APPALTI PUBBLICI - CONSORZI STABILI - DAL 1° LUGLIO 2009 NEGLI APPALTI SOTTO 1.000.000 DI EURO, DIVIETO DI PARTECIPAZIONE CONGIUNTA LIMITATO AI SOLI CONSORZIATI INDICATI QUALI ESECUTORI

 

E’ stato convertito nella Legge n. 69 del 18/06/2009, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n.95, il disegno di legge n. 1082/B recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile”, che contiene un’importante disposizione per il settore dei lavori pubblici, afferente alla disciplina dei consorzi stabili.

All’articolo 17 è prevista per gli appalti entro 1 milione di euro, con applicazione dell`esclusione automatica delle offerte anomale, l’abrogazione del il divieto di partecipazione congiunta del consorzio stabile e di tutti i consorziati.

E’ previsto pertanto che, a far data dal 1° luglio 2009, è abrogato il divieto di partecipazione congiunta alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, previsto per gli appalti entro il milione di euro ai quali si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale, dall’articolo 36, comma 5, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, noto con il D. Lgs. n. 163/2006.

Il provvedimento era atteso al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto ed incentivare l’accesso alle pubbliche gare da parte delle imprese medio-piccole.

Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa al divieto di partecipazione congiunta alle gare dei consorzi stabili e delle imprese consorziate, contenuta al citato articolo 36, è stata modificata dal terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 152/2008). In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal correttivo, la disciplina attuale prevede che, in linea generale, il divieto di partecipazione congiunta operi esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Viceversa, nel caso di appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, per i quali l’amministrazione abbia optato per l’esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto si estende a tutte le imprese consorziate, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state o meno indicate in sede di offerta quali esecutrici dei lavori.

Quest’ultima previsione è oggetto dell’abrogazione disposta dalla Legge in commento.

Ne consegue che, a partire dal 1° luglio prossimo, la disciplina sul divieto di partecipazione congiunta alle gare del consorzio e dei consorziati è identica a prescindere dalla soglia di importo dell’appalto. Infatti il divieto riguarderà unicamente i consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori.

Analoga abrogazione è stata disposta anche per i consorzi fra società cooperative e fra imprese artigiane, rispetto ai quali l’articolo 37, comma 7 del Codice degli Appalti contiene una disciplina sul divieto di partecipazione congiunta alle gare identica a quella prevista dall’articolo 36 per i consorzi stabili.

 

Si pubblica di seguito il testo dell’articolo di legge in parola.

 

Legge 18/6/2009 n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile

(GU n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n.95)

 

Articolo 17

Capo II - Semplificazioni

Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.