CONTRATTI A TERMINE - D.LGS. N. 368/2001 - PROSECUZIONE OLTRE IL TERMINE - SANZIONI - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro ha chiarito, rispondendo ad un interpello, che in caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre i termini stabiliti inizialmente, o comunque successivamente prorogati, dovrà applicarsi quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 368/2001 e non anche la maxi sanzione relativa all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.

A tal proposito si applicheranno le maggiorazioni retributive per i giorni  di prosecuzione del rapporto lavorativo oltre i termini (20% per i primi dieci giorni e 40% per ciascun giorno ulteriore). Decorsi i limiti fissati nel citato comma due, il contratto dovrà ritenersi a tempo indeterminato.