CONTRATTI
A TERMINE - D.LGS. N. 368/2001 - PROSECUZIONE OLTRE IL TERMINE - SANZIONI - CHIARIMENTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro ha chiarito, rispondendo ad un
interpello, che in caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre i
termini stabiliti inizialmente, o comunque successivamente prorogati, dovrà
applicarsi quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 368/2001 e
non anche la maxi sanzione relativa all’impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture obbligatorie.
A
tal proposito si applicheranno le maggiorazioni retributive per i giorni di prosecuzione del rapporto lavorativo oltre
i termini (20% per i primi dieci giorni e 40% per ciascun giorno ulteriore).
Decorsi i limiti fissati nel citato comma due, il contratto dovrà ritenersi a
tempo indeterminato.