ALIQUOTA IVA AL 10% PER LE MANUTENZIONI DELLE
ABITAZIONI - PUBBLICAZIONE DELLA DIRETTIVA PER L’APPLICABILITÀ IN VIA
PERMANENTE
È stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L116 del 9 maggio
2009 la Direttiva 5 maggio 2009, n. 2009/47/CE, che prevede la possibilità per
i Paesi membri dell’UE di ridurre in via permanente l’aliquota IVA per le
prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera, tra le quali, in
Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle abitazioni (art.3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. 380/2001).
La
Direttiva 2009/47/CE è entrata in vigore il primo giorno del mese successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in sostanza
il primo giugno 2009 e dovrà ora essere recepita dagli Stati membri attraverso
uno specifico provvedimento legislativo, in quanto l’applicazione delle
aliquote ridotte rimane, comunque, una facoltà.
Tale
direttiva fa seguito alla decisione del Consiglio ECOFIN dello scorso 10 marzo.
In
merito (cfr. anche la Direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006), alcuni Stati
membri avevano già adottato aliquote IVA ridotte per tali prestazioni di
servizi, la cui applicazione è stata consentita, però, in via facoltativa, solo
fino al 31 dicembre 2010.
In
attesa dell’autorizzazione comunitaria, l’Italia aveva, infatti, già prorogato,
fino al 31 dicembre 2011, l’applicazione dell’IVA in misura pari al 10% per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art.2,
comma 15, della legge 203/2008).
In
sostanza, la Direttiva 2009/47/CE ha abrogato l’allegato IV della Direttiva
2006/112/CE, inserendo una disposizione aggiuntiva nell’allegato III,
prevedendo che l’applicazione di tale regime fiscale agevolato subisce delle
limitazioni con riferimento ai materiali che costituiscono una «parte
significativa del valore del servizio reso», (in Italia i cd. “beni di valore
significativo”, tassativamente elencati nel D.M. 29 dicembre 1999).
Per
questi, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo
della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei
beni medesimi.
Di
conseguenza, come affermato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare
n.247/E del 29 dicembre 1999, nell’ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro
dell’intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in
fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del
valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni
stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta
all’aliquota del 20%.
Resta
fermo che per gli interventi più incisivi di recupero (“restauro e risanamento
conservativo”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica” -
art.3, comma 1, lett. c, d, ed f, D.P.R. 380/2001), l’aliquota IVA ridotta al
10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le
tipologie di fabbricati (residenziali e non), in base al n.127-quaterdecies
della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972.
Spetta
ora al Governo recepire la Direttiva che consente la proroga (o l’assunzione a
regime) dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per tali interventi anche
dopo il 31 dicembre 2011.
Per
completezza, si riporta di seguito un esempio di applicazione di IVA ad
aliquota ridotta in presenza di beni significativi e uno schema riepilogativo
delle aliquote IVA in vigore sino al 31 dicembre 2011 per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, alla luce del «Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia», approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.
Esempio di applicazione dell’IVA ridotta al
10% in caso di beni significativi
Intervento di installazione di un ascensore:
Valore
complessivo dell’intervento = Euro10.000
Valore
ascensore = Euro6.000
Valore
manodopera per l’installazione* = Euro4.000
Aliquote
IVA applicabili (da tenere distinte in fattura):
Valore
manodopera: Euro4.000 x 10% = Euro400
Valore
ascensore fino a concorrenza del valore della manodopera: Euro4.000 x 10% =
Euro400
Valore
ascensore residuo: Euro2.000 x 20% = Euro400
IVA
complessivamente dovuta = Euro1.200
* Il
“valore della manodopera” comprende anche il valore delle materie prime e
semilavorate, nonchè in generale degli altri beni necessari per l’esecuzione
dei lavori (C.M. n.71/E del 7 aprile 2000).
Aliquote per gli interventi di recupero