DURC -
APPALTI PUBBLICI - RESPONSABILITA’ SOLIDALE - LIMITI - MINISTERO DEL LAVORO
INTERPELLO N. 35/2009
Il Ministero del Lavoro, con risposta ad un interpello
formulato che si riporta in calce alla presente, con nota n. 35 del 15 maggio
2009 si è espresso circa la responsabilità solidale che coinvolge un ente
pubblico specificando quanto segue.
Il committente pubblico non ricade nell’ambito di
responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, rimanendo
esclusivamente sottoposto al regime di cui all’art. 1676 c.c. per ciò che concerne
il trattamento economico dovuto dall’appaltatore nei confronti dei propri
dipendenti, nell’ambito prescrizionale previsto dalla legge e con esclusione,
pertanto, degli adempimenti previdenziali.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’attività Ispettiva
Roma, 15 maggio 2009
Interpello n. 35/2009 Prot. 25/I/0007173
Oggetto: art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 - responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per
gli adempimenti previdenziali-assistenziali.
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha avanzato
istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione su una
problematica legata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) e all’attuale regime di solidarietà contributiva tra appaltante ed
appaltatore e, più in particolare, alla correttezza del comportamento dell’Ente
che intende procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore
solo in misura parziale.
Tale pagamento avrebbe scopo cautelativo, a causa della
riscontrata irregolarità contributiva dell’appaltatore medesimo, desunta dal
rifiuto di produrre il DURC e da dichiarazione di versare in precarie
condizioni economiche.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
È noto che l’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003,
all’evidente fine di tutelare il lavoratore impiegato in regime di appalto di
opere o servizi, ha stabilito un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore,
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la
corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi
previdenziali dovuti.
Nel caso prospettato deve tuttavia rilevarsi che, essendo
l’INAF un Ente pubblico, è necessario stabilire se trova, o meno, applicazione
la solidarietà prevista dal citato art. 29. Invero, l’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “il presente Decreto non trova applicazione
per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”.
Tale norma generale è derogata da ulteriori disposizioni
speciali del Decreto (ad es. art. 86, comma 9, per la somministrazione a tempo
determinato: cfr. TAR Piemonte, 2711/2006), ma non dall’art. 29, comma 2.
Ne consegue che l’unica forma di solidarietà che sussiste tra
un committente pubblico ed un appaltatore privato è quella contemplata
dall’art. 1676 c.c. la quale, tuttavia, soffre di due limitazioni rispetto alla
disciplina dell’art. 29 citato.
La prima riguarda l’oggetto, circoscritto al solo trattamento
economico dovuto dall’appaltatore ai propri dipendenti, con esclusione quindi
degli adempimenti previdenziali.
Il secondo limite è costituito dalla quantificazione del
debito solidale, che si riferisce esclusivamente a quanto dovuto dal
committente all’appaltatore al momento della presentazione, da parte dei
lavoratori interessati, della domanda giudiziale; con la conseguenza che il committente
pubblico non è solidalmente tenuto nei confronti dei lavoratori se, nelle more,
estingue il proprio debito nei confronti dell’esecutore dei lavori.
In
virtù di tutto quanto sopra, può ritenersi che codesto Ente non sia obbligato
solidalmente ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nei
confronti degli istituti previdenziali, per il debito dell’appaltatore nei
confronti di questi ultimi, ma solo per i trattamenti economici dovuti ai
dipendenti dell’appaltatore nei limiti di cui all’art. 1676 c.c. ed entro il
termine prescrizionale previsto dalla legge.