APPALTI
PUBBLICI - L'AUMENTO DI ISCRIZIONE ALL'A.N.C. E' EFFETTIVO DOPO LA TRASCRIZIONE
DEI NUOVI IMPORTI SUL CERTIFICATO
(Cons.
di Stato, sez V, 13/6/1998 n. 830)
':iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori - che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, costituisce un
requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all'esperimento di
una gara, può farsi rientrare nell'ambito dei provvedimenti creativi di status,
ovvero delle ammissioni; pertanto, il requisito dell'iscrizione all'A.N.C. è
posseduto solo a seguito della materiale iscrizione all'Albo stesso, e non nel
momento in cui 1 organo competente si sia pronunciato sulla relativa domanda.
DIRITTO
1.
In punto di fatto, è risultato pacifico in primo grado - né è oggetto di
contestazioni in questa sede - che l'odierna appellante ha conseguito
l'iscrizione nell'Albo nazionale costruttori, per la categoria indicata (5/a1)
e per l'importo prescritto (L. 300 milioni), solo successivamente alla
presentazione dell'offerta ed alla data di celebrazione della gara.
Tuttavia,
la delibera di iscrizione nella suddetta categoria era stata adottata - con
atto del competente comitato regionale per l'Albo dei costruttori presso il
provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania - già in data 23
aprile 1997.
Il
certificato di iscrizione acquisito dalla stazione appaltante è invece del 8
settembre 1997, la celebrazione della gara si è svolta il 14 luglio 1997.
Nel
giudizio di primo grado la odierna appellante ha altresì prodotto una
attestazione del provveditorato regionale nella quale, in relazione al
certificato di iscrizione in data 8 settembre 1997 (di cui si è detto), si
afferma che "le modifiche relative alle categorie indicate hanno validità
dalla data del 23 aprile 1997, data della delibera del comitato regionale, e
scadono il 23 aprile 2004".
Con
la sentenza impugnata, il T.A.R. ha ritenuto che il procedimento di iscrizione
delle imprese nell'Albo nazionale costruttori, anche quando riguardi domande
ricadenti nell'ambito della competenza decisoria del comitato regionale ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 57 del 1962, si conclude e si perfeziona
soltanto con l'inclusione dell'impresa nel casellario dei costruttori, la cui
tenuta ed il cui aggiornamento sono rimessi dalla legge del comitato centrale
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, e non già dunque con la sola
delibera del comitato regionale competente (ciò anche in relazione alle
funzioni in tema di sospensione e cancellazione rimesse al comitato centrale,
cui dunque spetta il perfezionamento del procedimento, con la conseguente
iscrizione).
In
tal senso il Tribunale cita la decisione di questa sezione, 23.7.1994, n. 800.
In sostanza il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che
all'iscrizione nell'Albo nazionale vada riconosciuta natura costitutiva, e non
già meramente dichiarativa.
Sulla
base di tale assunto, il Tribunale ha annullato l'aggiudicazione alla ditta
odierna appellante, la quale alla data della gara non risultava ancora essere
stata iscritta all'Albo nazionale dei costruttori, sebbene tale iscrizione
fosse già stata deliberata dal competente comitato regionale, e - secondo
l'assunto dell'amministrazione - dovesse dispiegare i propri effetti già dal 23
aprile 1997.
2.
Il primo motivo d'appello va rigettato. Nel senso che "l'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori che, ai sensi dell'art. 2, comma primo,
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, costituisce un
requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all'esperimento di
una gara può farsi rientrare nell'ambito dei provvedimenti creativi di status,
ovvero delle ammissioni (atti che imprimono una qualità ad un soggetto); [e
che,] pertanto, il requisito dell'iscrizione all'A.n.c. è posseduto solo a
seguito della materiale iscrizione all'Albo stesso, e non nel momento in cui
l'organo competente si sia pronunziato sulla relativa domanda", si era già
pronunciata questa sezione con la decisione 23.7.1994, n. 800.
Tale
orientamento appare meritevole di essere confermato anche in relazione al caso
in esame.
E'
vero che, con una precedente decisione (C.d.S., VI, 16.3.1993, n. 247), questo
Consiglio aveva, al contrario, ritenuto che "l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori non crea nell'iscritto uno speciale status, ma
consiste in via esclusiva in un'abilitazione dell'impresa alla gara e,
pertanto, nella costituzione di un fatto di legittimazione per l'ammissione
agli appalti". Ma tale affermazione è stata resa in una fattispecie
diversa da quella in esame e relativa alla procedura c.d. di recupero
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori a favore di impresa avente causa
di altra impresa già iscritta.
Al
contrario, il sopra citato e più recente precedente di questa sezione è
riferito ad una fattispecie analoga a quella in esame.
L'indirizzo
espresso nel 1994 è conforme alla normativa vigente.
Se
è vero, infatti, che ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962,
numero 57 "presso ogni provveditorato regionale alle opere pubbliche è
costituito un comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di
provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'albo nell'ambito della
regione", il quale decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di
lire 3.000 milioni", è altresì vero che, ai sensi del precedente articolo
6 della stessa legge, è il comitato centrale che "ha il compito della
formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'albo".
Inoltre,
ai sensi dell'articolo 2, 'l'iscrizione nell'albo nazionale è
obbligatoria" e "l'esecutore dei lavori... deve servirsi di ditte
iscritte nell'albo".
Ai
sensi dell'articolo 12, "per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti
debbono rivolgere domanda al comitato centrale ... consegnandola alla
segreteria del comitato regionale".
Ai
sensi dell'articolo 17, poi, "l'iscrizione nell'albo si comprova mediante
certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal comitato centrale", il
quale è altresì competente a disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 20
e la cancellazione ai sensi dell'articolo 21.
V'è
poi l'articolo 24 a prevedere che "per il periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti ...
delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di
conferma o di nuova iscrizione" può prescindere da detta iscrizione; da
ciò si ricava che, dato che entro tali limiti temporali si può partecipare alle
gare anche sotto condizione risolutiva di successiva iscrizione al di fuori di
tali limiti, al contrario, tale partecipazione condizionata non può ritenersi
consentita.
L'avvenuta
ed effettiva iscrizione, che compete al comitato centrale, si atteggia dunque -
alla stregua di una valutazione complessiva della normativa - quale requisito
necessario per la partecipazione alle gare, e come tale deve preesistere allo
svolgimento di queste ultime.
Il
sistema, in sostanza, per quanto attiene alle domande di iscrizione fino
all'importo di lire 3 miliardi, demanda al comitato regionale la decisione
sulle domande di iscrizione mediante l'emissione di un parere vincolante, cui
consegue l'obbligo, per il comitato centrale, di procedere all'iscrizione
nell'albo; ma è solo con il provvedimento costitutivo di iscrizione, adottato
da quest'ultimo organo, che si perfeziona la fattispecie costitutiva cui è
subordinata la possibilità di partecipazione di ogni ditta alla singola gara di
appalto.
La
natura vincolata dell'attività, che la legge tuttora demanda al comitato
centrale, non esclude - come invece vorrebbe l'appellante - il carattere
costitutivo dell'iscrizione di cui si tratta (né comporta l'attribuzione di
tale carattere al parere vincolante espresso dal comitato regionale).
Nel
medesimo ordine di idee accolto da questa sezione, si è del resto orientata
anche la Corte dei conti (sez. contr., del. n. 102 del 22.6.1993, provv. reg.
alle oo.pp. dell'Emilia-Romagna, p.d. 13575), ritenendo appunto "che
l'iscrizione all'albo, quale requisito soggettivo necessario dell'appaltatore,
deve sussistere fin dal momento della stipulazione del contratto d'appalto ...
poiché ... è un presupposto dell'affidamento dei lavori, né può avere effetto
sanante la sopravvenuta iscrizione all'albo".
Per
le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere respinto.
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