LAVORI
PUBBLICI - NON AMMISSIBILI OFFERTE RICONDUCIBILI AL MEDESIMO CENTRO DECISIONALE
INDIVIDUATO ATTRAVERSO ELEMENTI OGGETTIVI
(T.A.R.
Liguria, sez. II, 13/11/1998, n. 799)
Le
diverse offerte presentate dai concorrenti in una procedura di evidenza
pubblica debbono fare riferimento a centri di interesse distinti; la violazione
di tale principio si verifica, oltre che nei casi di collegamento definito
dall'art. 2359 c.c., quando le offerte sono riconducibili al medesimo centro
decisionale, la cui presenza deve però essere individuata attraverso elementi
oggettivi.
Motivi
della decisione
Oggetto del ricorso è l'ammissione alla gara
per la realizzazione del padiglione AIDS dell'ospedale di Sanremo della impresa
SIPE S.p.A., risultata poi aggiudicataria, e della Impresa Costruzioni Giuseppe
Maltauro, in quanto tra le due ditte vi sarebbero, a parere della ricorrente
F.lli Negro Costruzioni Generali, rapporti di controllo o comunque di
collegamento.
Dapprima
con il primo motivo, poi con il motivo aggiunto, la F.lli Negro insiste nel
tentativo di dimostrare che le due Società controinteressate sono parte di un
unico centro di interessi imprenditoriali e che esse si trovano in una particolare
situazione di intreccio organizzativo con comunanza sia di organi di
rappresentanza, sia di organi tecnici, sia di uffici amministrativi, tanto da
rendere inevitabile la compromissione di quelle garanzie di segretezza e di
autonomia delle offerte presidio della par condicio dei concorrenti.
Preliminarmente
appare infondata l'eccezione di tardività del motivo aggiunto.
Infatti,
a prescindere comunque dalle questioni inerenti il termine decadenziale fissato
dall'art. 19 della legge 135/97 per la proposizione delle impugnative in
materia di opere pubbliche, il motivo aggiunto notificato dalla F.lli Negro ha
sostanzialmente il carattere di memoria integrativa, poiché non introduce
alcuna nuova censura, ma si limita ad apportare nuovi elementi illustrativi del
motivo sub 1) del ricorso.
Il
Tribunale ritiene che le censure siano infondate.
Si
deve precisare che il bando di gara al punto 11 e 5 richiede che non vi sia tra
i soggetti partecipanti alla gara l'esistenza di forme di collegamento ai sensi
dell'art. 2359 c.c.. Ora si deve considerare che l'orientamento
giurisprudenziale richiede, conformemente al bando, che le diverse offerte
presentate dai concorrenti in una procedura ad evidenza pubblica facciano
riferimento a centri di interesse distinti; e ciò si verifica, oltre che nei
casi di collegamento definito dall'art. 2359, quando le offerte sono
riconducibili al medesimo centro decisionale, la cui presenza deve però essere
individuata attraverso elementi oggettivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile
1994 n. 344; da ultimo TAR Basilicata, 23 marzo 1998 n. 86).
In
primo luogo rileva il Collegio che le due Società controinteressate non sono da
ritenersi legate né da rapporti di controllo, né da rapporti di collegamento
secondo lo schema codicistico. Infatti non risulta che l'una sia titolare della
maggioranza delle azioni dell'altra o comunque di un numero di azioni
sufficiente da esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e
nemmeno sussistono quei rapporti contrattuali particolari tali da far
considerare l'esistenza di un rapporto di controllo. Ma neanche vi sono
rapporti di collegamento presuntivi, così come inteso dal bando, in quanto la
SIPE è titolare di un pacchetto azionario della Costruzioni Maltauro inferiore
ad un quinto del totale - si veda sul punto il motivo aggiunto - e perciò la
clausola del bando deve considerarsi rispettata.
Si
deve quindi verificare se gli elementi della fattispecie concreta permettono di
supporre quel collegamento tale da ritenere oggettivamente presente quell'unico
centro decisionale che inficia la genuinità della autonomia delle offerte.
Ora
sia la giurisprudenza citata sia quella più recente (cfr. Cons. Stato, sez. VI,
15 luglio 1998 n. 1093) richiedono che per violare l'autonomia e la segretezza
delle offerte vi debba essere tra i concorrenti una relazione idonea a
consentire un flusso informativo in merito alla fissazione dell'offerta ovvero
agli elementi valutativi della stessa, relazione che si ritiene esistente
allorché l'intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici
sia tale da far sì che la persona materialmente firmataria di un'offerta
condivida anche autonomamente il detto potere con altro soggetto legittimato a
presentare offerta per altra società.
Dal
che si può dedurre che l'appartenenza al medesimo gruppo industriale, elemento
che caratterizza effettivamente le due controinteressate le cui partecipazioni
azionarie sono ambedue di proprietà della Maltauro Partecipazioni S.p.A., non
può assurgere certamente a componente del preteso collegamento, né essa può
essere la prova di quella relazione intersoggettiva che dimostra lo scambio di
informazione e nemmeno può essere equiparata a quel concetto di intreccio
organizzativo che può far presumere un'identità di centro decisionale.
Quanto
poi all'asserito intreccio organizzativo, si deve rilevare che difetta quella
situazione che oggettivamente permette di presumere la violazione dei principi
inerenti l'autonomia delle offerte: il passaggio di soggetti nelle cariche amministrative
delle due Società non può assurgere ad elemento dell'intreccio, poiché è
evidente che questo deve essere presente al momento della redazione delle
offerte e non deve risalire negli anni, così come l'identità dei sindaci della
SIPE e della Maltauro non può assumere rilievo, dato il ruolo dei collegio
sindacale che non assume alcune decisioni in ordine alla gestione di una
s.p.a., ma ne cura solamente il controllo successivo.
Altrettanto
deve dirsi di altri sintomi come ad esempio l'identità dell'elenco dei
subappaltatori, la prossimità tra sedi legali e supposte sedi operative ed
infine gli errori di stesura nella redazione delle offerte, tutti elementi che
provano sì una identità di politica industriale ed economie di impresa causate
dall'appartenenza allo stesso gruppo, ma che non possono oggettivamente
dimostrare una stretta comunanza di intenti a livello di organismi di vertice
amministrativi e tecnici.
Perciò,
si ripete, manca nella fattispecie quella identità anche parziale che permette
di ravvisare le identità degli organi di rappresentanza e di volontà, ovverosia
degli amministratori e dei vertici tecnici che sola può portare alla
presunzione della violazione dei principi di segretezza e di autonomia delle
offerte; per tale ragione nessun peso può essere attribuito ad elementi
indiziari i quali, a prescindere dalla loro consistenza, non possono avere
quell'evidente valore presuntivo che si conferisce all'identità totale o
parziale degli organi di vertice. Anche la questione dell'ing. Sfilano,
dirigente della Costruzioni Maltauro transitato alla SIPE il 13 maggio 1998,
non può avere alcun valore, dato che a costui non si può far risalire un potere
decisionale definitivo in ordine a scelte aziendali.
Altrettanto
infondato appare il secondo motivo circa la figura del geom. Marongiu che ha
svolto il sopralluogo per conto di SIPE. E' provato "per tabulas" che
il Marongiu ha svolto per SIPE il sopralluogo e ciò è sufficiente ai fini di
gara, al di là del rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, intercorrente tra
SIPE e Marongiu.
Per
le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto ed è perciò
inammissibile il ricorso incidentale, data la sua natura accessoria ribadita da
prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato e da pacifica dottrina
consolidatasi da decennni.
Sussistono
comunque le ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio anche
relativamente al giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 2 definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese
compensate.