RAPPORTO
DI LAVORO -LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - PROVA DEL REQUISITO DIMENSIONALE A
CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CASSAZIONE SENTENZA N. 10445/09
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10445/09, ha
accolto il ricorso di un lavoratore licenziato illegittimamente e al quale era
stata negata la riassunzione nel posto di lavoro in quanto non aveva provato il
requisito occupazionale da considerarsi fatto costitutivo della domanda,
gravando invece tale dimostrazione - secondo la Corte stessa - esclusivamente
sul datore di lavoro.
Sul
tema del riparto dell’onere probatorio, per quanto riguarda i presupposti di
applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia
stata accertata l’invalidità, la Corte ha infatti precisato che: “fatti
costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e,
sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono
esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità
dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti
stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300/70, costituiscono, insieme al
giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto
soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di
lavoro”.