DURC -
IMPRESE EDILI SENZA OPERAI - CNCE -COMUNICAZIONE N. 396/2009 - NOTA INAIL DEL 4
GIUGNO 2009
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)
con nota circolare n. 396 del 27 maggio 2009, informa che dal 1° giugno 2009 è
possibile, per il richiedente il Durc, dichiarare l’applicazione del “CCNL
edili con soli impiegati tecnici”.
La Cnce precisa a tal proposito che sarà essa stessa a
gestire la procedura, specificandone i dettagli, e che l’innovazione deve
essere limitata alle sole imprese che, oltre a non avere in forza dipendenti
operai al momento della richiesta del Durc, non siano mai state iscritte alle
Casse Edili.
Si ricorda che la nuova procedura applica le ultime
indicazioni del Ministero del lavoro che hanno recepito le osservazioni
formulate dall’Ance all’interpello n. 56 del 12 giugno 2009.
Si informa inoltre che, a tal proposito, l’Inail con nota del
4 giugno 2009 ha ribadito che al fine di prevenire e contrastare fenomeni
elusivi nei confronti delle Casse Edili il Ministero del Lavoro, in accordo con
gli Enti preposti al rilascio del DURC, si è espresso favorevolmente in ordine
alla possibilità che, nel caso di imprese edili che non occupano operai, il certificato
sia emesso dalle stesse Casse Edili, sulla scorta dell’indicazione del CCNL
Edile quale contratto applicato dall’impresa.
Il Ministero ha disposto, pertanto, che in tali casi il
certificato attesti la sola regolarità/irregolarità contributiva nei confronti
di INPS e INAIL, fermo restando che, se al momento del rilascio l’impresa
risulti debitrice nei confronti delle Casse Edili per rapporti di lavoro
pregressi, la stessa deve intendersi irregolare.
Sulla base di tali indicazioni ministeriali, è stata
realizzata un’apposita implementazione all’applicativo di Sportello Unico,
contenuta nella versione 3.5.1.17 di prossimo rilascio.
Sotto il profilo tecnico-operativo, l’implementazione prevede
quanto segue:
- in fase di richiesta di DURC, nella sezione relativa al
“CCNL applicato”, è stata aggiunta l’opzione “Edile con solo impiegati e
tecnici”;
- selezionata tale opzione, la procedura, nella sezione “Enti
Previdenziali”, indica automaticamente, nei campi relativi alla Cassa Edile, la
sigla “CNCE” ed il Codice Cassa “RM99”;
- una volta inoltrata la richiesta, la procedura smista la
pratica, oltre che ad INPS e INAIL,
anche alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE),
che gestisce tali tipologie di DURC;
- il DURC emesso reca, oltre alle attestazioni di INPS ed
INAIL, la dicitura “L’impresa non è tenuta ad iscriversi alla Cassa Edile in
quanto dichiara di non avere dipendenti operai”;
-
nel caso in cui CNCE verifichi che l’impresa è debitrice nei confronti di una
Cassa Edile per rapporti di lavoro pregressi, il DURC attestante l’irregolarità
contributiva sarà emesso dalla Cassa Edile competente.