ORARIO
DI LAVORO - D.LGS N. 66/03 - RIPOSI GIORNALIERI - AMMISSIBILITA’ DELLA DEROGA -
ACCORDO SINDACALE - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 36/ 2009
Il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 36/09
del 15 maggio 2009 ha chiarito che la norma del contratto aziendale che prevede
deroghe ai riposi giornalieri è legittima anche se non è definita dalla
contrattazione nazionale di categoria.
Si rammenta che l’articolo 7 del D.Lgs.n. 66/03 prevede che,
ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha
diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Detta norma prevede altresì deroghe alla suddetta
consecutività del riposo giornaliero che in origine erano riservate alle sole
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nel corso della giornata.
Con il D.L. n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, è
stato stabilito che, in mancanza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali di lavoro, sono ammesse deroghe in materia di riposi
giornalieri, pause, modalità e durata del lavoro notturno anche mediante
contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati tra le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale disposizione trova applicazione nell’ambito del solo
settore privato. Pertanto, chiarisce il Dicastero, anche in assenza di una
previsione contenuta nel c.c.n.l., la contrattazione di secondo livello può
introdurre una previsione autonoma avente carattere derogatorio.
Il Ministero ha inteso sottolineare che anche prima delle modifiche
introdotte dal citato decreto n. 112 la delega in parola da parte del contratto
collettivo nazionale non era così rigida.
La disciplina previgente stabiliva che le disposizioni in
materia possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi
conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro firmatarie di c.c.n.l., ‘’o, conformemente alle regole
fissate nella medesima intesa” mediante
contratti collettivi o accordi inclusi al secondo livello contrattuale.
Secondo il Ministero del lavoro, la delega contenuta nel
c.c.n.l. non doveva essere necessariamente connessa alle materie di che
trattasi, bensì poteva risultare dal complesso delle disposizioni contrattuali,
con particolare riferimento a quelle relative a specifici compiti assegnati
alla contrattazione aziendale da parte del contratto di categoria, e quindi
all’interno della sezione del contratto relativa al rapporto tra i diversi
livelli contrattuali.
Inoltre, in base all’interpello in parola, seppure il
contratto nazionale detta una specifica disciplina in materia rinviando a
confronti aziendali l’individuazione delle concrete esigenze, il datore di
lavoro e il lavoratore possono in modo legittimo derogare alla disciplina
legale anche al di fuori del detto confronto aziendale.
Tuttavia,
la deroga ai riposi è consentita solo qualora siano presenti delle clausole che
accordino periodi equivalenti di riposo compensativo. Al riguardo, viene
ricordato che la Corte di giustizia UE nella sentenza del 9 settembre 2003,
causa C-151/02, ha stabilito che ‘’devono essere immediatamente successivi
all’orario di lavoro che sono intesi a compensare”.