APPALTI PUBBLICI - CONSORZI STABILI - DAL 1° LUGLIO 2009
NEGLI APPALTI SOTTO 1.000.000 DI EURO, DIVIETO DI PARTECIPAZIONE CONGIUNTA LIMITATO AI SOLI CONSORZIATI
INDICATI QUALI ESECUTORI
E’ stato
convertito nella Legge n. 69 del 18/06/2009, pubblicata sulla G.U. n. 140 del
19-6-2009 - Suppl. Ordinario n.95, il disegno di legge n. 1082/B recante
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di
processo civile”, che contiene un’importante disposizione per il settore dei
lavori pubblici, afferente alla disciplina dei consorzi stabili.
All’articolo 17
è prevista per gli appalti entro 1 milione di euro, con applicazione
dell`esclusione automatica delle offerte anomale, l’abrogazione del il divieto
di partecipazione congiunta del consorzio stabile e di tutti i consorziati.
E’ previsto
pertanto che, a far data dal 1° luglio 2009, è abrogato il divieto di
partecipazione congiunta alla medesima gara del consorzio stabile e dei
consorziati, previsto per gli appalti entro il milione di euro ai quali si
applica l’esclusione automatica delle offerte anomale, dall’articolo 36, comma
5, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, noto con il D. Lgs. n.
163/2006.
Il provvedimento
era atteso al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi
economica in atto ed incentivare l’accesso alle pubbliche gare da parte delle
imprese medio-piccole.
Si ricorda,
infatti, che la disciplina relativa al divieto di partecipazione congiunta alle
gare dei consorzi stabili e delle imprese consorziate, contenuta al citato
articolo 36, è stata modificata dal terzo decreto correttivo al codice dei
contratti pubblici (d.lgs. n. 152/2008). In particolare, per effetto delle
modifiche introdotte dal correttivo, la disciplina attuale prevede che, in
linea generale, il divieto di partecipazione congiunta operi esclusivamente nei
confronti delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Viceversa, nel
caso di appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, per i quali l’amministrazione
abbia optato per l’esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto si
estende a tutte le imprese consorziate, a prescindere dalla circostanza che le
stesse siano state o meno indicate in sede di offerta quali esecutrici dei
lavori.
Quest’ultima
previsione è oggetto dell’abrogazione disposta dalla Legge in commento.
Ne consegue che,
a partire dal 1° luglio prossimo, la disciplina sul divieto di partecipazione
congiunta alle gare del consorzio e dei consorziati è identica a prescindere
dalla soglia di importo dell’appalto. Infatti il divieto riguarderà unicamente
i consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori.
Analoga
abrogazione è stata disposta anche per i consorzi fra società cooperative e fra
imprese artigiane, rispetto ai quali l’articolo 37, comma 7 del Codice degli
Appalti contiene una disciplina sul divieto di partecipazione congiunta alle
gare identica a quella prevista dall’articolo 36 per i consorzi stabili.
Si pubblica di
seguito il testo dell’articolo di legge in parola.
Legge 18/6/2009 n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonchè in materia di processo civile
(GU n.
140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n.95)
Articolo 17
Capo II - Semplificazioni
Misure di semplificazione delle
procedure relative ai piccoli appalti pubblici
1. Al fine
di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per
incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie
imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui
all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo
periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.