SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOlaRE N. 13/2009

 

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 13 del 9 aprile 2009 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito della somministrazione di lavoro.

Fra gli argomenti affrontati si evidenziano quelli relativi: alle comunicazioni obbligatorie, alla prova della regolare instaurazione del rapporto di lavoro e alla gestione documentale dello stesso, alla indennità di disponibilità ed al trattamento economico in caso di malattia e infortunio.

In particolare il Dicastero ha precisato che la regolare occupazione del lavoratore somministrato inviato presso l’impresa utilizzatrice potrà essere dimostrata a seguito di accesso ispettivo attraverso l’esibizione da parte del lavoratore o della agenzia di somministrazione del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti o in alternativa della comunicazione di invio in somministrazione. Inoltre il Ministero ha ribadito che l’obbligo di scritturazione riguarda anche l’utilizzatore, quale beneficiario della prestazione di lavoro e soggetto titolare del potere di direzione e controllo del lavoratore. L’utilizzatore deve iscrivere nel proprio Libro unico i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale, sia pure limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore: nome, cognome e codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, nonché il nominativo dell’agenzia di somministrazione. Le registrazioni dei somministrati nel libro unico del lavoro dell’utilizzatore possono essere effettuate senza particolari obblighi di tracciato e anche in forma di elenco, a condizione che il relativo cedolino risulti elaborato con numerazione sequenziale e contenga per ciascun soggetto i dati essenziali richiamati.

Per gli altri aspetti trattati dal Ministero si rinvia alla circolare reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente notizia, ricordando che anche per le agenzie di somministrazione vale l’obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile, che l’utilizzatore dovrà verificare. Infatti nell’ottica del principio di parità di trattamento il lavoratore somministrato deve essere inquadrato nel livello o categoria previsto dal contratto collettivo applicato nell’impresa utilizzatrice con conseguente applicazione di tutti i relativi istituti contrattuali.