TUTELA MATERNITA’ - RIPOSI GIORNALIERI DEL
LAVORATORE PADRE - MINISTERO DEL LAVORO
Si
segnala che con lettera circolare B/2009 del 12 maggio 2009 il Ministero del
Lavoro fornisce una nuova interpretazione dell’art. 40 del Decreto Legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore
padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai riposi
giornalieri.
Si
tratta di due periodi di riposo, della durata di un’ora ciascuno, anche
cumulabili durante la giornata.
Il
riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Tali
periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro.
Essi
comportano il diritto dell’interessato ad uscire dall’azienda.
La
durata è invece di mezz’ora ciascuno allorché quest’ultimo fruisca dell’asilo
nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Si
ricorda che tali riposi sono concessi al lavoratore padre:
a) nel
caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel
caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in
caso di morte o di grave infermità della madre.
Per
quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lettera c), un primo orientamento
dell’Inps aveva stabilito che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse
intendersi “la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice
diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale,
parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento
economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro Ente previdenziale”
(cfr. circolare Inps n. 95-bis del 6 settembre 2006).
Il
predetto Dicastero ritiene ora opportuno superare tale ricostruzione alla luce
di un nuovo orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Corte
di Cassazione, che considera la casalinga come lavoratrice, concludendo che
debba essere riconosciuto al lavoratore padre il diritto a fruire dei riposi
giornalieri, anche nell’ipotesi in cui la madre del bambino svolga lavoro
casalingo. Sarebbe così salvaguardata – sottolinea la lettera in esame – la
finalità dell’istituto, volta a consentire la cura del neonato, anche nei casi
in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente,
sia, comunque, impegnata in attività che necessariamente possano distoglierla
dalla cura del neonato.