INPS - DECRETO LEGGE N. 185/2008 -
COLLABORATORI COORDINATI - FINE LAVORO - PRESTAZIONE UNA TANTUM - CIRCOLARE N.
74/2009
Con il
Decreto Legge n. 185/2008 è stato previsto che ai collaboratori coordinati e
continuativi che operino in regime di monocommittenza
in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e nei soli casi di fine lavoro
sia riconosciuta, a carico dell’Inps e a seguito di specifica domanda
presentata dall’interessato, una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno
precedente.
L’Inps
con la circolare n. 74 ha dettato le necessarie istruzioni operative.
Per
maggiori approfondimenti si rinvia alla circolare in parola che non richiede
particolari approfondimenti.
Inps
Roma,
26/05/2009
Circolare n. 74
Oggetto: Articolo 19, comma 2, D.L.185/08,
convertito nella L.2/09, integrato dall’articolo 7 ter della L. 33/09. Istituto
sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003 n. 276 e successive modificazioni.
Sommario:
Premessa:
1) Quadro normativo
2) Finanziamento e Monitoraggio
3) Istruzioni procedurali e contabili
Premessa
Tra gli
strumenti di tutela del reddito approntati dal Governo con l’articolo 19 del
D.L.185/08 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”, convertito dalla L.2/09, con le integrazioni dell’articolo 7 ter
della L.33/09, assume particolare rilievo, per la portata innovativa,
l’istituto, introdotto in via sperimentale, dell’indennità una tantum da corrispondere a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.
1) Quadro normativo
L’articolo
19 precitato prevede “ In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei
limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo
restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e’ riconosciuta una
somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10 per cento del reddito
percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui
all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata
presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti
condizioni:
a)
operino in regime di monocommittenza;
b)
abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o
inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un
numero di mensilita’ non inferiore a tre;
c) con
riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
e) non
risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.”
L’ art.
7 ter della L.33/09, ha introdotto il comma 2 bis nel testo dell’art.19 citato
che prevede:
“Per
l’anno 2009 ai fini dell’attuazione dell’istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla
somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo,
determinata in 100 milioni di euro, è destinata l’ulteriore somma di 100
milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui
all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato
dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fermo restando per il
medesimo anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico
del predetto Fondo come stabilito dall’articolo 2, comma 36, ultimo periodo,
della legge 22 dicembre 2008,n.203.”
A tal
riguardo si forniscono le seguenti
disposizioni:
1.1)
Beneficiari
I
destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori
coordinati e continuativi di cui art. 61,comma 1, DLgs n. 276/2003, cioe’ i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva
alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72 % nel 2008 e 25,72% nel 2009)
che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla
normativa.
1.2)
Requisiti e Condizioni
In
virtù delle nuove disposizioni l’erogazione di tale indennità è ammissibile nei
soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle
comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei
casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato
tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare
domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale così come prevista dal comma 10 dell’art. 19 L.2/09 citato in
premesse.
Per
aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti
condizioni:
- monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria
attività esclusivamente per un unico
committente e tale caratteristica
riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato
l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce glac/m);
- dato
reddituale riferito all’anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione
del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra
5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);
-
accredito contributivo: come recita l’art 19, comma 2 lettera b) ed e) nell’anno precedente (es. 2008) devono essere
accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare accreditati almeno
2 mesi (lettera e). Pertanto, nell’anno
precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10.
Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari
ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);
-
accredito contributivo nell’anno di riferimento: devono essere accreditati
presso la relativa gestione separata, nell’anno di riferimento, almeno tre mesi
(es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per
avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).
1.3)
Domanda
La
domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato,
alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1).
Nei casi in cui la “fine lavoro” si è
verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno
2009.
Se l’
evento “fine lavoro” si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande
devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento.
1.4)
Prestazione
La
prestazione consiste nella liquidazione
di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito
nell’anno 2008 (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C –
Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli
anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10 % del reddito da
lavoro percepito.
1.5)
Decadenza
Ai
sensi del comma 10 dell’art. 19 precitato, richiamato nel comma 2 dello stesso
articolo“ Il diritto a percepire qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e’ subordinato alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3.
In caso
di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero,
una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo
1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto
a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico
del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia’
maturati”.
2) Finanziamento e Monitoraggio
L’erogazione
della prestazione è prevista nei limiti delle risorse assegnate e ripartite,
nei limiti di spesa previsti, con il
decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell’art. 19, adottato
di concerto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze a gravare sul Fondo per
l’Occupazione di cui al DL. 148/1993 convertito nella
L. 236/1993.
Le
risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, previste per l’anno 2009
dall’art. 7 ter, comma 8, sopra menzionato, sono imputate al Fondo di Rotazione
di cui all’art. 25 della L 845/1978.
Il
monitoraggio della spesa sarà effettuato e comunicato ai Ministeri Vigilanti.
3) Istruzioni procedurali e contabili
(...omissis...)