RIMBORSO
CARENZA INFORTUNI
Si
ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione
erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario
allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia
all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di
rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio
e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere
esaminate.Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti
e per la consegna della documentazione illustrativa.