RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO ACCESSORIO - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 37/2009

 

Con risposta ad interpello n. 37/09 del 15 maggio 2009, il Ministero del lavoro chiarisce la portata dell’art. 70 del D.lgs. n. 276/03,  nella parte in cui individua gli ambiti operativi in cui risulta legittimo l’utilizzo del lavoro accessorio.

In particolare, il dubbio sollevato dall’istante riguardava la corretta interpretazione del termine “occasionale”.

Il Dicastero, nel rispondere all’interpello in commento, si limita a confermare quanto previsto al riguardo dal legislatore nel citato art. 70, norma che è stata oggetto di recenti interventi normativi (legge n. 133/08 e legge n. 33/09).

Pertanto, secondo il Ministero risulta valido lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore se:

a) i lavoratori sono giovani, pensionati, ovvero ‘’percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito”;

b) le prestazioni possono considerarsi occasionali ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 70 e cioè attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.