D.LGS.
276/2003 - D.LGS N. 124/04 - ATTIVITA’ ISPETTIVA - EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
IRREGOLARI - ESTINZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE -MINISTERO DEL LAVORO -
INTERPELLO N. 43/2009
Con risposta ad istanza di interpello n. 43 del 15 maggio
2009 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni relative alle
fattispecie, costituenti illeciti di natura amministrativa, suscettibili di
estinzione a seguito della attivazione della procedura di emersione di cui
all’art. 1, co. 1197, della L. n. 296/2006. Relativamente ai reati, le
violazioni suscettibili di estinzione a seguito di procedura di
regolarizzazione sono riconducibili alle sole ipotesi collegate al mancato
versamento di contribuzione obbligatoria.
Con riferimento agli illeciti di natura amministrativa, il
Dicastero ha evidenziato che il versamento della somma dovuta a titolo di
regolarizzazione contributiva fa venir meno tutte le “obbligazioni per sanzioni
amministrative” legate comunque al lavoro “nero”, comprese quelle riguardanti
gli obblighi documentali, le comunicazioni di assunzione, la c.d. maxisanzione
per il lavoro “nero” nonché tutte le altre violazioni relative alla prestazione
di lavoro, come ad esempio in materia di orario di lavoro.
Anche
le sanzioni civili applicate per il mancato versamento contributivo si
estinguono a seguito dell’attivazione della procedura di emersione.Per
l’estinzione dei reati e delle sanzioni pecuniarie amministrative, ad ogni
modo, é necessario che siano stati versati integralmente i due terzi dei
contributi dovuti al termine dei cinque anni previsti per l’estinzione del
debito previdenziale agevolato, nonché che siano rispettati gli obblighi in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori.