INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DURATA MASSIMA - CRITERI

 

Di seguito si fornisce un breve riepilogo della disciplina in tema di durata massima dell’intervento di Cassa Integrazione Guadagni per le imprese edili e lapidee. Regole ulteriori e particolari valgono per il trattamento di integrazione concesso nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni - art. 10 legge n. 223/1991.

 

a) Limiti temporali

L’art.1 della legge 6.8.1975, n. 427 ha previsto i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali:

1) limite di tre mesi continuativi (13 settimane) suscettibili di proroghe, in via eccezionale, nei soli casi di riduzione di orario, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di dodici mesi (52 settimane). Dette proroghe possono essere riconosciute, in via eccezionale, sia qualora nei primi tre mesi vi sia stata riduzione di orario, sia nel caso in cui si sia verificata una sospensione totale di attività;

2) qualora l’impresa abbia fruito dell’intervento per 12 mesi continuativi, una nuova domanda, può essere proposta, per la medesima unità produttiva, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa di attività normale da considerarsi realizzata con il reinserimento delle maestranze nel ciclo produttivo aziendale;

3) limite di 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel biennio.

Per la determinazione dei limiti in questione, sono da computarsi sia le settimane di sospensione totale che quelle di riduzione di orario a qualsiasi titolo esse siano state fruite (evento oggettivamente non evitabili ed eventi oggettivamente evitabili).

I periodi di ferie collettive sono da intendersi, quali parentesi neutre e, pertanto, non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopraccitati e non possono essere considerati come ripresa dell’attività lavorativa.

 

b) Individuazione dell’unità produttiva

I limiti temporali sopra riportati si determinano con riferimento non ai singoli beneficiari del trattamento ma in relazione alla singola unità produttivamente autonoma dell’azienda, cantiere, laboratorio o cava.

Per “unità produttiva” è da intendersi il complesso organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo.

In via generale, ai fini dell’individuazione dell’unita produttiva, per le imprese esercenti attività edile in senso stretto, deve essere verificata l’esistenza di distinti contratti di appalto. In caso di appalti diversi, comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni distinte, agli stessi corrispondono altrettante “unità produttive”, anche se i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su singoli lotti incidenti su una unica area sotto la direzione di un unico responsabile.

Una volta individuata l’”unita produttiva”, ai fini del computo dei limiti massimi integrabili devono essere presi in considerazione tutti i periodi di integrazione fruiti, qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta per detta unità.

Nelle fattispecie riguardanti le imprese che occupano maestranze in più lavori e per brevi periodi (es. impermeabilizzazioni verniciature, ricerche geognostiche, etc.) sono da imputarsi (secondo i criteri allo stato vigenti) a ciascun cantiere, le settimane di intervento autorizzate per eventi accidentali, aventi una portata o efficacia locale (vedi maltempo) mentre sono ascrivibili alla Sede centrale dell’impresa (in sostanza alla struttura aziendale nel suo complesso) i periodi derivanti da altre cause (“fine lavoro”, “mancanza di commesse” etc.). Si ritiene, infatti, che al termine dei singoli lavori svolti nelle varie località le maestranze ivi impiegate devono considerarsi assorbite nel complesso aziendale.