LEGGE
104/92 - PERMESSI SOLO AI GENITORI -
MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 41/2009
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 41/09 ha risposto
ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 7,
della L. n. 104/92 secondo cui le disposizioni che disciplinano il
riconoscimento dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.
L’individuazione,
fra i possibili beneficiari dei suddetti permessi, degli “affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità” va interpretata - a parere del Dicastero
- in via restrittiva, limitandole a quella categoria di soggetti che, fra
l’altro, risulta destinataria anche di altri benefici previsti dal D.Lgs n.
151/01, cioé ai “genitori affidatari”.Il Ministero ritiene in proposito che non
sussistano indicazioni legislative o amministrative dirette ad ampliare
l’ambito dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei
disabili gravi, ai sensi di quanto recita il citato art. 33 della legge n. 104,
e conseguentemente esclude da tali benefici i “tutori o amministratori di
sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.