NOVITA’ PER L’ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Anticipato
al 30 giugno 2009 l’obbligo di fare riferimento al solo acciaio, per cemento
armato, normato
al paragrafo 11.3.2 del DM 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Si
tratta dell’acciaio denominato B450C e B450A.
Questo
è quanto disposto dalla Legge 33/09 che ha convertito, con modifiche, il DL 10 febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi.
Ciò
comporta l’obbligo, per il progettista, di prendere in considerazione le
caratteristiche meccaniche ed i requisiti di tali acciai, ai fini del
dimensionamento delle armature in fase di progetto. Le caratteristiche sono
indicate nelle tabelle 11.3.Ib e 11.3.Ic (che sono pubblicate sul sito web del
Collegio www.ancebrescia.it).
I principali adempimenti, in capo al Direttore dei Lavori ed all’impresa,
fissati dal Decreto 14 gennaio 2008 sono di seguito riportati.
Tutti
gli acciai utilizzati per il cemento armato devono essere ad aderenza
migliorata ed avere la marcatura di prodotto che ne permetta l’identificazione
e la rintracciabilità così come indicate al paragrafo 11.3.1.4 del Decreto
(pubblicato sul sito web del Collegio www.ancebrescia.it).
Tutte
le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della marcatura CE
devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del
Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, così come
specificato al paragrafo 11.3.1.5 del Decreto (pubblicate sul sito web del
Collegio www.ancebrescia.it).
Gli
acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40
mm; per gli acciai B450A il diametro deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L’uso
di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri minori o
uguali a 16 mm per il B450C e 10 mm per il B450A.
La
sagomatura e/o l’assemblaggio dell’acciaio fornito sotto forma di barre,
rotoli, reti o tralicci, possono avvenire sia in cantiere, sotto la vigilanza
del Direttore dei Lavori, sia nei centri di trasformazione, solo se provvisti
dei requisiti previsti al paragrafo 11.3.1.7 (pubblicate sul sito web del
Collegio www.ancebrescia.it).
Per le
reti e tralicci elettrosaldati gli acciai devono essere saldabili, l’interasse
delle barre non deve superare i 330 mm e, nel caso di utilizzo del B450C gli
elementi base devono avere diametro 6mm≤Ф≤16mm, nel caso di
utilizzo del B450A gli elementi base devono avere diametro
5mm≤Ф≤10mm. Il rapporto tra i diametri delle barre componenti
reti e tralicci deve rispettare il rapporto: Фmin
/Фmax ≥ 0,6.
In ogni
elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le
stesse caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi
superficie liscia se realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili.
Il
produttore dovrà procedere alla qualificazione della rete o traliccio secondo
le procedure indicate dal Decreto (vedi paragrafo 11.3.2.11 in allegato 2) ed
ogni pannello o traliccio deve essere dotato di apposita marchiatura che ne
identifichi il produttore.
Il
Decreto pone, infine, particolare attenzione ai controlli di accettazione in
cantiere, che sono obbligatori, con le modalità di esecuzione specificate ai
paragrafi 11.3.2.10.4 e 11.3.2.11.3 (vedi allegato 2). Il prelievo dei campioni
deve essere effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia
che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, etc., che i
campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente
quelli da lui prelevati.
LEGGE 9 aprile 2009 , N. 33
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi. (09G0041)
(GU n.
85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49)
testo
in vigore dal: 12-4-2009
Il
decreto-legge 10 febbraio 2009, N. 5, recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
. .
. omissis . . .
All’articolo
5:
dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle
norme tecniche per le costruzioni, all’articolo 20, comma l, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Per le sole norme tecniche relative all’acciaio B450A e
B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, recante ‘Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui
al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009””.