IMPOSTE DI REGISTRO
E IPOTECARIE E CATASTALI - APPLICABILITÀ DEL “PREZZO-VALORE” SOLO AL MOMENTO
DELLA STIPULA DELL’ATTO NOTARILE - CHIARIMENTI MINISTERIALI
Se al
momento della stipula del rogito notarile per l’acquisto di un’abitazione da
parte di un privato non viene espressamente richiesta l’applicazione del
cd.”prezzo-valore” (base imponibile pari al valore catastale dell’immobile), si
applica la tassazione ordinaria, basata sul prezzo di compravendita
dell’immobile.
A tal
fine, si esclude la possibilità per l’acquirente di presentare successivamente
un atto integrativo per accedere ai benefici del “prezzo-valore”.
Questo
quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione
Ministeriale n. 145/E del 9 giugno 2009.
In
merito, si ricorda che l’art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge Finanziaria 2006)[1] ha introdotto la facoltà, per le cessioni di
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, effettuate nei confronti di
persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o
professionale, di considerare come base imponibile, ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, il valore catastale dell’immobile e non il
valore commerciale dello stesso.
Come ha
chiarito l’Agenzia delle Entrate nella sopra citata R.M. 145/E/2009, fermo
restando l’obbligo delle parti di specificare nell’atto il corrispettivo
pattuito[2], “si deve escludere che la dichiarazione [...] possa essere
contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo”.
È,
pertanto, obbligatorio optare per tale facoltà esclusivamente al momento della
stipula del rogito, a differenza delle richieste per le agevolazioni “prima
casa” o per quelle per gli immobili compresi in aree soggette a piani di
recupero, in cui, invece, è riconosciuta la possibilità di integrare l’atto
originario attraverso una dichiarazione successiva, al fine dell’applicazione
del regime fiscale più favorevole.
Ciò, di
fatto, ha discriminato l’applicabilità del cd. “prezzo valore” rispetto alle
altre agevolazioni (“prima casa” e aree in piani di recupero), sanzionando, si
ritiene in maniera eccessiva, l’omissione della richiesta, anche alla luce
della Circolare Ministeriale n. 38/E del 12 agosto 2005 e della Risoluzione
Ministeriale n. 110/E del 2 ottobre 2006, secondo le quali, in presenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, le agevolazioni previste
per aree inserite in piani di recupero e quelle “prima casa” non possono essere
negate per la mancata dichiarazione al momento della stipula dell’atto.
Tale
decisione, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 145/E/2009, è
finalizzata sia alla tutela della certezza nei rapporti giuridici, che
dell’affidamento tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.
Infatti,
secondo l’Amministrazione finanziaria, non risulta ipotizzabile la
presentazione di un atto integrativo da parte del contribuente, dal momento che
l’applicazione del “prezzo-valore” inibisce i poteri di controllo dell’Ufficio.
Per
completezza, si ricorda che l’art. 309 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge Finanziaria 2007) ha esteso la platea dei soggetti che possono usufruire
della regola del prezzo-valore.
In
particolare, oltre ai soggetti privati, possono usufruire di questa
agevolazione:
- le cessioni di fabbricati abitativi
effettuate nei confronti di soggetti non esercenti attività commerciale e
diversi dalle persone fisiche (es. Fondazioni o Associazioni);
- le cessioni di fabbricati abitativi
effettuate nei confronti di soggetti privati da parte di soggetti passivi IVA
in regime di esenzione dall’imposta (come nel caso dell’impresa di costruzioni
che cede l’immobile dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori).
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[1] In
deroga all’art. 43 del D.P.R. 131/1986, che considera come base imponibile
“[...]il valore venale in comune commercio [...]”.
[2] Ai
sensi dell’art. 1, comma 497 della legge 266/2005.