SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOlaRE N. 13/2009
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 13 del 9 aprile 2009
ha fornito importanti chiarimenti in merito alla regolare costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito della somministrazione di lavoro.
Fra gli argomenti affrontati si evidenziano quelli relativi:
alle comunicazioni obbligatorie, alla prova della regolare instaurazione del
rapporto di lavoro e alla gestione documentale dello stesso, alla indennità di
disponibilità ed al trattamento economico in caso di malattia e infortunio.
In particolare il Dicastero ha precisato che la regolare
occupazione del lavoratore somministrato inviato presso l’impresa utilizzatrice
potrà essere dimostrata a seguito di accesso ispettivo attraverso l’esibizione
da parte del lavoratore o della agenzia di somministrazione del contratto
individuale di lavoro sottoscritto dalle parti o in alternativa della
comunicazione di invio in somministrazione. Inoltre il Ministero ha ribadito
che l’obbligo di scritturazione riguarda anche l’utilizzatore, quale beneficiario
della prestazione di lavoro e soggetto titolare del potere di direzione e
controllo del lavoratore. L’utilizzatore deve iscrivere nel proprio Libro unico
i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale, sia
pure limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore: nome,
cognome e codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale,
nonché il nominativo dell’agenzia di somministrazione. Le registrazioni dei
somministrati nel libro unico del lavoro dell’utilizzatore possono essere
effettuate senza particolari obblighi di tracciato e anche in forma di elenco,
a condizione che il relativo cedolino risulti elaborato con numerazione
sequenziale e contenga per ciascun soggetto i dati essenziali richiamati.
Per
gli altri aspetti trattati dal Ministero si rinvia alla circolare reperibile
sul sito del Collegio in calce alla presente notizia, ricordando che anche per
le agenzie di somministrazione vale l’obbligo di iscrizione presso la Cassa
Edile, che l’utilizzatore dovrà verificare. Infatti nell’ottica del principio
di parità di trattamento il lavoratore somministrato deve essere inquadrato nel
livello o categoria previsto dal contratto collettivo applicato nell’impresa
utilizzatrice con conseguente applicazione di tutti i relativi istituti
contrattuali.