LAVORATORI ITALIANI ASSUNTI ALL’ESTERO - COMUNICAZIONE AI CENTRI PER L’IMPIEGO - NON SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 47/09

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 5 giugno 2009, in calce alla presente, in risposta all’interpello n. 47/09 circa l’obbligatorietà per i datori di lavoro che assumono lavoratori italiani all’estero di effettuare la comunicazione preventiva di assunzione ai Centri per l’Impiego, ha precisato che tale obbligo non sussiste per i rapporti di lavoro costituiti sul territorio di Paesi stranieri.

La normativa attualmente in vigore tutela i lavoratori assunti presso paesi esteri, con i quali non siano stati stipulati accordi di sicurezza sociale, prevedendo una garanzia minima rappresentata dall’autorizzazione preventiva rilasciata al datore di lavoro dalla direzione generale del mercato del Lavoro dell’omonimo Ministero.

D’altro canto, la normativa vigente in tema di obbligo di comunicazione preassuntiva ai Centri per l’impiego così come disposto dal D.lgs. n. 181/2000 e modificato dalla Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha previsto espressamente che a fronte di tale obbligo ‘’rimangono ferme le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori italiani all’estero di cui al D.L. n. 317/1987’’, che consentono, pertanto, alla Pubblica Amministrazione di conoscere l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro attraverso la procedura di assunzione che passerà necessariamente anche per la Direzione regionale di iscrizione del lavoratore interessato.

Tale assetto normativo ha permesso, pertanto, al Ministero, di escludere la sussistenza dell’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego nelle fattispecie sopra dette che rimangono esclusivamente sottoposte alla procedura prevista nelle disposizioni speciali.

 

INTERPELLO N. 47/2009