APPALTI PUBBLICI - INDIVIDUAZIONE DEI REATI IN DANNO DELLO STATO E DELLA COMUNITA’

(Consiglio di Stato sez.V 12/6/2009 n. 3773)

 

1.Quanto al significato da attribuire all’espressione <<reati … in danno dello stato o della Comunità>> deve ritenersi che il legislatore non abbia inteso fare riferimento a tipologie di reato qualificate dal soggetto passivo atteso che:

a. una simile restrizione non si evince dalle direttive comunitarie;

b. non esiste nell’ordinamento penale italiano una categoria di reati in danno dello Stato o della Comunità.

Si deve percị ritenere che con tale espressione la legge abbia inteso allargare l’area territoriale dei reati rilevanti ai fini dei pubblici appalti, intendendo fare riferimento sia a quelli compiuti sul territorio dello Stato italiano, sia a quelli compiuti nel territorio della Unione europea; l’espressione Stato và percị intesa come Stato comunità nel cui ordinamento la tutela del lavoro assume particolare rilevanza (artt. 1, 35 seg. Cost.).

2. La condanna, anche a mezzo di decreto penale o sentenza di applicazione della pena, per reati colposi contro la vita e l’incolumità individuale, aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituisce legittima causa facoltativa di esclusione dalle procedure di appalti pubblici, a mente del combinato disposto degli artt. 38, co. 1, lett. c), ed e), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.