TUTELA MATERNITA’ - RIPOSI GIORNALIERI DEL LAVORATORE PADRE - MINISTERO DEL LAVORO

 

Si segnala che con lettera circolare B/2009 del 12 maggio 2009 il Ministero del Lavoro fornisce una nuova interpretazione dell’art. 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai riposi giornalieri.

Si tratta di due periodi di riposo, della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata.

Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

Tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

Essi comportano il diritto dell’interessato ad uscire dall’azienda.

La durata è invece di mezz’ora ciascuno allorché quest’ultimo fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Si ricorda che tali riposi sono concessi al lavoratore padre:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

 

Per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lettera c), un primo orientamento dell’Inps aveva stabilito che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi “la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro Ente previdenziale” (cfr. circolare Inps n. 95-bis del 6 settembre 2006).

 

Il predetto Dicastero ritiene ora opportuno superare tale ricostruzione alla luce di un nuovo orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che considera la casalinga come lavoratrice, concludendo che debba essere riconosciuto al lavoratore padre il diritto a fruire dei riposi giornalieri, anche nell’ipotesi in cui la madre del bambino svolga lavoro casalingo. Sarebbe così salvaguardata – sottolinea la lettera in esame – la finalità dell’istituto, volta a consentire la cura del neonato, anche nei casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, sia, comunque, impegnata in attività che necessariamente possano distoglierla dalla cura del neonato.