RAPPORTO
DI LAVORO - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - CASSAZIONE SENTENZA N.
11720/2009
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11720/09 del 20
maggio 2009, pubblicata sul sito del Collegio in calce alla presente nota, ha confermato
la validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultando
provata da un lato la riduzione dei posti di lavoro dovuta alla notevole
riduzione del volume di vendita dei prodotti dell’impresa e dall’altra la
impossibilità di ricollocare in modo adeguato la lavoratrice, essendo
irrilevante la assunzione di altri
dipendenti dopo otto mesi.
In particolare, la Corte ha precisato che la giurisprudenza è
orientata a valorizzare, nel caso di specie, la situazione esistente al momento
del recesso e quella immediatamente posteriore; nel senso che la mancata
assunzione di nuovi dipendenti nell’ambito della medesima qualifica per un
congruo periodo di tempo dopo il licenziamento costituisce un dato da valutare
ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio circa la impossibilità di
utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni equivalenti.
La
Cassazione fa notare, altresì, che l’apprezzamento circa la suddetta congruità
del periodo di tempo, è di regola rimesso alla valutazione del giudice del
merito e lo stesso è sottratto al sindacato di legittimità se, come nel caso in
esame, è adeguatamente motivato.