AUTOTRASPORTO
- ADATTATORE VEICOLI LEGGERI - AGGIORNAMENTO
(Reg. CE n. 68/2009)
Con riferimento a quanto comunicato in
precedenza, si comunica che Confindustria è intervenuta formalmente sul
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per ottenere chiarimenti
sul campo applicativo del Regolamento (CE) n. 68/2009, poiché anche la circolare predisposta dal MIT non
fornisce delucidazioni esaustive sul merito della questione.
Dalla lettura congiunta del
Regolamento e della circolare sembrerebbe, infatti, che il montaggio
dell’adattatore sia previsto:
·
per
i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1
·
messi
in circolazione tra il 1° maggio 2006 e il 31 dicembre 2013
·
la
cui massa complessiva superi le 3,5 tonnellate
Ciò presuppone, pertanto, quanto
segue:
·
i
mezzi che effettuano trasporto merci sotto le 3,5 tonnellate oppure trasporto
passeggeri con al massimo 8 posti a sedere, escluso il conducente, se nell’agganciare un rimorchio superino le 3,5
tonnellate, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e, quindi, su di essi va
installato sia il cronotachigrafo che l’adattatore, qualora non siano presenti
a bordo altri strumenti che rilevano la
velocità e/o la distanza percorsa;
·
il
possesso di una patente di categoria superiore alla B per condurre i mezzi di
tonnellaggio superiore alle 3,5 tonnellate.
Si sottolinea, infine, che nel caso di
veicoli di categoria M1 ed N1 isolati, gli stessi non necessitano
dell’adattatore in quanto non superano la massa complessiva di 3,5 tonnellate.
Ci si riserva di segnalare ulteriori
aggiornamenti non appena il Ministero fornirà nuovi chiarimenti.