LEGGE 104/92 - PERMESSI SOLO AI GENITORI -  MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 41/2009

 

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 41/09 ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 7, della L. n. 104/92 secondo cui le disposizioni che disciplinano il riconoscimento dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.

L’individuazione, fra i possibili beneficiari dei suddetti permessi, degli “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità” va interpretata - a parere del Dicastero - in via restrittiva, limitandole a quella categoria di soggetti che, fra l’altro, risulta destinataria anche di altri benefici previsti dal D.Lgs n. 151/01, cioé ai “genitori affidatari”.Il Ministero ritiene in proposito che non sussistano indicazioni legislative o amministrative dirette ad ampliare l’ambito dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei disabili gravi, ai sensi di quanto recita il citato art. 33 della legge n. 104, e conseguentemente esclude da tali benefici i “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.