“MANOVRA D’ESTATE” - DECRETO LEGGE 78/2009 -
MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.150 del 1° luglio 2009, è stato pubblicato il Decreto
Legge 1° luglio 2009, n.78 -cd. “Manovra d’estate”- che contiene, tra le altre,
una serie di misure “anticrisi”, che si aggiungono a quelle già contenute nel
D.L. 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) e nel D.L. 5/2009 (convertito
nella legge 33/2009).
Il
provvedimento, in vigore dal 1° luglio 2009 (ossia dal giorno stesso della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), inizierà nei prossimi giorni l’iter
parlamentare per la relativa conversione in legge.
In
particolare, sotto il profilo fiscale, si segnalano le seguenti disposizioni,
di maggior interesse per il settore:
1.
Detassazione utili reinvestiti nell’acquisto di macchinari e
attrezzature - cd “Tremonti ter” (art.5)
L’art.5
del D.L. 78/2009 prevede l’esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul
reddito d’impresa (IRPEF/IRES), del 50% del valore degli investimenti aventi ad
oggetto determinati macchinari ed apparecchiature strumentali all’esercizio
dell’attività, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legge e sino al 30 giugno 2010.
In
particolare, i beni agevolati sono quelli elencati nella divisione 28 della
Tabella ATECO 2007 (di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 16 novembre 2007), tra i quali sono comprese anche le macchine da
miniera, cava e cantiere (classe 28.92 della suddetta Tabella), quali, a titolo
esemplificativo, le macchine per il movimento terra, i trattori utilizzati
nell’edilizia, ect.[1].
Viceversa,
gli immobili strumentali (es. opifici, uffici, negozi, etc.) risultano esclusi
dall’ambito applicativo dell’agevolazione. A tal proposito, l’ANCE non mancherà
comunque di intraprendere le più opportune iniziative, affinchè,
nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del provvedimento, si
possa ammettere l’agevolazione anche per l’acquisto dei beni immobili, tenuto
conto che, ancorchè limitata temporalmente,
l’agevolazione potrebbe comunque contribuire all’incremento degli investimenti
nel settore dell’edilizia non residenziale.
Circa
le modalità applicative, il suddetto art.5 stabilisce, al comma 1, che la
detassazione opera, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta 2010 (in
pratica, anche per i macchinari acquistati nel 2009, il beneficio fiscale
comporterà un abbattimento del reddito imponibile prodotto nel 2010).
Infine,
ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, l’incentivo è revocato se i
beni agevolati vengono ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee
all’esercizio di impresa, prima dei due periodi d’imposta successivi
all’acquisto.
2.
Aumento dei coefficienti di ammortamento per i beni a più avanzata
tecnologia o a risparmio energetico (art.6)
L’art.6
prevede che, entro il 31 dicembre 2009, verranno revisionati i coefficienti di
ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) dei beni a più avanzata
tecnologia o che producono risparmio energetico, per tener conto della mutata
incidenza degli stessi sui processi produttivi.
Tale
misura (che comporterà una maggior deducibilità del costo dei suddetti beni, ai
fini delle imposte sul reddito) verrà compensata con la revisione dei
coefficienti di ammortamento per i beni industrialmente meno strategici.
3.
Incremento del limite massimo di compensazione dei crediti tributari e
modifiche alla compensazione del credito IVA (art.10)
L’art.10
del provvedimento introduce una serie di disposizioni dirette a contrastare gli
abusi in materia di compensazioni fiscali e, in misura corrispondente, ad
incrementare la liquidità delle imprese.
In
particolare, a quest’ultimo riguardo, l’art.10, comma 1, lett.b,
prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2010 e con apposito decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il limite massimo annuale di utilizzo
dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi
dovuti dai contribuenti (attualmente pari a 516.456,90 euro) potrà essere
elevato sino a 700.000 euro.
Tuttavia,
a fronte di ciò, la medesima disposizione normativa introduce (al comma 1, lett.a) diverse modifiche al meccanismo della compensazione
dei crediti IVA con i versamenti di altre imposte o contributi (di cui
all’art.17 del D.Lgs. 241/1997).
In
particolare, viene previsto che la compensazione del credito IVA (annuale o
trimestrale) per importi superiori a 10.000 euro annui può essere effettuata
solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, o dell’istanza da cui emerge il credito (anzichè già dal giorno successivo alla chiusura del periodo
- annuale o trimestrale - di maturazione).
Inoltre,
i contribuenti che intendono procedere alla compensazione del credito IVA per
importi superiori a 10.000 euro annui devono:
- utilizzare esclusivamente i servizi
telematici per il pagamento delle imposte, dei contributi e premi;
- richiedere l’apposizione del visto di
conformità per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito, da parte dei
soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett.a, del
D.P.R. 322/1998 (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro). In alternativa, la dichiarazione può essere
sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dai
soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
L’infedele
attestazione dell’esecuzione dei suddetti controlli comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa compresa tra 258 e 2.582 euro[2].
Infine,
viene esclusa la possibilità di procedere alla definizione in via agevolata,
con la riduzione ad un quarto (ai sensi degli artt.16, comma 3 e 17, comma 2,
del D.Lgs. 472/1997), della sanzione amministrativa prevista per l’utilizzo in
compensazione di crediti inesistenti[3].
4.
Rateizzazione dell’IVA dovuta a seguito dell’adeguamento ai risultati
degli Studi di Settore (art.15, comma 6)
Al fine
di tener conto dell’attuale situazione di difficoltà economico-finanziaria in
cui versano le imprese, l’art.15, comma 6, del D.L. 78/2009 modifica la
disposizione contenuta nell’art.2, comma 2, del D.P.R. 195/1999, in base alla
quale la maggiore IVA, dovuta a seguito dell’adeguamento ai risultati degli
Studi di Settore, deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo dell’imposta sui redditi.
Con la
modifica normativa, viene ora stabilita la possibilità, su opzione del
contribuente, di versare la maggiore IVA, dovuta per effetto dell’adeguamento
agli Studi di Settore, in rate mensili di pari importo, con maggiorazione degli
interessi decorrenti dal mese di scadenza, e comunque entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione dei redditi[4].
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[1] In
particolare, nelle Note esplicative della Tabella ATECO 2007 - redatte
dall’Istat - la classe 28.92 viene dettagliata nel modo seguente:
28.92
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e
accessori)
28.92.01
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego
specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e
accessori)
- fabbricazione di elevatori e convogliatori
ad azione continua per uso sotterraneo
- fabbricazione di macchine da perforazione,
taglio, trivellazione e scavo di gallerie (per uso sotterraneo o meno)
- fabbricazione di macchine per il trattamento
dei minerali mediante vaglio, cernita, separazione, lavaggio, frantumazione
eccetera
- fabbricazione di impastatrici di
calcestruzzo e malta
- fabbricazione di macchine per il movimento
terra: apripista (bulldozer, angle-dozer),
spianatrici, ruspe, livellatrici, pale meccaniche, pale caricatrici eccetera
- fabbricazione di battipali e di estrattori
di pali, spandimalta, spandibitume,
macchine per stendere il calcestruzzo eccetera
- fabbricazione di trattori a cingoli e
trattori utilizzati nell’edilizia o nell’industria estrattiva
- fabbricazione di lame per bulldozer e angle-dozer
[2] Di
cui all’art.39, comma 1, lett.a, primo periodo del
D.Lgs. 241/1997 (sanzione relativa ai soggetti che rilasciano il visto di
conformità, o l’asseverazione, infedele).
[3]
Sanzione che, ai sensi dell’art. 27, comma 18, del D.L. 185/2008 (convertito
con modifiche nella legge 2/2009), è compresa tra il 100% ed il 200%
dell’ammontare dei crediti stessi, ed è fissata in misura pari al 200% in caso
di utilizzo dei suddetti crediti per il pagamento delle somme dovute per un
ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun anno solare.
[4]
Così come avviene, in generale, per il versamento in acconto e a saldo delle
imposte sui redditi (ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 241/1997).