IVA - CESSIONE DI
AREE O DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI - RECENTI CHIARIMENTI
MINISTERIALI
La
cessione al Comune di aree, realizzata a scomputo parziale degli oneri di
urbanizzazione dovuti, deve ritenersi rilevante agli effetti dell’IVA, se
effettuata nell’ambito di un’operazione permutativa di cui all’art. 11, DPR
633/1972, e come tale, risulta, pertanto, esclusa dall’ambito applicativo dell’
art.51 della legge 342/2000[1].
Diversamente,
la cessione al Comune di opere di urbanizzazione, realizzate a scomputo dei
predetti oneri, non è rilevante agli effetti dell’IVA ai sensi del citato
art.51 della legge 342/2000, ed è assoggettata ad Imposta di Registro in misura
fissa (168 euro) ed esente dalle Imposte Ipo-Catastali ai sensi dell’art.20
della legge 10/1977, se effettuata in attuazione di una convenzione
urbanistica.
Questi
le principali conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate che, con le
recenti Risoluzione Ministeriale n. 140/E del 4 giugno 2009 e Risoluzione
Ministeriale n. 166/E del 22 giugno 2009, fornisce chiarimenti in tema di
applicabilità del regime di esclusione da IVA per le cessioni ai Comuni di aree
o opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi di urbanizzazione od in
esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Cessione di aree a scomputo degli oneri
concessori
In particolare, la R.M. 140/E/2009 affronta il
caso di un’impresa che, in esecuzione di una convenzione di lottizzazione
stipulata con il comune, oltre alla realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria con successiva cessione delle stesse, cede al medesimo ente locale, a
parziale scomputo degli oneri urbanizzazione secondaria, un’area che verrà
utilizzata per finalità pubbliche o sociali.
In
merito al predetto caso, l’Amministrazione finanziaria ribadisce, innanzitutto,
l’ambito applicativo del citato art.51 della legge 342/2000.
In
particolare, l’esclusione da IVA riguarda le cessioni, effettuate a scomputo di
contributi di urbanizzazione od in esecuzione di convenzioni di lottizzazione,
che hanno ad oggetto:
- opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, tassativamente elencate nell’art. 4
della legge 847/1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 865/1971,
- aree
sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o
secondaria di cui al richiamato art.4 della legge 847/1964, n. 847, integrato
dall’art. 44 della legge 865/1971.
Con
riferimento alla cessione di aree, l’Agenzia chiarisce, in linea con quanto già
affermato nella R.M. 37/E/2003, che la citata disposizione agevolativa è
applicabile, esclusivamente, alle cessioni di aree sulle quali devono essere
realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Pertanto,
la cessione di un’area, che il Comune potrà destinare a finalità pubbliche o
sociali e sulla quale la società lottizzante non è tenuta a realizzare alcuna
opera di urbanizzazione, non può ricondursi fra le cessioni di cui al
richiamato art. 51.
Tale
cessione deve tra l’altro essere assoggettata ad IVA, in quanto realizzata a
scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, ed, in
particolare, deve ritenersi effettuata a titolo oneroso, nell’ambito di
un’operazione permutativa di cui all’art. 11, comma 1, D.P.R. 633/1972.
In
sostanza, la cessione dell’area deve ritenersi cessione di un bene effettuata
per estinguere un’obbligazione e deve essere assoggetta ad IVA separatamente da
quella in corrispondenza della quale è effettuata.
Per la
predetta operazione permutativa, la base imponibile dell’imposta sarà
determinata, in assenza di corrispettivo monetario, secondo il “valore normale”
attribuibile al lotto, come precisato dall’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R.
633/1972 (in sostanza deve farsi riferimento al valore venale di altre aree
similari situate nella medesima zona).
Cessione di opere di urbanizzazione in
esecuzione di convenzioni di lottizzazione
Con la
successiva R.M. 166/E/2009, l’Amministrazione esamina il caso di un’impresa
che, sempre in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata con il
comune, cede al medesimo ente locale opere di urbanizzazione a tal fine
realizzate.
Ferma
restando la non rilevanza della suddetta cessione agli effetti dell’IVA, poichè
trattasi di operazione rientrante espressamente nel disposto di cui all’art.51
della legge 342/2000, l’Amministrazione osserva che la cessione con cui la
società costruttrice trasferisce al comune le opere di urbanizzazione
realizzate, a scomputo degli oneri di urbanizzazione sostenuti, può rientrare
anche nel disposto agevolativo di cui all’art.20 della legge 10/1977.
Il
suddetto art.20 della legge 10/1977 prevede, in particolare, che ai
provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla medesima
disposizione (art. 11 della legge 10/1977, ora art.16, comma 2 del DPR n.
380/2001) si possano applicare le agevolazioni disposte dall’art.32, comma 2,
del D.P.R. 601/1973, ossia l’Imposta di Registro in misura fissa (168 euro), e
l’esenzione dalle Imposte Ipotecarie e Catastali.
Pertanto,
la cessione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di
urbanizzazione sostenuti dall’impresa realizzatrice delle stesse è:
-
esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (art.51, legge 342/2000),
-
soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa (168 euro) ed esente dalle
Imposte Ipotecarie e Catastali, a condizione che sia espressamente contemplato
in apposita convenzione stipulata dal cedente con il comune che la cessione
avvenga in attuazione della medesima convenzione (art.20, legge 10/1977).
Qualora
non ricorrano i presupposti dell’art.20 della legge 10/1977, si ritiene
comunque che la medesima cessione sia:
-
esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (art.51, legge 342/2000),
-
soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa, pari a 168 euro (art.2,
Tariffa-Parte I , DPR 131/1986 ),
-
soggetta alle Imposte Ipotecarie e Catastali, in misura fissa, pari a 168 euro
ciascuna (art.2 Tariffa, D.Lgs. 347/1990).
------------------------
[1] Legge 21novembre 2000, n. 342
Art.51
- Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni
1. Non
è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli
effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei
confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di
contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.