INPS -
INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 13
MAGGIO 2009
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’1% a
decorrere dal 13 maggio 2009, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a
base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il
pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.In relazione al citato
provvedimento l’Inps, con circolare n. 78 del 29 maggio 2009, e l’Inail, con
circolare n. 25 del 13 maggio 2009, hanno reso noto che per entrambi, con
decorrenza 13 maggio 2009, la misura del tasso di dilazione, di differimento e
le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova
misura del 7% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a
partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2009.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 7% a
decorrere dalle rateazioni concesse dal 13 maggio 2009 sia dall’Inps che
dall’Inail.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116,
comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 13 maggio 2009 sia per l’Inps e
che per l’Inail è così determinata:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, l’aliquota è pari al 6,5% in ragione d’anno (la sanzione non può
comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di evasione connessa a denunce
e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero
il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60%
dell’importo dovuto;
-
nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli
enti impositori, l’aliquota è pari al 7% in ragione d’anno (la sanzione non può
comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).