STUDI DI SETTORE -
CORRETTIVI CONGIUNTURALI SPECIALI E NOVITÀ PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2008
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.138 del 17 giugno 2009 è stato pubblicato il Decreto 19
maggio 2009 del Ministro dell’Economia e Finanze che, a seguito della crisi
economica e dei mercati verificatasi nell’ultimo anno, approva la revisione
congiunturale speciale degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2008.
I
correttivi adottati incidono direttamente sui ricavi stimati da ciascuno Studio
di Settore (riducendone l’ammontare), e costituiscono i primi interventi per
adeguare tali strumenti alle diverse realtà produttive interessate dalla crisi
economica, tra cui il settore delle costruzioni.
In
merito, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.29/E del 18 giugno 2009
fornisce, poi, chiarimenti sulle novità relative all’applicazione degli Studi
di Settore per il periodo d’imposta 2008, soffermandosi anche sulle misure
congiunturali speciali volte ad adattare gli Studi al mutato contesto
economico.
1. Le novità per i periodi d’imposta 2008 e 2009
2. Focus sulle novità per gli Studi di Settore
TG69U e TG40U
3. Aspetti operativi per l’applicazione degli
Studi di Settore per il periodo d’imposta 2008
1. Le
novità per i periodi d’imposta 2008 e 2009
Con
riferimento agli interventi “anticrisi”, finalizzati a mantenere la
rappresentatività degli Studi rispetto alla stima dei ricavi prodotti dalle
imprese nel periodo d’imposta 2008, la nota tecnica e metodologica contenuta
nell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009 prevede 2 tipologie di misure
correttive a carattere straordinario, ossia:
- correttivi relativi all’analisi di normalità
economica;
- correttivi da applicare ai risultati degli
Studi di Settore[1].
Come
noto, il D.M. 19 maggio 2009 è stato emanato in attuazione dell’art.8 del D.L.
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 che aveva stabilito
che, in considerazione degli effetti dell’attuale crisi economica, e con
riferimento a determinati settori o aree territoriali, gli Studi di Settore
attualmente in vigore potessero essere integrati attraverso l’adozione di
correttivi “anticrisi”, individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e
Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
Tali
correttivi, applicabili unicamente per il periodo d’imposta 2008, si
riferiscono ai settori economici interessati dalla crisi economico-finanziaria,
ivi compreso quello delle costruzioni, e verranno applicati in modo automatico
(ossia direttamente dal programma GE.RI.CO),
determinando una riduzione dei ricavi stimati dai singoli Studi di Settore.
In
merito, la C.M. n.29/E/2009, nel chiarire le modalità applicative delle misure
“anticrisi”, ha precisato che le medesime costituiscono un’integrazione degli
Studi già in vigore (e non una loro evoluzione), adeguando la valutazione di
congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dagli Studi di
Settore.
In
particolare, per tutte le imprese cui si applicano gli Studi di Settore, la
verifica dell’impatto della crisi economica sui ricavi 2008 verrà effettuata
attraverso la seguente procedura, qui riportata in sintesi (ed esaminata più
dettagliatamente nel Paragrafo 2, con riguardo agli Studi TG69U e TG40U, di
stretto interesse per le imprese associate):
1. ordinaria analisi di congruità e di normalità
economica dei ricavi dichiarati rispetto allo Studio di appartenenza;
2. applicazione di correttivi congiunturali
relativi all’analisi di normalità economica;
3. applicazione differenziata a seconda dello
Studio dei 4 correttivi congiunturali;
4. applicazione di eventuali correttivi ordinari
(automatici e non) già in vigore, specifici per singolo Studio di Settore.
In ogni
caso, si ribadisce che i citati correttivi congiunturali speciali costituiscono
le prime misure idonee a valutare l’impatto della crisi sull’attuale contesto
economico.
Infatti,
soltanto l’acquisizione, nel 2009, delle dichiarazioni relative all’esercizio
d’imposta 2008, consentirà un’analisi approfondita, con la conseguenza che la
rivisitazione degli Studi di Settore potrà essere completata unicamente nel
2010, data a partire dalla quale tali strumenti saranno dotati di un
significativo livello di rappresentatività delle diverse realtà produttive.
Si
evidenzia, altresì, che, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, l’art.1, comma
3, del D.M. 19 maggio 2009 ha aggiornato la “territorialità generale”[2] a
livello comunale ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore
(originariamente prevista nel D.M. 6 marzo 2008), riassegnando 16 Comuni ad
altro gruppo territoriale (cfr. allegato n.3 al D.M. 19 maggio 2009).
Per
quanto riguarda, invece, le novità che saranno applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2009, si segnala che:
- gli Studi di Settore dovranno essere
pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta in
cui è stabilita la loro entrata in vigore[3] (ai sensi dell’art.33, comma 1,
del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, nella
legge 133/2008).
In tal
ambito, chiarisce la C.M. n.29/E/2009, la pubblicazione entro tale data
rappresenta una condizione necessaria per poter utilizzare tali strumenti, ai
fini dell’accertamento, sia per il periodo d’imposta 2009, sia per quelli
successivi;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009
ed il 31 dicembre 2013, ed in attuazione del federalismo fiscale (legge
42/2009) gli Studi di Settore verranno elaborati, in modo graduale, su base
regionale o comunale (ai sensi dell’art.83, commi 19 e 20, del citato DL 112/2008).
In
attuazione di quest’ultima disposizione è stato emanato un ulteriore Decreto 19
maggio 2009 del Ministro dell’Economia e Finanze (G.U. n.139 del 18 giugno
2009), che contiene i criteri per l’elaborazione degli Studi su base regionale
o comunale.
Si
ricorda che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16
gennaio 2009, lo Studio TG69U rientra nel programma di revisione ordinaria
triennale per il 2009, attualmente in corso, e sarà il primo ad essere
revisionato su base regionale. In particolare, ai fini della predisposizione
degli Studi con tali modalità, il Provvedimento stabilisce, tra l’altro, che si
debba tener conto:
- delle differenze presenti a livello
territoriale in termini di prezzi e di tariffe per le prestazioni di servizi o
le cessioni di beni effettuate dalle imprese, nonchè dei costi di
approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo;
- del grado di differenziazione territoriale
dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attività economica.
In tal
ambito, la citata C.M. n.29/E/2009 evidenzia che i primi due criteri sopra
individuati dovrebbero consentire la determinazione dei ricavi stimati dagli
Studi di Settore con riferimento «alle specificità delle aree territoriali di
riferimento»;
- del parere delle associazioni professionali
e di categoria.
Inoltre,
viene stabilito che, per garantire la partecipazione dei Comuni nella fase di
elaborazione di tali strumenti, i rappresentanti dell’Associazione nazionale
Comuni Italiani (ANCI) entrino a far parte sia della Commissione degli Esperti,
che degli Osservatori regionali sugli Studi di Settore.
2.
Focus sulle novità per gli Studi di Settore TG69U e TG40U
Per il
periodo d’imposta 2008, con specifico riferimento ai settori[4] edile (Studio TG69U
- “Costruzioni”) ed immobiliare (Studio TG40U - “Locazione, valorizzazione,
compravendita di beni immobili propri”), l’adattamento della funzione di
ricavo, con finalità anticrisi, verrà effettuato, come chiarito anche dalla
citata C.M. n.29/E/2009, mediante i seguenti passaggi successivi:
1. ordinaria analisi di congruità e di normalità
economica dei ricavi dichiarati (rispetto al ricavo puntuale e minimo risultate
dallo Studio).
In
particolare, per tali Studi, l’analisi di normalità economica verrà effettuata
sulla base degli “indicatori di normalità economica” (cd. “I.N.E.”)
transitori (ossia applicabili agli Studi in vigore a partire dal periodo
d’imposta 2006 e che non sono stati revisionati nel 2007 e 2008), di cui
all’art.1, comma 14, della legge 296/2006[5] ed approvati con D.M. 20 marzo
2007.
Tale
ultimo Provvedimento individua, tra l’altro, gli I.N.E.
applicabili ai due Studi citati. In sostanza, per lo Studio TG69U, gli I.N.E. si riferiscono a:
- costi di disponibilità dei beni strumentali mobili
rispetto al loro valore storico;
- costi di disponibilità dei beni strumentali
mobili;
- valore aggiunto per addetto (territorialità
generale a livello provinciale, aree territoriali 1-2-3-5);
- redditività dei beni strumentali mobili
(territorialità generale a livello provinciale, aree territoriali 1-2-3-5).
Per lo
Studio TG40U, gli I.N.E. si riferiscono a:
- valore aggiunto per addetto (territorialità
generale a livello comunale, aree territoriali 1-2-3-4-5);
- redditività dei beni strumentali mobili
(territorialità generale a livello comunale, aree territoriali 1-2-3-4-5);
2. applicazione di correttivi congiunturali
relativi all’analisi di normalità economica.
In
particolare, chiarisce la C.M. n.29/E/2009[6], con riguardo agli I.N.E. “valore aggiunto per addetto” e “redditività dei
beni strumentali mobili” (di cui all’art.1, comma 14, della legge 296/2006 ed
applicabili, come sopra indicato, agli Studi TG69U e TG40U), le soglie minime
di tali indicatori vengono ridotte di una percentuale pari a quella di
riduzione dei ricavi dichiarati;
3. applicazione di correttivi congiunturali
individuali, legati alla “contrazione dei ricavi”.
In tal
caso, la riduzione dei ricavi stimati dallo Studio (in base all’analisi di
congruità e di normalità economica di cui al punto 1) viene determinata
utilizzando correttivi congiunturali di natura sia strutturale, sia
territoriale[7], che tengono conto dei tassi di variazione (fra i ricavi
dichiarati ed i ricavi teorici), dal 2007 al 2006.
Come
chiarito dalla C.M. n.29/E/2009, per le attività rientranti nel comparto dei
servizi, le variabili congiunturali di tipo territoriale sono state determinate
utilizzando i risultati della “territorialità generale” (di cui al D.M. 6 marzo
2008) a livello comunale o provinciale.
Pertanto,
con riferimento agli Studi TG69U e TG40U sono applicabili:
- i correttivi congiunturali strutturali (per
tutti i cluster di tali Studi);
- i correttivi congiunturali territoriali
(rispettivamente, territorialità generale a livello provinciale, aree
territoriali 1-2-3-5 per lo Studio TG69U, e territorialità generale a livello
comunale, aree territoriali 1-2-3-4-5, per lo Studio TG40U);
4. applicazione eventuale dei correttivi “non
automatici”[8], introdotti a partire dal periodo d’imposta 2007, che riducono
il ricavo puntuale stimato da tali Studi nell’ipotesi in cui l’impresa effettui
la costruzione del bene (con valutazione a costo delle rimanenze) ma non abbia
ancora conseguito i relativi ricavi.
Sul
tema, si evidenzia che, come previsto dall’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009,
e confermato dalla C.M. n.29/E/2009, i correttivi di cui ai punti 2 e 3 si
applicano in modo automatico, con l’unica condizione che nel periodo d’imposta
2008 si sia verificata, per l’impresa, una riduzione dei ricavi dichiarati,
rispetto a quelli relativi al periodo d’imposta 2007.
3.
Aspetti operativi per l’applicazione degli Studi di Settore per il periodo
d’imposta 2008
Sotto
il profilo della corretta compilazione dei Modelli per gli Studi di Settore
allegati ad UNICO 2009 (riferiti, pertanto, anche ai due Studi in esame), la
citata C.M. n.29/E/2009 chiarisce che:
- per i soggetti esercenti attività d’impresa,
la quota pari al 10% dell’IRAP (riferita forfetariamente all’imposta dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e dei costi per il personale -
art.6, DL 185/2008) deducibile dall’IRPEF/IRES, deve
essere indicata nel rigo F23 (“Altre componenti negative”), campo 1, del Quadro
F (“Elementi contabili”).
In tal
modo, infatti, tale importo non inciderà sulla stima dei ricavi dell’impresa,
risultante dallo Studio;
- i dati necessari per fruire dei correttivi
“anticrisi” sono richiesti nel Quadro X dei citati modelli.
Per
quanto riguarda l’operatività del software GE.RI.CO
relativamente ai citati correttivi “anticrisi”, la C.M. n.29/E/2009 chiarisce
che:
- nella sezione “Risultati Congruità e Normalita”‘ sono visualizzabili ulteriori informazioni
rispetto alla versione precedente dell’applicativo informatico.
In
particolare, qualora vengano utilizzati (come nel caso degli Studi TG69U e
TG40U) correttivi riferiti all’analisi di normalità economica, il programma
indica la dicitura integrativa “Indicatore corretto per effetto crisi 2008”;
- sotto il titolo “Applicazione dei correttivi
riferiti alla crisi economica 2008” è visualizzabile il contributo apportato
dall’applicazione degli altri correttivi “anticrisi” (per gli Studi TG69U e
TG40U si tratta di quelli congiunturali individuali), in termini di riduzione
della stima dei ricavi complessivi.
Si
evidenzia che, per lo studio TG69U, a seguito dell’applicazione dei correttivi
congiunturali, il programma GE.RI.CO. mostra
unicamente il valore di riduzione dei ricavi (rispetto ai ricavi puntuali
originari), e non i nuovi valori dei ricavi puntuali e minimi, con la
conseguenza che il nuovo intervallo di confidenza dovrà essere determinato
dallo stesso contribuente al di fuori di GE.RI.CO..
In
sostanza, tale anomalia nel funzionamento del programma comporta che un
eventuale adeguamento rispetto ai nuovi ricavi non verrà incluso
nell’applicativo informatico, lasciando all’impresa, come unica possibilità,
quella di indicare l’adeguamento nell’apposito spazio per le annotazioni del
Modello di Comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore
TG69U 2009.
Resta
fermo che, nell’eventualità di un controllo fiscale, il comportamento
dell’impresa dovrà essere confermato dall’Amministrazione finanziaria, in fase
di contraddittorio;
- nel caso in cui il contribuente ritenga che
le risultanze dello Studio di Settore non corrispondano alla reale situazione
dell’impresa, il sistema GE.RI.CO. consente di
segnalare all’Amministrazione finanziaria la non corretta applicazione dei
singoli indicatori di normalità economica, di modificare le variabili relative
a tali indicatori, nonchè di richiedere agli Uffici la non applicazione degli
stessi.
Relativamente
all’utilizzabilità degli Studi, integrati dai correttivi congiunturali,
l’art.1, comma 4, del D.M. 19 maggio 2009 prevede che, per il periodo d’imposta
2008, non verranno sottoposti ad accertamento, ai sensi dell’art.10 della legge
146/1998[10], i contribuenti che in tale periodo d’imposta dichiarino, anche a
seguito dell’adeguamento[11], ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello risultante dall’applicazione degli Studi di Settore, integrati con tali
correttivi.
In
merito all’adeguamento dei ricavi dichiarati dalle imprese alle risultanze
degli Studi in tal modo revisionati, la C.M. n.29/E/2009 precisa che il
contribuente resta tenuto al versamento della maggiorazione d’imposta[12], pari
al 3% della differenza tra i ricavi stimati dagli Studi di Settore e i ricavi
indicati nelle scritture contabili, nell’ipotesi in cui tale differenza sia
superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi annotati. Tale maggiorazione non è
dovuta unicamente con riferimento al primo periodo d’imposta in cui si rende
applicabile un nuovo Studio di Settore, anche a seguito di evoluzione.
Pertanto,
in caso di adeguamento agli Studi non evoluti per il 2008 (tra i quali
rientrano anche il TG69U ed il TG40U), integrati dai citati correttivi, tale
obbligo di versamento resta confermato (sempre se la differenza tra i ricavi
stimati e quelli iscritti in bilancio ecceda del 10% l’ammontare dei ricavi
annotati).
Infine,
sotto il profilo dell’utilizzabilità retroattiva degli Studi di Settore, la
citata C.M. n.29/E/2009:
- ribadisce che, ai fini dell’accertamento ed
in fase di contraddittorio, gli Studi di Settore evoluti possono essere
utilizzati, ove più favorevoli al contribuente e dietro sua richiesta, anche
con riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in cui sono entrati in
vigore;
- esclude che gli Studi di Settore revisionati
mediante i citati correttivi congiunturali speciali, possano essere utilizzati
retroattivamente. Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, «le risultanze
degli Studi che tengano conto dei correttivi di cui al Decreto 19 maggio 2009
trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta
2008».
------------------------
[1]
Sotto tale profilo, sono state individuate 4 categorie di interventi (1 -
correttivi relativi al costo delle materie prime; 2 - correttivi relativi al
costo del carburante; 3 - correttivi congiunturali di settore; 4 - correttivi
congiunturali individuali).
[2]
Tale meccanismo consente di classificare Comuni, Province e Regioni in cinque
aree territoriali omogenee, determinate sulla base del grado di benessere, del
livello di qualificazione professionale e della struttura economica.
[3] Si
ricorda che per l’anno 2008 il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è
stato fissato al 31 dicembre del medesimo anno.
[4] Si
ricorda che gli Studi TG69U e TG40U, in vigore dal periodo d’imposta 2006, sono
attualmente in corso di revisione ordinaria triennale.
[5]
Tali I.N.E. troveranno, infatti, applicazione fino
alla citata revisione degli Studi TG69U e TG40U. Infatti, nella struttura dei
nuovi Studi (UG69U ed UG40U), saranno già presenti anche gli I.N.E. aggiornati, che, pertanto, formeranno parte
integrante degli Studi medesimi.
[6]
Cfr. anche il paragrafo 2 dell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009.
[7]
Cfr. il paragrafo 3.4 dell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009. In particolare,
sotto il profilo procedurale, si evidenzia che, ai fini della riduzione dei
ricavi stimati, le variabili “strutturali” vengono applicate prima di quelle
“territoriali”.
[8]
Ossia applicabili in sede di contraddittorio e su richiesta del contribuente,
unicamente nell’ipotesi in cui gli Uffici fiscali ne accertino i presupposti di
applicabilità. Cfr. anche il paragrafo 4 della stessa C.M. n.29/E/2009.
[9] Legge 8 maggio 1998 n.146
(omissis)
Art.
10. Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento
1. Gli
accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’art.62-sexies del D.L.
30 agosto 1993, n.331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
1993, n.427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di
cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati
risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
degli studi stessi.
(omissis)
[10] In
ogni caso, come già rilevato dalla Commissione degli Esperti, ove il contribuente
ritenesse di aver operato correttamente, ma sia risultato non congruo rispetto
allo Studio di appartenenza, può non adeguarsi al risultato da questo proposto,
motivando tale decisione nell’apposito spazio per le annotazioni nel Modello
Studi di Settore, allegato a UNICO 2009, e riferito al periodo d’imposta 2008.
[11]
D.P.R. 31 maggio 1999, n.195
Art.2
(omissis)
2-bis
L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d’imposta
diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio,
ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che
sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul
reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra
ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati
nelle scritture contabili.
La
maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
(omissis)