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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DURATA MASSIMA - CRITERI
Di seguito si fornisce un breve riepilogo della disciplina in
tema di durata massima dell’intervento di Cassa Integrazione Guadagni per le
imprese edili e lapidee. Regole ulteriori e particolari valgono per il
trattamento di integrazione concesso nel caso di opere pubbliche di grandi
dimensioni - art. 10 legge n. 223/1991.
a) Limiti temporali
L’art.1 della legge 6.8.1975, n. 427 ha previsto i seguenti
limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali:
1) limite di tre mesi continuativi (13 settimane)
suscettibili di proroghe, in via eccezionale, nei soli casi di riduzione di
orario, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di dodici mesi
(52 settimane). Dette proroghe possono essere riconosciute, in via eccezionale,
sia qualora nei primi tre mesi vi sia stata riduzione di orario, sia nel caso in
cui si sia verificata una sospensione totale di attività;
2) qualora l’impresa abbia fruito dell’intervento per 12 mesi
continuativi, una nuova domanda, può essere proposta, per la medesima unità
produttiva, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
ripresa di attività normale da considerarsi realizzata con il reinserimento
delle maestranze nel ciclo produttivo aziendale;
3) limite di 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel
biennio.
Per la determinazione dei limiti in questione, sono da
computarsi sia le settimane di sospensione totale che quelle di riduzione di
orario a qualsiasi titolo esse siano state fruite (evento oggettivamente non
evitabili ed eventi oggettivamente evitabili).
I periodi di ferie collettive sono da intendersi, quali
parentesi neutre e, pertanto, non vanno computati ai fini dei limiti temporali
sopraccitati e non possono essere considerati come ripresa dell’attività
lavorativa.
b) Individuazione dell’unità produttiva
I limiti temporali sopra riportati si determinano con
riferimento non ai singoli beneficiari del trattamento ma in relazione alla
singola unità produttivamente autonoma dell’azienda, cantiere, laboratorio o
cava.
Per “unità produttiva” è da intendersi il complesso
organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo.
In via generale, ai fini dell’individuazione dell’unita
produttiva, per le imprese esercenti attività edile in senso stretto, deve
essere verificata l’esistenza di distinti contratti di appalto. In caso di
appalti diversi, comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni distinte,
agli stessi corrispondono altrettante “unità produttive”, anche se i lavori
vengono effettuati contemporaneamente o in successione su singoli lotti
incidenti su una unica area sotto la direzione di un unico responsabile.
Una volta individuata l’”unita produttiva”, ai fini del
computo dei limiti massimi integrabili devono essere presi in considerazione
tutti i periodi di integrazione fruiti, qualunque sia la causale che ne ha
motivato la richiesta per detta unità.
Nelle
fattispecie riguardanti le imprese che occupano maestranze in più lavori e per
brevi periodi (es. impermeabilizzazioni verniciature, ricerche geognostiche,
etc.) sono da imputarsi (secondo i criteri allo stato vigenti) a ciascun
cantiere, le settimane di intervento autorizzate per eventi accidentali, aventi
una portata o efficacia locale (vedi maltempo) mentre sono ascrivibili alla
Sede centrale dell’impresa (in sostanza alla struttura aziendale nel suo
complesso) i periodi derivanti da altre cause (“fine lavoro”, “mancanza di
commesse” etc.). Si ritiene, infatti, che al termine dei singoli lavori svolti
nelle varie località le maestranze ivi impiegate devono considerarsi assorbite
nel complesso aziendale.