LOCAZIONI NON ABITATIVE DI
DURATA SUPERIORE A 6 ANNI - LIBERO L’AGGIORNAMENTO DEL CANONE
L’articolo
41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di
conversione n. 14 del 27/2/2009 del DL 207/2008 (cd.
Milleproroghe) ha, in parte, modificato la disciplina prevista dall’art.32
della Legge 392/1978 per quanto riguarda l’aggiornamento del canone di
locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo.
Tale
modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull’articolo 32 della
Legge 392/1978 (la prima risale al DL 12/1985) si
presta per alcuni punti a dubbi interpretativi sui quali occorrerà fare
chiarezza.
Ciò
premesso, si riassumono brevemente le novità della nuova disciplina:
- Per i
nuovi contratti di locazione ad uso non abitativo in cui venga pattuita una
durata superiore al minimo di legge (ossia 6 anni per immobili industriali,
commerciali e artigianali o di interesse turistico o adibiti all’esercizio
abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo e 9 anni per
immobile adibito ad attività alberghiere) la variazione in aumento del canone è
ora liberamente determinabile dalle parti nel senso che essa potrà essere anche
superiore al previgente limite del 75% della variazione dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (quindi anche 100%) stabilita
dall’Istat. L’entità dell’aggiornamento dovrà comunque sempre essere indicata
nel contratto.
Il
nuovo meccanismo di calcolo si potrà applicare anche ai contratti attualmente
in corso sempre laddove sia prevista una durata superiore a quella minima di
legge.
- Per i
contratti di locazione ad uso non abitativo per i quali la durata è stata
pattuita in misura corrispondente a quella minima di legge (ex art. 27 L.
392/78 e cioè 6 o 9 anni a seconda della destinazione dell’immobile) resta in
vigore il limite del 75% delle variazioni accertate dall’Istat e riferite
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni
caso l’aggiornamento dovrà essere espressamente previsto nel contratto.
Si riporta
il testo dell’articolo 32 Lege 392/1978 come risultante dalle modifiche
apportate dalla legge di conversione del DL 207/2008:
Legge 27 luglio 1978,
n. 392
Disciplina delle
locazioni di immobili urbani
Art. 32.
Aggiornamento del canone
Le
parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente
su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della
lira.
Le
variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non
superiore a quella di cui all’art. 27, non possono essere superiori al 75 per
cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione
stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di
aggiornamento di cui al 2° comma del presente articolo.