APPALTI PUBBLICI - ANCHE LE ONLUS POSSONO
ESSERE AMMESSE ALLE GARE
(Consiglio
di Stato, sez.VI, 16/6/2009 n. 3897)
Va osservato, quanto alla natura dei soggetti
legittimati ad accedere ai contratti pubblici, che la previsione legislativa
nazionale (art. 3, punto 19, del codice dei contratti) riferisce i termini di
imprenditore, fornitore e prestatore di servizi ad “una persona fisica, o una
persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il
gruppo europeo di interesse economico ( GEIE ) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi”; parimenti la norma comunitaria (art. 1, par. 8, della direttiva n.
2004/18/CE) indica che “i termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di
servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un
raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente,
la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi”.
Non v’è quindi ragione di escludere che anche
soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano
soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come “imprenditori”,
“fornitori” o “prestatori di servizi” ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro
capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro
scopi e sempre che quest’ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina
statutaria del singolo soggetto giuridico.
L’elencazione dell’art. 34 codice contratti
non è tassativa e tale conclusione trova conforto in altre norme del codice
degli appalti che definiscono la figura dell’imprenditore o fornitore o
prestatore di servizi nell’ambito degli appalti pubblici (art. 3, commi 19 e
20) e nelle disposizioni comunitarie prima richiamate le quali (art. 1, comma
8, 4 e 44 della direttiva 2004/18/CE) indicano che il soggetto abilitato a
partecipare alle gare pubbliche è l’ “operatore economico” che offre sul
mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un principio di libertà di forme
(persone fisiche o persone giuridiche).
La giurisprudenza comunitaria ha affermato
che per “impresa”, pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va
inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal
suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Sentenza Corte di
giustizia 1.7.2008, causa C-49/07, e richiami ivi indicati); che costituisce
attività economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi
su un determinato mercato (Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04
relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata dal legislatore
nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi
sociali, tra i quali anche la ricerca, l’educazione, l’arte e la sanità); che
l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita
un’attività economica possa essere considerato impresa (Corte di giustizia
29.11.2007, causa C-119/06, relativa a organizzazioni sanitarie che garantiscono
il servizio di trasporto d’urgenza di malati e che possono concorrere con altri
operatori nell’aggiudicazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che i loro
collaboratori agiscono a mezzo di volontari ed esse possono presentare offerte
a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri concorrenti).
Si deve convenire quindi che la definizione
comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la
pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi
quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell’ambito
quindi di un’attività di impresa anche quando non sia l’attività principale
dell’organizzazione.