CIRCOLARE 5 agosto 2009
Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui
all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
(G.U. n. 187 del 13-8-2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Il
30 giugno 2009, in virtù della disposizione recata dall’art.
1-bis del decreto-legge
28 aprile 2009,
n. 39, convertito con modificazioni dalla
legge 24 giugno
2009, n. 77, è terminato il regime
transitorio stabilito dall’art.
20 (Regime transitorio per l’operatività della
revisione delle norme
tecniche per le costruzioni) del
decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, recante “Proroga
di termini previsti
da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in
materia finanziaria” (convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n.
31).
Pertanto, dal
1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio
2008
(pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Al riguardo, pervengono a questo
Ministero richieste di chiarimenti in
ordine al regime
intertemporale degli interventi
per i quali, avuto riguardo al livello
di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto,
anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l’applicazione della normativa
tecnica precedentemente in vigore al
citato decreto ministeriale 14
gennaio 2008, nonchè chiarimenti
circa l’utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso
strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.
Poichè è
necessario orientare in maniera
univoca gli operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente
circolare.
Preliminarmente, si fa rilevare che
i termini di applicazione della previgente
normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14
settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14
gennaio 2008), in relazione all’ambito oggettivo, sono stati
chiaramente indicati dal
legislatore laddove al comma 3 dell’art.
20 del citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito
che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle per
le quali le
amministrazioni
aggiudicatrici abbiano affidato lavori
o avviato progetti
definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle
norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 14
settembre 2005, continua
ad applicarsi la normativa
tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale
collaudo.”.
Tale disposizione comprende e
differenzia sia i lavori pubblici sia quelli
di natura privatistica, e costituisce il criterio
oggettivo che il legislatore
ha ritenuto di adottare per
stabilire in quali casi, dopo il termine del 30
giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008.
Per
i lavori pubblici, fermo restando
quanto disposto dal comma 4 dell’art.
20 del citato
decreto-legge n. 248/2007, il
richiamato comma 3 del
medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore di
consentire l’applicazione della
normativa tecnica utilizzata per
la redazione dei progetti (e fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale
collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere
già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali
siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale
ultima
circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell’ambito dei
propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle
disposizioni dell’art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,
recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Per
quanto riguarda le
costruzioni di natura privatistica, è esplicita la
volontà del legislatore di prevedere l’applicazione obbligatoria
della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato
decreto ministeriale 14
gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò
evidentemente sulla base di una riconosciuta
esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più
penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale
quello del comparto costruttivo
privatistico, che ha evidenziato
maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione
che in corso
di esecuzione. È da ritenere, peraltro,
anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore
dei lavori pubblici,
che, anche per i lavori iniziati
prima di tale data, ove in corso
d’opera il privato avesse la necessità di presentare
una variante, dovranno
essere integralmente
applicate le predette
nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14
gennaio 2008), allorquando
la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l’organismo
architettonico ovvero il comportamento
statico globale della
costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa
progettazione strutturale rispetto a
quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all’art. 30
(Costruzioni in corso
in zone sismiche
di nuova classificazione) della
legge 2 febbraio
1974, n. 64,
recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche”, trasfuso
nell’art. 104 del decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in
materia di edilizia”.
Per
quanto riguarda poi
la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione,
va evidenziato che la materia è soggetta ad un
proprio autonomo regime
giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in
primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante
“Direttiva del Consiglio
del 21 dicembre 1988 relativa
al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati
membri concernente i prodotti da
costruzione”, recepita in
Italia con decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, “Regolamento
di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativo ai
prodotti da costruzione”. Al
riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge (comma
2-bis dell’art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, “Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione”, convertito,
con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha
disciplinato l’avvio della fase
sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni, consentendo la possibilità di utilizzare, in alternativa, la
precedente normativa tecnica, ha,
necessariamente, “fatto salvo, comunque,
quanto previsto dall’applicazione del regolamento di
cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 21aprile 1993, n. 246”.
Pertanto, ai
fini dell’impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche
prima del termine
del 30 giugno
2009, occorre riferirsi a
tali disposizioni regolamentari. In
merito, va evidenziato che le
disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso
strutturale) del decreto
ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro
sostanzialmente riproducono quelle
del corrispondente capitolo 11
(Materiali e prodotti
per uso strutturale)
della normativa tecnica approvata
con decreto ministeriale 14
settembre 2005 (sostituita da
quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008),
costituiscono il necessario
riferimento circa le modalità di
identificazione, qualificazione ed
accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso
strutturale.
La
presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sul sito
Internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
Roma, 5 agosto 2009
Il Ministro : Matteoli