RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA - D. LGS.
192/2005 - PUBBLICATO IL REGOLAMENTO - D.P.R. 59/2009
E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/6/2009, il Decreto del
Presidente della Repubblica n° 59 del 2 aprile 2009, di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs 192/05 sul rendimento
energetico in edilizia.
Il
decreto è entrato in vigore lo scorso 25/6/2009 e definisce i criteri generali,
le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione
invernale ed estiva, ed alla preparazione dell`acqua calda sanitaria.
I
principali contenuti riguardano:
- Le
metodologie di calcolo, che fanno riferimento alle norme UNI TS 11300;
- I
criteri di validazione dei software di calcolo;
- I
valori limite della prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento
estivo;
-
L`introduzione della trasmittanza termica periodica;
- Le
prescrizioni per gli edifici pubblici o ad uso pubblico.
Il decreto,
atteso da circa 3 anni, riprende, con alcune integrazioni e modifiche, quanto
già disciplinato nell’allegato I al D.lgs. n. 192/05, successivamente
modificato ed integrato dal D.lgs. n. 311/06 e dal D.lgs. 115/08.
Per gli
aspetti legati alla certificazione energetica, bisogna ancora attendere il decreto sulle “Linee guida
nazionali per la certificazione energetica” e quello sui requisiti
professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti o degli organismi di certificazione.
Di
seguito vengono illustrati i principali aspetti di interesse per il settore che
il decreto disciplina.
METODOLOGIE
DI CALCOLO
Per
quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici è stabilito che si debba fare riferimento alle norme della serie UNI/TS
11300, in particolare la UNI TS 11300-1 relativa alla “determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale” e la UNI TS 11300-2 per la
“determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.
Le
parti della norma ad oggi disponibili riguardano quindi la determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale e la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
Non
essendo quindi possibile determinare il fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione estiva, per tale aspetto il decreto fissa solo i valori limite
di fabbisogno termico, più avanti riportati.
Gli
strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui sopra (software
commerciali), devono garantire che i valori degli indici di prestazione
energetica calcolati abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5%
rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello
strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI[1].
VALORI
LIMITE DI PRESTAZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI
Nel
caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici
esistenti[2] si deve procedere, in sede progettuale, alla determinazione:
-
dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), verificando che risulti inferiore ai pertinenti
valori contenuti nell’allegato C al D.lgs. n. 192/05;
- della
prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio
(Epe,invol), verificando che non superi, per gli
edifici residenziali (classe E1 del DPR 412/93)[3] ;
- 40
kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
- 30
kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, F;
ovvero,
per tutti gli altri edifici
- 14
kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
- 10
kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, F
PREVISIONI
SPECIFICHE NEI CASI DI RISTRUTTURAZIONE O
MANUTENZIONE STRAORDIANRIA - articolo 3,
comma 2) lettera c), numero 1 del D.lgs.
n. 192/05
E’
fatto obbligo di verificare che i valori di trasmittanza termica delle parti
oggetto di intervento non superino i valori delle relative tabelle contenute
nell’allegato C al D.lgs. 192/05.
Il
valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili,
quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli
infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve
rispettare i limiti riportati al punto 4,
tabelle 4a e 4b, dell`allegato C al D.lgs. 192/05[4].
ULTERIORI PRESCRIZIONI
Confermate,
con modifiche, le ulteriori prescrizioni già contenute nell’allegato I al
D.lgs. n. 192/05.
In
particolare:
- il valore della trasmittanza delle strutture
edilizie di separazione tra edifici, o unità immobiliari confinanti, deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2°K nel caso di pareti divisorie verticali e
orizzontali[5] ;
- è necessario verificare l`assenza di
condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti
opache siano limitate alla quantità rievaporabile[6]
;
- per
limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e contenere la
temperatura interna degli ambienti, il progettista deve:
o Valutare e documentare l`efficacia dei
sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre
l`apporto di calore per irraggiamento solare[7];
o
Utilizzare in maniera ottimale le potenzialità della ventilazione naturale
dell’edificio, considerando le condizioni ambientali esterne e le
caratteristiche distributive ricorrendo eventualmente a sistemi di ventilazione
meccanica;
o Ad esclusione della zona F eseguire le
seguenti verifiche, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima
insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290
W/m2:
- per tutte le pareti verticali opache con
l`eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est
(almeno una delle seguenti verifiche):
-
valore della massa superficiale Ms superiore a 230
kg/m2;
-
valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE inferiore a
0,12 W/m2 °K
- per tutte le pareti opache orizzontali ed
inclinate, il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE[8],
sia inferiore a 0,20 W/m2 °K
Il
decreto, inoltre, stabilisce che gli effetti positivi che si ottengono con il
rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica
delle pareti opache, possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo
di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde[9], che
permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in
funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso deve essere
prodotta un’adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei
materiali che ne attesti l’equivalenza con le disposizioni sopra indicate.
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER EDIFICI PUBBLICI O
AD USO PUBBLICO
In
tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a
uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell’allegato A al D.lgs
192/05, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:
a) i
valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’allegato C al decreto
legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale
medio stagionale, già previsto al punto 5, dell’allegato C, del decreto
legislativo, è calcolato con la seguente formula: g = (75 + 4 log Pn)
%;
c) i
predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la
climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest`ultima fosse prevista.
IMPIANTI
Per gli
impianti vigono numerose disposizioni differenziate a seconda che si tratti di
nuovi impianti, di ristrutturazione o di sostituzione di impianti esistenti, con specifiche anche per
le pompe di calore ed i generatori alimentati a biomasse combustibili.
Una
delle novità introdotte riguarda la trasformazione di impianti termici
centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità
abitativa. Infatti, negli edifici esistenti aventi un numero di unità abitative
superiore a 4 (appartenenti alle categorie E1 e E2) ovvero nel caso in cui
l’impianto centralizzato abbia potenza nominale superiore o uguale a 100 kW), è
previsto il mantenimento dell`impianto termico centralizzato laddove esistente,
a meno di cause tecniche o di forza maggiore da dichiarare nella relazione
tecnica.
Inoltre
è previsto (nel caso di ristrutturazione dell’impianto o di nuova
installazione) che debbano essere realizzati gli interventi atti a permettere,
ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione per ogni
singola unità abitativa.
Le
relative apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura
inferiore a più o meno il 5% (si fa riferimento alle norme Uni in vigore).
GENERATORI
DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE
Ai fini
della determinazione del fabbisogno di energia primaria, rientrano, tra gli
impianti alimentati da fonte rinnovabile, i generatori alimentati a biomasse
combustibili purchè rispettino i 3 requisiti
seguenti:
-
abbiano rendimento minimo pari alla classe 3 determinata sulla base della norma
Uni En 305-5;
-
abbiano limiti di emissione conformi all`allegato IX alla parte quinta del
D.lgs 152/06 e s.m.i., ovvero i più restrittivi
limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
-
utilizzino biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi
dell`allegato X alla parte quinta del medesimo D.lgs 152/06.
Inoltre,
in sede progettuale si deve verificare che la trasmittanza termica delle
diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l`edificio
verso l`esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei valori
definiti nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell`allegato C al
D.lgs. n. 192/05.
IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Nel
caso di:
-
edifici di nuova costruzione;
-
ristrutturazione di edifici esistenti (ristrutturazioni integrali di edifici
con superficie maggiore di 1000 m2, demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con superficie maggiore di 1000 m2, e ristrutturazioni totali);
- nuova
installazione, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di
generatori di calore
fermo
restando quanto prescritto dal DPR 412/93 per gli impianti con potenza
superiore a 350 kW, è prescritto, in assenza di produzione di acqua calda
sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza
temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
- un
trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del
focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
- un
trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva compresa tra 100 e 350 kW.
Nel
caso di produzione di acqua calda sanitaria, le disposizioni precedenti valgono
in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea
maggiore di 15 gradi francesi (norma Uni 8065 “Trattamento dell’acqua negli
impianti termici ad uso civile”).
FUNZIONI
DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
Le
disposizioni del decreto si applicheranno nelle regioni e province autonome che
non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione
della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei
predetti provvedimenti regionali.
Nel
disciplinare la materia le regioni e le province autonome potranno definire
metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da
quelle definite nel decreto ma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario nonchè dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e desumibili dal D.lgs. n. 192/05.
Le
regioni potranno, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica
più rigorosi di quelli fissati dal decreto, tenendo conto delle valutazioni
tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione
dell`edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei
cittadini.
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[1] La
garanzia sullo scostamento dei valori di calcolo, è fornita attraverso una
verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico
italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
Nelle
more del rilascio della dichiarazione, la medesima è sostituita da
autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il
riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto
soggetto ad uno degli organismi citati.
[2] Si
riferisce alle ristrutturazioni “integrali” di cui all’articolo 3, comma 2,
lettere a) e b), del D.lgs. n. 192/05.
[3]
Esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
[4]
Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali
automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione
alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di
pressione tra l`ambiente interno ed esterno.
[5] Il
medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali,
orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti
non dotati di impianto di riscaldamento.
[6] La
verifica è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, ad eccezione della
categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici
esistenti, previsti dal D.lgs 192/05 all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e
c), numero 1. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa
interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla
temperatura interna di 20 °C.
[7] Il
decreto prevede anche l?obbligo dei sistemi schermanti esterni che, qualora se
ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, possono essere
omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore
o uguale a 0,5.
[8]
Trasmittanza termica periodica YIE
(W/m2K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di
sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell`arco delle 24
ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
[9] Per
coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che
utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni
ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono
realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato
colturale opportuno sul quale radificano associazioni
di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde
estensivo) o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde
intensivo).