INPS - INDENNITA’ DI
MALATTIA DURANTE I PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
- CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 82/09
Con la
circolare del 16 giugno 2009 n.82,
l’Inps ha fornito una sintesi degli aspetti normativi e
giurisprudenziali in materia di indennità di malattia e integrazioni salariali.
L’Istituto
ha evidenziato che, relativamente alla Cassa integrazioni guadagni
straordinaria, Cigs, l’art. 3 della L. n. 464/72
prevede che questa sostituisca in caso di malattia l’indennità giornaliera a
carico dell’Ente assicurativo.
Analoga
previsione deve estendersi anche in caso di Cassa integrazione guadagni
ordinaria, Cigo, in quanto la sospensione a zero ore
produce gli stessi effetti, a prescindere dalla misura integrativa che l’ha
determinata.
Il
lavoratore, pertanto, ha diritto all’integrazione salariale, poiché è
totalmente sospesa l’attività lavorativa; in tale caso, il medesimo lavoratore
è esonerato dalla comunicazione di inizio malattia al datore di lavoro e quindi
dall’inviare il relativo certificato medico.
Anche
con riferimento alle situazioni legate all’insorgenza dello stato di malattia
in un periodo antecedente alla sospensione, per Cigo
o per Cigs, la disciplina trova analoga soluzione.
Infatti,
se viene sospesa l’attività dell’intera unità produttiva, coinvolgendo tutti i
lavoratori, anche il lavoratore malato deve essere interessato dalla Cassa
integrazione dall’inizio della stessa.
Diversamente,
in caso di sospensione che coinvolga parte del personale in forza all’ufficio,
reparto o squadra del lavoratore malato, il lavoratore può continuare a
percepire la relativa indennità di malattia.
Gli
ultimi chiarimenti della nota in oggetto riguardano i lavoratori ad orario
ridotto, per i quali, in caso di Cigo e di Cigs, prevale l’indennità di malattia.
Inps
Roma
16/6/2009
Circolare n. 82
Oggetto: Chiarimenti sull’indennità di
malattia durante periodi di integrazione salariale
Sommario:
1. Cassa Integrazione Straordinaria e
indennità di malattia
2. Cassa Integrazione Ordinaria e indennità
di malattia
Con la
presente circolare si intende fornire un riassunto dei criteri, derivanti dalla
legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che regolano il concorso tra
indennità di malattia e integrazioni salariali.
Sull’argomento
le circolari emanate in passato dall’Istituto – la n. 50943 del 8.2.1973 (punto
C), la n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980, la n. 134368 AGO-14 del 28.1.1981 –
appaiono superate in alcuni punti da una costante giurisprudenza.
1) Cassa Integrazione Straordinaria e
indennità di malattia
Per quanto riguarda le integrazioni salariali
straordinarie si confermano le istruzioni già dettate al punto C della circ.
50943 del 8.2.1973, recentemente riprese nel messaggio n. 28449 del 23.12.2008.
L’art.
3 della legge n. 464/1972 prevede che la CIGS «sostituisce in caso di malattia
l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro
le malattie». Tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o impiegati,
sospesi dal lavoro.
Se
durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato
di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali
straordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è
obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno
comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni
salariali.
Qualora
lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività
lavorativa per CIGS si avranno due casi:
a) se
la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui
il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia
entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
b)
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in
forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se
prevista dalla vigente legislazione.
Gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative
indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed esulano pertanto dal
concetto di malattia di cui alla presente trattazione.
2) Cassa Integrazione Ordinaria e indennità
di malattia
Per
quanto riguarda invece la CIGO, le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e
134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente
con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che
ai lavoranti ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia.
Tale criterio si fondava sull’art. 3 del D.Lgs. n. 788/45 secondo cui
“l’integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le
festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione”.
Tuttavia,
come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze (v. Cass.
nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987), «le indiscutibili differenze tra
cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando
la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa
integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del
relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del
rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata;
mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data
d’intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il
lavoratore ammalato), la sostituzione dell’integrazione salariale alla
indennità giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal
principio che, a norma dell’art. 2110 cod. civ., non può competere al
lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio» (v.
sent. 23 aprile 1982, n. 2522).
Nonostante
l’art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (che, come sopra accennato, dispone
che il trattamento di integrazione salariale sostituisce la indennità
giornaliera di malattia) si riferisca esplicitamente alla sola cassa
integrazione straordinaria, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha
evidenziato che «quando l’intervento ordinario della cassa sia relativo alla
sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della
stessa attività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di
estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione
straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale
sostituisce l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale
integrazione contrattualmente prevista» (Cass. civ. sez. lav.
n. 5219 del 13.6.1987).
Pertanto
si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di Cassa
integrazione ordinaria, gli stessi criteri descritti al punto 1 della presente
circolare, che di seguito si riepilogano.
Se
durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato
di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali
ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo
di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare
lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora
lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività
lavorativa per CIGO si avranno due casi:
a) se
la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui
il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia
entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
b)
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in
forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se
prevista dalla vigente legislazione.