LAVORATORI ITALIANI ASSUNTI ALL’ESTERO -
COMUNICAZIONE AI CENTRI PER L’IMPIEGO - NON SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO -
MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 47/09
Il
Ministero del Lavoro, con nota del 5 giugno 2009, in calce alla presente, in
risposta all’interpello n. 47/09 circa l’obbligatorietà per i datori di lavoro
che assumono lavoratori italiani all’estero di effettuare la comunicazione
preventiva di assunzione ai Centri per l’Impiego, ha precisato che tale obbligo
non sussiste per i rapporti di lavoro costituiti sul territorio di Paesi
stranieri.
La
normativa attualmente in vigore tutela i lavoratori assunti presso paesi
esteri, con i quali non siano stati stipulati accordi di sicurezza sociale,
prevedendo una garanzia minima rappresentata dall’autorizzazione preventiva
rilasciata al datore di lavoro dalla direzione generale del mercato del Lavoro
dell’omonimo Ministero.
D’altro
canto, la normativa vigente in tema di obbligo di comunicazione preassuntiva ai Centri per l’impiego così come disposto dal
D.lgs. n. 181/2000 e modificato dalla Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha
previsto espressamente che a fronte di tale obbligo ‘’rimangono ferme le
disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori italiani
all’estero di cui al D.L. n. 317/1987’’, che consentono, pertanto, alla
Pubblica Amministrazione di conoscere l’instaurazione del nuovo rapporto di
lavoro attraverso la procedura di assunzione che passerà necessariamente anche
per la Direzione regionale di iscrizione del lavoratore interessato.
Tale
assetto normativo ha permesso, pertanto, al Ministero, di escludere la
sussistenza dell’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego nelle
fattispecie sopra dette che rimangono esclusivamente sottoposte alla procedura
prevista nelle disposizioni speciali.