AUTOTRASPORTO
- CRONOTACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI – REG. (CE) N. 68/2009 – PRIMI
CHIARIMENTI
Facciamo seguito a quanto comunicato in precedenza
per segnalare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha
predisposto una comunicazione volta a chiarire il campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 68/2009 relativo all’installazione ai veicoli di classe M1
e N1, messi in circolazione tra il 1 maggio 2006 e il 31 dicembre 2013, di un
adattatore che registri contestualmente la velocità del veicolo e/o in base
alla distanza percorsa.
Dalla comunicazione che, tentando di
fornire chiarimenti nel merito della questione non esplicita specificatamente i
veicoli sui quali montare l’apparecchio suddetto, si evince, comunque, che
l’adattatore dovrebbe essere installato sui veicoli che rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento (CE) 561/2006, ove non è possibile collocare altri
tipi di sensori che siano in grado di soddisfare le disposizioni dell’allegato
1B e delle sue appendici da 1 a 11 al Regolamento (CE) 3821/85.
Pertanto, soltanto alcuni veicoli
rientranti nelle classi di cui sopra, soggetti all’installazione del tachigrafo
digitale, sono obbligati al montaggio dell’adattatore.
Tenuto conto della difficoltà che
possono incontrare le imprese associate in relazione alla confusa definizione
dell’ambito applicativo del Regolamento in questione, ci si riserva di fornire
ulteriori chiarimenti in merito.