INPS -
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA -CHIARIMENTI PER L’ANNO 2009 - CIRCOLARE
DELL’ISTITUTO N. 75/2009
L’Inps, con circolare n. 75 del 26 maggio 2009,reperibile
oltre che sul sito dell’Isituto anche su quello del Collegio in calce alla presente
nota, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in
deroga per l’anno 2009 previsti dall’art. 2 co. 36, della L. n. 203/2008,
dall’art. 19 della L. n. 2/2009 e dall’art. 7 ter dalla L. n. 33/2009.
In particolare, l’allegata nota, dopo aver riportato il quadro normativo di riferimento, ha ricordato che gli ammortizzatori sociali in
deroga possono essere utilizzati anche per quei lavoratori assunti con
contratto di apprendistato e somministrazione e che, contrariamente agli anni precedenti, è stato eliminato il termine per la stipula
delle intese territoriali e per il relativo recepimento in sede governativa. Il
comma 10 bis dell’art. 19 della L. n. 2/09 ha previsto espressamente che ai
lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’art. 7 della L. n.
223/91, nel caso di licenziamento, può essere riconosciuto un trattamento
equivalente all’indennità di mobilità, sempre nei limiti delle risorse
finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga.
Per tali lavoratori la normativa relativa alla disoccupazione
si applica solo con riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi di
cui all’art. 1, co. 25 della L. n. 247/07 che recita: ‘’...per i trattamenti di
disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2008 la durata dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta
anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo
di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste
dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della
predetta indennità è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata
al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori
mesi...’’.
Le indicazioni dell’Istituto, al riguardo, si applicheranno
ovviamente laddove siano intervenuti specifici accordi quadro per
l’applicazione degli ammortizzatori in deroga.
La Regione, salvo alcune eccezioni territoriali, è l’Ente
deputato ad autorizzare la concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga;
il pagamento della prestazione, a carico dell’Inps, può avvenire solo se vi sia
stata una dichiarazione dei beneficiari di immediata disponibilità a
partecipare a progetti di riqualificazione, o ad accettare una offerta
lavorativa congrua.
In via sperimentale, per il periodo 2009- 2010, i datori di
lavoro che vogliano avvalersi del pagamento anticipato, ossia del pagamento che
l’Inps effettua in attesa del provvedimento autorizzativo della Regione, devono
presentare, seguendo le indicazioni contenute nella nota in oggetto, a cui si
fa esplicito rinvio, una domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti
sociali e dall’elenco dei lavoratori beneficiari.
Esperite le opportune verifiche, la sede Inps competente
effettuerà l’anticipazione per un periodo massimo di quattro mesi, con
pagamento diretto ai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.Nel caso in cui l’autorizzazione della Regione non
preveda il pagamento diretto, la Sede Inps, dalla mensilità successiva rispetto
a quella di emanazione del provvedimento autorizzativo, cambierà le modalità di
pagamento, che dovrà essere anticipato dall’impresa.
Con riferimento ai requisiti soggettivi già previsti per la
CIGS e la mobilità, l’Istituto ricorda che si estendono anche agli
ammortizzatori sociali in deroga e che si applicano dall’11 aprile 2009,
facendo riferimento per quanto riguarda
all’indennità di mobilità, alla data di licenziamento, per le
integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.Tra le
modifiche apportate dal comma 9 dell’art. 7 ter
della L .n. 33/09, l’Inps ricorda l’eliminazione della possibilità di
concedere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali e ridotti, di cui all’art. 19, co. 1 lett. a) e b), in assenza
dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, nonchè il comma 1bis
dell’art. 19 che stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo i
periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente
ai trattamenti in deroga.
L’ultimo
riferimento della nota è quello relativo alla previsione che consente ai
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione di
attività o di prestazioni a sostegno del reddito di effettuare lavoro
accessorio, ma nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare.