DURC - BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA DEL 7 MAGGIO 2009

 

Facendo seguito alle precedenti informative in materia (cfr.da ultimo suppl. n.1 al Not. 3/2009), si segnala che con nota del 7 maggio 2009, il Ministero del Lavoro ha diramato ulteriori chiarimenti in merito all’invio dell’autocertificazione al fine dell’ottenimento dei benefici normativi e contributivi.

Preliminarmente, il Dicastero  ha chiarito che l’autocertificazione potrà essere inviata sia mediante raccomandata postale, che mediante raccomandata a mano o fax o per via telematica (circolare Ministero Lavoro n. 10/2009).

In ogni caso l’autocertificazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di identità, così come prevede l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Laddove non si sia proceduto in tal senso, sarà necessario provvedere a tale invio nonostante sia scaduto il termine fissato al 30 aprile scorso, trattandosi di termine ordinatorio.

Il Ministero ha, inoltre, ribadito l’obbligatorietà di tale invio al fine di permettere all’Inps di poter effettuare i controlli del caso per verificare la regolare fruizione dei benefici.

Ulteriori chiarimenti riguardano, infine, il termine di decorrenza dell’obbligo di presentazione del Durc al fine della fruizione dei benefici normativi e contributivi, individuato al 30 dicembre 2007, data di entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007 che ha subordinato il rilascio del Durc, da utilizzare ai fini che qui interessano, ai requisiti di cui all’art. 9.