DURC -
BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI DEL
MINISTERO DEL LAVORO - NOTA DEL 7 MAGGIO 2009
Facendo seguito alle precedenti informative in materia
(cfr.da ultimo suppl. n.1 al Not. 3/2009), si segnala che con nota del 7 maggio
2009, il Ministero del Lavoro ha diramato ulteriori chiarimenti in merito
all’invio dell’autocertificazione al fine dell’ottenimento dei benefici
normativi e contributivi.
Preliminarmente, il Dicastero
ha chiarito che l’autocertificazione potrà essere inviata sia mediante
raccomandata postale, che mediante raccomandata a mano o fax o per via
telematica (circolare Ministero Lavoro n. 10/2009).
In ogni caso l’autocertificazione dovrà essere accompagnata
dalla copia del documento di identità, così come prevede l’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000.
Laddove non si sia proceduto
in tal senso, sarà necessario provvedere a tale invio nonostante sia scaduto il
termine fissato al 30 aprile scorso, trattandosi di termine ordinatorio.
Il Ministero ha, inoltre, ribadito l’obbligatorietà di tale
invio al fine di permettere all’Inps di poter effettuare i controlli del caso
per verificare la regolare fruizione dei benefici.
Ulteriori
chiarimenti riguardano, infine, il termine di decorrenza dell’obbligo di
presentazione del Durc al fine della fruizione dei benefici normativi e
contributivi, individuato al 30 dicembre 2007, data di entrata in vigore del
D.M. 24 ottobre 2007 che ha subordinato il rilascio del Durc, da utilizzare ai
fini che qui interessano, ai requisiti di cui all’art. 9.