponendo sulla fattura
l’annotazione “Iva ad esigibilità immediata” - cfr. anche la C.M. n.328/E/1997.
[3] Quali,
ad esempio, quelli previsti per i produttori agricoli, per le attività di
agriturismo o per il settore editoriale.
[4] Per gli
adempimenti, ai quali è tenuto in tal caso il cedente/prestatore, si rinvia al
successivo paragrafo 3.1.
[5] Per gli
adempimenti che, in tal caso, il cessionario/committente deve porre in essere,
si rinvia al successivo paragrafo 3.2.
[6] Ai sensi
degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/1972.
[7] Ai sensi
dell’art 25. del D.P.R. 633/1972.
[8] In
merito, la C.M. n.20/E/2009 chiarisce che, nell’ipotesi in cui venga emessa
fattura prima del momento in cui l’operazione si considera effettuata secondo
le regole generali, per quest’ultima l’Iva diviene esigibile «limitatamente
all’importo fatturato, alla data della fattura; da tale data decorre l’anno di
differimento dell’esigibilità. Nel caso di fattura emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle
cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o
spedizione risulti da documento di trasporto (c.d fattura differita), si
ritiene che il termine di un anno decorra comunque dalla data di effettuazione
delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita».
[9] Sul
punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di revoca della procedura
concorsuale, che sia intervenuta dopo un anno dall’operazione, l’Iva diviene
esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data
di revoca.
[10]
Nell’ipotesi in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti,
ovvero nella fattura i corrispettivi, o le imposte, erano stati indicati in
misura superiore a quella reale - cfr. anche art.21, comma 7, D.P.R. 633/1972.
[11] In base
all’art.7 del D.L. 185/2008.