DECRETO LEGGE N. 78/09 - INTERVENTI ANTICRISI - PRIMI CHIARIMENTI

 

Si riepilogano qui di seguito i provvedimenti varati con il Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2 luglio scorso, relativi alle misure per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi.

 

In particolare, l’art. 1 co. 1 del richiamato decreto prevede, in via sperimentale, per il biennio 2009 - 2010, la possibilità per le imprese di appartenenza di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione e contratti di solidarietà), in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione professionale, anche con la partecipazione all’attività produttiva.

Con tale sistema, il datore di lavoro, durante il periodo di integrazione salariale, può richiamare il lavoratore in azienda, consentendo a quest’ultimo il cumulo tra ammortizzatore sociale e integrazioni retributive a carico dell’impresa.

Con un apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D. L. n. 78/09, saranno disciplinate le modalità relative all’accordo sindacale e alle procedure di comunicazione all’Inps, anche al fine di monitorare l’utilizzo degli ammortizzatori da parte del Ministero dell’Economia stesso.

Al fine di rendere operativo il progetto formativo, sarà necessario uno specifico accordo stipulato, in sede ministeriale, dalle parti sociali.

Relativamente all’integrazione del datore di lavoro, che consente al lavoratore di ottenere il 100% della propria retribuzione, questa consiste nella differenza fra il trattamento a sostegno del reddito e la retribuzione. La quota datoriale, pertanto, ha natura retributiva e per tale motivo sull’importo corrisposto sono dovute le ordinarie trattenute previdenziali e fiscali.

 

Il comma 6 dell’art. 1 del decreto in oggetto, invece, introduce, sempre per il biennio 2009-2010, una novità relativamente ai contratti di solidarietà difensivi.

Per effetto della nuova previsione, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per tali contratti è aumentato nella misura del 20%; pertanto, i lavoratori che riducono l’orario di lavoro, hanno diritto ad una integrazione salariale fino all’80% della retribuzione persa a seguito della suddetta riduzione dell’orario, per un massimo di 24 mesi e in deroga al massimale mensile, ferma restando la ritenuta pari al 5,84%.

Tale onere, si legge nel decreto, è a carico delle risorse stanziate dal Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

Anche in questo caso, sarà un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, a disciplinare le modalità di attuazione di tali misure e quelle di raccordo con gli interventi previsti per gli ammortizzatori sociali in deroga.

L’Inps, in merito, avrà il compito di monitorare i provvedimenti autorizzativi, consentendone l’erogazione nei limiti delle risorse disponibili.

 

Con riferimento al comma 7 del medesimo art. 1, il legislatore ha previsto, per il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito che intenda intraprendere un’attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa, la possibilità di vedersi riconosciuto in un’unica soluzione l’incentivo di cui all’art. 7 ter, co. 7 della legge n. 33/09.

In particolare, si tratta di quello stesso incentivo riconosciuto: “ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991”.

Successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione dello stesso, il lavoratore che intenda incassarlo in un’unica soluzione, in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza.

Ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, sono rinviate le modalità e le condizioni per l’applicazione di tale misura, nonchè di quella prevista dal successivo comma 8 dell’art. 1 del D. L. n. 78/09.

 

Tale ultimo comma, infatti, prevede che, per gli anni 2009-2010, al lavoratore che intenda intraprendere un’attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa e che sia già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o nel caso in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, sia liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinario per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non ancora erogate.

Anche in tale circostanza il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione dello stesso, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza.

 

Le indennità sono riconosciute dall’Inps nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.