AGEVOLAZIONI
FISCALI PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE SUGLI AFFITTI
(D.M.
5/3/99)
E'
stata recepita in un decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
la convenzione nazionale tra le associazioni degli inquilini e della proprietà
edilizia, sottoscritta l'8 febbraio 1999 in attuazione della nuova legge sugli
affitti (n. 431/1998).
Agevolazioni
fiscali
Il
provvedimento, al quale sono allegati i modelli di contratto predisposti (a
canone "controllato", per gli usi transitori e per gli studenti
universitari), stabilisce, altresì, le agevolazioni fiscali previste dalla
nuova disciplina, per:
a)
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nelle undici aree
metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino,
Bari, Palermo e Catania), nei comuni capoluogo di provincia e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa (art. 1, D.L. n. 551/1988), stipulati o
rinnovati, a seguito di accordo definito in sede locale, secondo le
disposizioni sui contratti a canone "controllato" (art. 2, comma 3,
legge n. 431/1998);
b)
i contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori
per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio (art. 1, comma 3,
della legge);
c)
i contratti di locazione per gli studenti universitari fuori sede (art. 5,
comma 2, della legge).
Imposte
sui redditi
Per
tali contratti, ai fini delle imposte sui redditi, è disposta la riduzione del
30 per cento del reddito imponibile dei fabbricati locati (determinato a norma
dell'art. 34, D.P.R. n. 917/1986), a condizione che, nella dichiarazione dei
redditi relativa all'anno in cui si intende usufruirne, siano indicati:
-
gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
-
l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini ICI;
-
il comune di ubicazione dello stesso.
Imposta
di registro
Ai
fini dell'imposta di registro è, invece, stabilito che, in sede di prima
applicazione del decreto, e fino all'eventuale aggiornamento periodico delle
ipotesi agevolabili (art. 8, comma 4, legge n. 431/1998), la base imponibile è
assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.