RAPPORTO DI LAVORO -LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - PROVA DEL REQUISITO DIMENSIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CASSAZIONE SENTENZA N. 10445/09

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10445/09, ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato illegittimamente e al quale era stata negata la riassunzione nel posto di lavoro in quanto non aveva provato il requisito occupazionale da considerarsi fatto costitutivo della domanda, gravando invece tale dimostrazione - secondo la Corte stessa - esclusivamente sul datore di lavoro.

Sul tema del riparto dell’onere probatorio, per quanto riguarda i presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia stata accertata l’invalidità, la Corte ha infatti precisato che: “fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300/70, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro”.