DICHIARAZIONI
- NUOVE SCADENZE E RIDUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER I VERSAMENTI DIFFERITI
(D.Lgs.
24/3/99, n. 81 e D.P.C.M. 1/4/99)
Sono
state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove scadenze per la
presentazione delle dichiarazioni relative al 1998 e la riduzione dallo 0,50
allo 0,40 per cento della misura degli interessi dovuti dai contribuenti, in
caso di differimento del pagamento delle imposte, oltre i primi 20 giorni dalla
scadenza del termine.
Termini
prorogati
In
base al nuovo calendario devono essere effettuate:
a)
dal 1° maggio al 31 luglio 1999 la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi e IRAP, anche unificate, da parte delle persone fisiche e delle società
di persone e soggetti equiparati, ed entro il 20 luglio i relativi versamenti.
Per i pagamenti eseguiti dal 22 giugno al 20 luglio si applica la maggiorazione
"ridotta" dello 0,40 per cento;
b)
entro il 20 luglio, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, delle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IRAP, comprese quelle
unificate, i cui termini scadono entro il 19 luglio, con i relativi versamenti.
Anche in questo caso, ai versamenti effettuati dal 22 giugno al 20 luglio si
applica la maggiorazione dello 0,40 per cento;
c)
entro il mese di settembre 1999:
-
la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP,
i cui termini scadono entro tale mese, delle dichiarazioni annuali IVA e delle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta;
-
la consegna ad un Ufficio postale dei supporti magnetici contenenti le
dichiarazioni Mod. 770, da parte dei sostituti d'imposta che nel 1998 hanno
corrisposto compensi o emolumenti a un numero di lavoratori dipendenti non
inferiore a 50 unità;
d)
entro il mese di aprile, la presentazione del Mod. 730 ai sostituti d'imposta
ed entro il mese di maggio la presentazione dello stesso modello ai CAF.