DECRETO LEGGE N. 78/09 - INTERVENTI ANTICRISI
- PRIMI CHIARIMENTI
Si
riepilogano qui di seguito i provvedimenti varati con il Decreto Legge n. 78
del 1° luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2 luglio
scorso, relativi alle misure per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi.
In
particolare, l’art. 1 co. 1 del richiamato decreto prevede, in via
sperimentale, per il biennio 2009 - 2010, la possibilità per le imprese di
appartenenza di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno
al reddito (cassa integrazione e contratti di solidarietà), in costanza di
rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione professionale,
anche con la partecipazione all’attività produttiva.
Con
tale sistema, il datore di lavoro, durante il periodo di integrazione
salariale, può richiamare il lavoratore in azienda, consentendo a quest’ultimo
il cumulo tra ammortizzatore sociale e integrazioni retributive a carico
dell’impresa.
Con un
apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello
dell’Economia, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D. L.
n. 78/09, saranno disciplinate le modalità relative all’accordo sindacale e
alle procedure di comunicazione all’Inps, anche al fine di monitorare l’utilizzo
degli ammortizzatori da parte del Ministero dell’Economia stesso.
Al fine
di rendere operativo il progetto formativo, sarà necessario uno specifico
accordo stipulato, in sede ministeriale, dalle parti sociali.
Relativamente
all’integrazione del datore di lavoro, che consente al lavoratore di ottenere
il 100% della propria retribuzione, questa consiste nella differenza fra il
trattamento a sostegno del reddito e la retribuzione. La quota datoriale,
pertanto, ha natura retributiva e per tale motivo sull’importo corrisposto sono
dovute le ordinarie trattenute previdenziali e fiscali.
Il
comma 6 dell’art. 1 del decreto in oggetto, invece, introduce, sempre per il
biennio 2009-2010, una novità relativamente ai contratti di solidarietà
difensivi.
Per
effetto della nuova previsione, l’ammontare del trattamento di integrazione
salariale per tali contratti è aumentato nella misura del 20%; pertanto, i
lavoratori che riducono l’orario di lavoro, hanno diritto ad una integrazione
salariale fino all’80% della retribuzione persa a seguito della suddetta
riduzione dell’orario, per un massimo di 24 mesi e in deroga al massimale
mensile, ferma restando la ritenuta pari al 5,84%.
Tale
onere, si legge nel decreto, è a carico delle risorse stanziate dal Fondo
sociale per l’occupazione e formazione.
Anche
in questo caso, sarà un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro, di
concerto con quello dell’Economia, a disciplinare le modalità di attuazione di
tali misure e quelle di raccordo con gli interventi previsti per gli
ammortizzatori sociali in deroga.
L’Inps,
in merito, avrà il compito di monitorare i provvedimenti autorizzativi,
consentendone l’erogazione nei limiti delle risorse disponibili.
Con
riferimento al comma 7 del medesimo art. 1, il legislatore ha previsto, per il
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito che intenda
intraprendere un’attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o
associarsi in cooperativa, la possibilità di vedersi riconosciuto in un’unica
soluzione l’incentivo di cui all’art. 7 ter, co. 7 della legge n. 33/09.
In
particolare, si tratta di quello stesso incentivo riconosciuto: “ai datori di
lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza
esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di
ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non
rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991”.
Successivamente
all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione dello stesso, il lavoratore
che intenda incassarlo in un’unica soluzione, in caso di cassa integrazione
guadagni ordinaria in deroga, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza.
Ad un
apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello
dell’Economia, sono rinviate le modalità e le condizioni per l’applicazione di
tale misura, nonchè di quella prevista dal successivo comma 8 dell’art. 1 del
D. L. n. 78/09.
Tale
ultimo comma, infatti, prevede che, per gli anni 2009-2010, al lavoratore che
intenda intraprendere un’attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o
associarsi in cooperativa e che sia già percettore del trattamento di cassa
integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o
parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o nel caso in cui il lavoratore
sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, sia liquidato il trattamento
di integrazione salariale straordinario per il numero di mensilità di
trattamento di sostegno al reddito non ancora erogate.
Anche
in tale circostanza il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio
e prima dell’erogazione dello stesso, deve dimettersi dall’impresa di
appartenenza.
Le
indennità sono riconosciute dall’Inps nel limite di spesa autorizzato e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. Tale
incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di
lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.