RISCATTO LEASING AD USO ABITATIVO
In
presenza di un contratto di leasing, avente ad oggetto un immobile ad uso
abitativo, il relativo riscatto configura un’operazione esente da Iva, alla
quale si applicano l’imposta di Registro del 7%, l’imposta Ipotecaria del 2% e
l’imposta Catastale dell’1%.
In tal
caso, la base imponibile, su cui calcolare le imposte indirette, è
rappresentata dal valore venale in comune commercio dell’immobile oggetto del
riscatto.
Questi
i principali chiarimenti contenuti nella Risoluzione Ministeriale n.163/E del
22 giugno 2009, con la quale l’Agenzia delle Entrate precisa la corretta
tassazione in capo all’utilizzatore del bene, qualora quest’ultimo preveda di
esercitare l’opzione di riscatto.
L’Agenzia
delle Entrate, nel sottolineare che nel caso prospettato dal contribuente la
volontà delle parti è quella di far acquistare la proprietà dell’immobile
all’utilizzatore, specifica che “l’acquisto da parte del concedente ed il
riscatto finale da parte dell’utilizzatore sono disposizioni perfettamente
autonome ai fini delle imposte sui trasferimenti”.
In
sostanza, l’imposta di Registro dovrà essere assolta sia dalla società
concedente, al momento dell’acquisto del bene immobile, sia dall’utilizzatore,
nel caso di riscatto, nonostante tale imposta sia stata inclusa nei canoni da
questi versati.
Considerando
che la fattispecie prospettata non rientra nelle ipotesi di imponibilità
previste dal numero 8-bis[1] dell’art.10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, il
trattamento tributario cui assoggettare l’operazione prevede:
- Esenzione ai fini Iva;
- Imposta di Registro pari al 7%[2];
- Imposte Ipotecaria e Catastale,
rispettivamente pari al 2% e all’1%[3].
Inoltre,
l’Agenzia delle Entrate, richiamando espressamente la Circolare Ministeriale
n.12/E del 1° marzo 2007, estende anche agli immobili ad uso abitativo il
calcolo della base imponibile basato sul criterio utilizzato in sede di
riscatto della proprietà di un immobile strumentale, utile al fine del calcolo
delle imposte d’atto.
Tale
ammontare è dato dal valore venale in comune commercio, individuato dal “prezzo
di riscatto finale del bene, aumentato dei canoni, depurati della componente
finanziaria”.
Infine,
l’Agenzia delle Entrate precisa che, diversamente da quanto disposto per gli
immobili strumentali, nel caso di leasing ad uso abitativo, non si può
beneficiare nè della riduzione del 50% delle aliquote delle imposte Ipotecaria
e Catastale[4], nè della possibilità di operare la detrazione da tali imposte
dell’importo corrispondente all’imposta di Registro pagata sui canoni di
locazione finanziaria[5].
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[1]
Art.10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633
«omissis»
8-bis)
Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui
al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel
caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata
«omissis».
[2] In
base all’art.1 della Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,
n.131 - TUR.
[3] In
base alla Tariffa allegata al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n.347.
[4]Art.35
del D.L. 4 luglio 2006, n.223
«omissis»
10-ter).
Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili
strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi
disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e
intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed
al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le
aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis
del presente articolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di
cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
«omissis»
[5]Art.35
del D.L. 4 luglio 2006, n.223
«omissis»
10-sexies).
Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all’articolo 5
della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione
finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad
oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986,
possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a
scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale.
«omissis»